16.2004.116
compravendita - legittimazione passiva - identità dell'acquirente - intestazione fatture - prova dell'esistenza di un rapporto di rappresentanza
21 giugno 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2004.116
Data decisione, Autorità:
21.06.2005, CCC
Titolo:
compravendita - legittimazione passiva - identità dell'acquirente - intestazione fatture - prova dell'esistenza di un rapporto di rappresentanza
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
art. 327 let. g CPC-TI
Incarto n.
16.2004.116
Lugano
21 giugno
2005/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 15 novembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la
sentenza 28 ottobre 2004 della Segretaria assessora della Pretura del Distretto
di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.23) promossa
con istanza
14 aprile 2004 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'026.40 oltre accessori, come
pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al
PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Con
istanza 14 aprile 2004 la società CO 1 ha convenuto __________ davanti alla
Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 2'026.40 rivendicati
a saldo delle fatture emesse il 13 e 14 dicembre 2000, oltre alle spese esecutive
e agli interessi di mora, per la fornitura di olii vari e grasso. Il convenuto
si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva,
la merce fatturata dall'istante non essendo destinata al medesimo ma alla
società __________, ora fallita, di cui era amministratore.
2. Con
sentenza 28 ottobre 2004 la Segretaria assessora, accertata la legittimazione
passiva del convenuto, che non è riuscito a dimostrare la sua estraneità al
rapporto contrattuale venuto in essere con l'istante, ha accolto le pretese di
quest'ultima.
3. Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento. Egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla
deposizione di __________ dalla quale si evince che debitrice delle prestazioni
fornite dall'istante era la società __________ e non egli medesimo.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una
sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5.
La legittimazione passiva, ossia la posizione
della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti,
costituisce un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale
dell’azione contro una determinata persona. Il giudice verifica tale
presupposto d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 126 II 63 consid. 1, 123
III 62 consid. 3a, 118 Ia 130 consid. 1) e in caso di sua mancanza l'azione non
è respinta in ordine ma necessita di un giudizio di merito emanato in base ai
fatti allegati dalle parti e accertati dal giudice (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad
art. 97, m. 1 e 2; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., 1979, pag. 139; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese,
1989, pag. 17 e 18; Häflinger, Die Parteifähigkeit im Zivilprozess, 1987, pag.
5, 32 e segg.). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti
dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva è data
qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la
controparte procede (Cocchi/Trezzini, CPC–TI App., ad art. 181, m. 23).
6.
In concreto, si tratta pertanto di stabilire se tra l'istante e il convenuto
sia insorto, direttamente o indirettamente, un eventuale rapporto contrattuale.
A sostegno della sua pretesa l'istante ha prodotto le fatture 13 e 14 dicembre
2000 (doc. B) e i bollettini di consegna della merce fatturata (doc. C), tutti intestati
al convenuto. Ora, se l'intestazione di fatture non basta ancora per indicare
la titolarità del rapporto contrattuale, il convenuto, al quale incombeva
l'onere della prova, non ha addotto nessun elemento dal quale poter dedurre che
egli agiva in qualità di rappresentante della ditta __________, a suo dire
debitrice delle prestazioni dell'istante. Nulla giova alla sua tesi il richiamo
alla deposizione di __________, ritenuto che la stessa non fa alcun riferimento
alle due fatture controverse, né sostiene di aver comunicato all'istante l'erronea
intestazione delle fatture al convenuto piuttosto che alla ditta __________.
Non avendo il ricorrente fornito nessun indizio dal quale poter dedurre che la
controparte era a conoscenza dell'esistenza della società __________ –poco importa
Considerandi
al proposito a chi fossero destinati i prodotti o chi avesse pagato precedenti
fatture– la sentenza dedotta in cassazione, con la quale il primo giudice ha
respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva non può essere
considerata arbitraria.
7.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle
risultanze istruttorie ad opera del primo giudice, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si
giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante che non ha formulato
osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327.
segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 15 novembre 2004
di __________ è respinto.
2.
Gli
oneri del presente giudizio consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 110.–
b) spese fr. 50.–
fr. 160.–
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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