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Decisione

16.2004.116

compravendita - legittimazione passiva - identità dell'acquirente - intestazione fatture - prova dell'esistenza di un rapporto di rappresentanza

21 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5.

La legittimazione passiva, ossia la posizione

della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti,

costituisce un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale

dell’azione contro una determinata persona. Il giudice verifica tale

presupposto d'ufficio in ogni stadio di cau­sa (DTF 126 II 63 consid. 1, 123

III 62 consid. 3a, 118 Ia 130 consid. 1) e in caso di sua mancanza l'azione non

è respinta in ordine ma necessita di un giudizio di merito emanato in base ai

fatti allegati dalle parti e accertati dal giudice (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad

art. 97, m. 1 e 2; Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., 1979, pag. 139; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese,

1989, pag. 17 e 18; Häflinger, Die Parteifähigkeit im Zivilprozess, 1987, pag.

5, 32 e segg.). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti

dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva è data

qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la

controparte procede (Cocchi/Trezzini, CPC–TI App., ad art. 181, m. 23).

6.

In concreto, si tratta pertanto di stabilire se tra l'istante e il convenuto

sia insorto, direttamente o indirettamente, un eventuale rapporto contrattuale.

A sostegno della sua pretesa l'istante ha prodotto le fatture 13 e 14 dicembre

2000 (doc. B) e i bollettini di consegna della merce fatturata (doc. C), tutti intestati

al convenuto. Ora, se l'intestazione di fatture non basta ancora per indicare

la titolarità del rapporto contrattuale, il convenuto, al quale incombeva

l'onere della prova, non ha addotto nessun elemento dal quale poter dedurre che

egli agiva in qualità di rappresentante della ditta __________, a suo dire

debitrice delle prestazioni dell'istante. Nulla giova alla sua tesi il richiamo

alla deposizione di __________, ritenuto che la stessa non fa alcun riferimento

alle due fatture controverse, né sostiene di aver comunicato all'istante l'erronea

intestazione delle fatture al convenuto piuttosto che alla ditta __________.

Non avendo il ricorrente fornito nessun indizio dal quale poter dedurre che la

controparte era a conoscenza dell'esistenza della società __________ –poco importa

Considerandi

al proposito a chi fossero destinati i prodotti o chi avesse pagato precedenti

fatture– la sentenza dedotta in cassazione, con la quale il primo giudice ha

respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva non può essere

considerata arbitraria.

7.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo

di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle

risultanze istruttorie ad opera del primo giudice, deve essere respinto.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si

giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante che non ha formulato

osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327.

segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 15 novembre 2004

di __________ è respinto.

2.

Gli

oneri del presente giudizio consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 110.–

b) spese fr. 50.–

fr. 160.–

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di

cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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