16.2004.117
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8 giugno 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2004.117
Data decisione, Autorità:
08.06.2005, CCC
Titolo:
risarcimento danni per torto morale - diffamazione nei confronti del legale durante l'udienza per l'incasso della nota professionale - presupposti dell'indennità - gravità dell'offesa all'onore dal punto di vista oggettivo e soggettivo - condanna penale esclude riparazione pecuniaria
RISARCIMENTO PER LESIONE ALLA PERSONALITÀ
TORTO MORALE
art. 28a cpv. 3 CC
art. 49 CO
Incarto n.
16.2004.117
Lugano
8 giugno 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22
ottobre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 20 ottobre 2004 del Giudice di pace supplente
del circolo della Melezza, nella causa civile inappellabile (inc. n. 12/1999)
promossa con istanza 31 maggio 2002 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
1'000.- a titolo di torto morale, nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di
Locarno, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
istanza 31 maggio 2002 l'avv. CO 1 ha convenuto in giudizio RI 1 postulandone
la condanna al pagamento di fr. 1'000.- rivendicati a titolo di torto morale. A
sostegno della sua pretesa l'istante ha prodotto la sentenza 22 novembre 2000
del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con la quale il convenuto è
stato riconosciuto autore colpevole del reato di diffamazione per avere in
data 15 ottobre 1999, durante un'udienza tenutasi presso gli Uffici del Giudice
di pace del Circolo __________ __________ [dinanzi al quale era pendente
un'azione promossa dal legale per ottenere il pagamento di una sua nota
professionale], reso sospetto l'avv. CO 1 di condotta disonorevole nuocendo
la sua reputazione avendo dichiarato che "la sua fattura non è una fattura
da avvocato ma una fattura da ladri" e che "CO 1 ha rubato a mia
cugina quasi Fr. 20'000.-".
2. Con
sentenza 20 ottobre 2004 il Giudice di pace supplente del Circolo della Melezza,
ritenute le affermazioni del convenuto gravemente lesive dell'onorabilità,
professionalità e dignità dell'istante, considerato inoltre che a conoscenza
dell'accaduto vi siano più persone, ha riconosciuto a quest'ultimo
l'importo di fr. 1'000.- quale torto morale.
3. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere c) e g)
dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si duole innanzi tutto del mancato
accoglimento della sua istanza di ricusa formulata nei confronti del Giudice di
pace __________ che avrebbe istruito la causa; nel merito rimprovera al primo
giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo
adempiuti i presupposti per il riconoscimento di un'indennità a titolo di torto
morale, della quale contesta in ogni caso l'ammontare riconosciuto dal giudice
che considera eccessivo e sproporzionato.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett.
c CPC, va rilevato che la censura non merita di essere approfondita ritenuto
che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la causa è stata istruita
dal Giudice di pace supplente del circolo della Melezza __________ che ha poi
proceduto anche all'emanazione del giudizio impugnato, senza che il Giudice di
pace __________, nei confronti del quale è diretta la domanda di ricusa del
ricorrente, abbia in qualche modo preso parte alla trattazione della causa.
5. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. L'art.
49 CO, al quale rinvia l'art. 28a cpv. 3 CC, attribuisce a chi è leso
illecitamente nella sua personalità il diritto ad un risarcimento per torto
morale quando ciò si giustifichi in considerazione della speciale gravità
dell’offesa subita e se il pregiudizio che ne è derivato non è stato riparato
in altro modo. Affinché la vittima possa pretendere un’indennità per torto
morale occorre che l’oggettiva gravità della lesione sia da lei sentita come
una sofferenza morale (Brehm, Berner Kommentar, n. 30 ad art. 49 CO). Il
Tribunale federale ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di torto
morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può
dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è
sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione della
personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b; Bucher, Personnes
physiques et protection de la personnalité, Basilea 1995, n. 603). La prova di una sofferenza morale è invero difficilmente
dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall’addurre e
circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b).
7. Nel
caso di specie, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, non risulta
dal memoriale introduttivo dell'istante che egli abbia allegato, oltre alla
pacifica gravità oggettiva della lesione subita al proprio onore personale e
professionale, i motivi e gli elementi giustificanti una sua sofferenza morale
a dipendenza delle esternazioni espresse dal convenuto durante l'udienza del 15
ottobre 1999, esternazioni che per quanto risulta dal verbale di quell’udienza
il convenuto ha confermato unicamente con riferimento alla sua affermazione
secondo la quale tale fattura è da ritenersi da ladri mentre per quanto
attiene all’ulteriore affermazione secondo la quale CO 1 ha rubato a mia
cugina quasi 20'000.- fr. egli ha contestato di aver usato il verbo rubare
riferendosi alla pendenza tra l’avvocato e una sua cugina (cfr. verbale 15
ottobre 1999, inc. 12/1999).
Nelle
circostanze descritte l'istante si è limitato ad
allegare di svolgere l’attività di avvocato, la quale notoriamente si fonda sulla
completa fiducia della clientela, richiamandosi, per la quantificazione
dell’indennità, ai parametri della giurisprudenza (istanza pag. 13), senza però
fornire una qualsiasi indicazione circa una sua eventuale sofferenza personale,
ciò che basta per escludere il riconoscimento di un'indennità a titolo di torto
morale. A questo proposito è inoltre utile rilevare che le esternazioni del
convenuto, sicuramente offensive, sono da situare in un contesto ben preciso
essendo state proferite nell'ambito di una vertenza giudiziaria che opponeva le
parti in relazione all'incasso della nota professionale dell'istante che il
convenuto non intendeva onorare. Il fatto che parecchie persone sono venute
a conoscenza per ruolo e professione di quanto accaduto nell'udienza del 15 ottobre
1999 (cfr. sentenza impugnata), non giova all'istante poiché egli non ha
fatto nessun riferimento a tale circostanza per sostanziare la gravità dal
punto di vista personale dell'offesa subita.
8.
All'assenza del requisito della gravità soggettiva dell'offesa subita, occorre
inoltre aggiungere il fatto che il convenuto ha subìto una condanna penale per
le sue esternazioni (cfr. sentenza 22 novembre 2000 del Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna, doc. D). E siccome ciò costituisce già un tipo di riparazione
del torto morale l'ulteriore riconoscimento di un'indennità pecuniaria a tale
titolo è escluso. Come risulta espressamente dal testo dell'art. 49 CO, per
giustificare un'indennità per torto morale la lesione alla personalità non solo
deve essere oggettivamente e soggettivamente grave, ma non deve essere stata riparata
in altro modo (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 2056-2057;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ed. n. 624; Brehm, op.
cit., n. 10 ad art. 49 CO), ritenuto che l’ottenimento di una riparazione ad
altro titolo costituisce una causa di estinzione del credito per riparazione
del torto morale (Brehm, op. cit., n. 7 ad art. 49 CO; CCC 9 agosto 1995 in re
V./H.).
9. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il
titolo di cassazione dell'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione
del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione
dell'istanza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione di RI 1 è accolto.
Di conseguenza
la sentenza 20 ottobre 2004 del Giudice di pace supplente del circolo della
Melezza è annullata e sostituta dal seguente giudicato:
1)
L'istanza è respinta.
2)
Tasse e spese a carico dell'istante.
Considerandi
II.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 150.-
già
anticipate dal ricorrente, sono poste a carico dell'avv. CO 1, il quale
rifonderà al ricorrente fr. 80.- a valere quale indennità per questa sede.
III. Intimazione:
- ;
-
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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