Lexipedia

Decisione

16.2004.117

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 giugno 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

6. L'art.

49 CO, al quale rinvia l'art. 28a cpv. 3 CC, attribuisce a chi è leso

illecitamente nella sua personalità il diritto ad un risarcimento per torto

morale quando ciò si giustifichi in considerazione della speciale gravità

dell’offesa subita e se il pregiudizio che ne è derivato non è stato riparato

in altro modo. Affinché la vittima possa pretendere un’indennità per torto

morale occorre che l’oggettiva gravità della lesione sia da lei sentita come

una sofferenza morale (Brehm, Berner Kommentar, n. 30 ad art. 49 CO). Il

Tribunale federale ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di torto

morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può

dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è

sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione della

personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b; Bucher, Personnes

physiques et protection de la personnalité, Basilea 1995, n. 603). La prova di una sofferenza morale è invero difficilmente

dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall’addurre e

circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b).

7. Nel

caso di specie, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, non risulta

dal memoriale introduttivo dell'istante che egli abbia allegato, oltre alla

pacifica gravità oggettiva della lesione subita al proprio onore personale e

professionale, i motivi e gli elementi giustificanti una sua sofferenza morale

a dipendenza delle esternazioni espresse dal convenuto durante l'udienza del 15

ottobre 1999, esternazioni che per quanto risulta dal verbale di quell’udienza

il convenuto ha confermato unicamente con riferimento alla sua affermazione

secondo la quale tale fattura è da ritenersi da ladri mentre per quanto

attiene all’ulteriore affermazione secondo la quale CO 1 ha rubato a mia

cugina quasi 20'000.- fr. egli ha contestato di aver usato il verbo rubare

riferendosi alla pendenza tra l’avvocato e una sua cugina (cfr. verbale 15

ottobre 1999, inc. 12/1999).

Nelle

circostanze descritte l'istante si è limitato ad

allegare di svolgere l’attività di avvocato, la quale notoriamente si fonda sulla

completa fiducia della clientela, richiamandosi, per la quantificazione

dell’indennità, ai parametri della giurisprudenza (istanza pag. 13), senza però

fornire una qualsiasi indicazione circa una sua eventuale sofferenza personale,

ciò che basta per escludere il riconoscimento di un'indennità a titolo di torto

morale. A questo proposito è inoltre utile rilevare che le esternazioni del

convenuto, sicuramente offensive, sono da situare in un contesto ben preciso

essendo state proferite nell'ambito di una vertenza giudiziaria che opponeva le

parti in relazione all'incasso della nota professionale dell'istante che il

convenuto non intendeva onorare. Il fatto che parecchie persone sono venute

a conoscenza per ruolo e professione di quanto accaduto nell'udienza del 15 ottobre

1999 (cfr. sentenza impugnata), non giova all'istante poiché egli non ha

fatto nessun riferimento a tale circostanza per sostanziare la gravità dal

punto di vista personale dell'offesa subita.

8.

All'assenza del requisito della gravità soggettiva dell'offesa subita, occorre

inoltre aggiungere il fatto che il convenuto ha subìto una condanna penale per

le sue esternazioni (cfr. sentenza 22 novembre 2000 del Pretore della giurisdizione

di Locarno Campagna, doc. D). E siccome ciò costituisce già un tipo di riparazione

del torto morale l'ulteriore riconoscimento di un'indennità pecuniaria a tale

titolo è escluso. Come risulta espressamente dal testo dell'art. 49 CO, per

giustificare un'indennità per torto morale la lesione alla personalità non solo

deve essere oggettivamente e soggettivamente grave, ma non deve essere stata riparata

in altro modo (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 2056-2057;

Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ed. n. 624; Brehm, op.

cit., n. 10 ad art. 49 CO), ritenuto che l’ottenimento di una riparazione ad

altro titolo costituisce una causa di estinzione del credito per riparazione

del torto morale (Brehm, op. cit., n. 7 ad art. 49 CO; CCC 9 agosto 1995 in re

V./H.).

9. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il

titolo di cassazione dell'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione

del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,

si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione

dell'istanza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

I. Il

ricorso per cassazione di RI 1 è accolto.

Di conseguenza

la sentenza 20 ottobre 2004 del Giudice di pace supplente del circolo della

Melezza è annullata e sostituta dal seguente giudicato:

1)

L'istanza è respinta.

2)

Tasse e spese a carico dell'istante.

Considerandi

II.

Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.-

b)

spese fr. 50.-

T

o t a l e fr. 150.-

già

anticipate dal ricorrente, sono poste a carico dell'avv. CO 1, il quale

rifonderà al ricorrente fr. 80.- a valere quale indennità per questa sede.

III. Intimazione:

- ;

-

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster