16.2004.118
motivazione sentenza pena la sua nullità - soluzione equitativa del caso
28 dicembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2004.118
Data decisione, Autorità:
28.12.2004, CCC
Titolo:
motivazione sentenza pena la sua nullità - soluzione equitativa del caso
MOTIVAZIONE
NULLITÀ
art. 4 CC
art. 142 CPC-TI
art. 285 cpv. 2 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2004.118
Lugano
28 dicembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Pellegrini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21
dicembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 17 dicembre 2004 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 120a/04/O) promossa
con istanza 13 settembre 2004 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 698.- oltre
interessi a titolo di risarcimento danni, come pure il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE
di Lugano, domande parzialmente accolte dal giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
Considerandi
istanza 13 settembre 2004 __________ CO 1 ha convenuto in giudizio la RI 1,
titolare di una lavanderia a __________, per ottenere il pagamento di fr. 698.-
rivendicati a titolo di risarcimento danni per il danneggiamento di una giacca lavata
dalla convenuta, pretesa alla quale quest'ultima si è opposta;
che
con sentenza 17 dicembre 2004 il Giudice di pace ha accolto l'istanza limitatamente
a fr. 200.-;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;
che a
prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza dedotta in cassazione è nulla
per carenza di motivazione;
che
infatti, l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art.
299.
CPC) prevede la nullità delle sentenze che non contengono i motivi di fatto
e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso indicato;
che per
non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché
succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una
parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto
riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni
della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o
usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2);
che nel
caso concreto il giudice di pace, riferendosi alla proposta transattiva da lui formulata
alle parti il 10 novembre 2004 con assegnazione alla sola parte istante di un
termine per esprimersi, ha ritenuto di poter accogliere parzialmente la pretesa
di parte istante, avendo quest'ultima accettato la menzionata proposta, e ha
quindi condannato la parte convenuta al pagamento dell'importo di fr. 200.-;
che la
sentenza dedotta in cassazione, che in sostanza si limita a dirimere la lite
con una soluzione equitativa - permessa tuttavia solo nell'ambito dell'art. 4
CC come norma d'eccezione alla regola generale dell'art. 1 CC (cfr. Meier-Hayoz,
in Berner Kommentar, 1966, n. 16 segg. ad art. 4 CC; CCC 31 gennaio 2000
in re D.G. c. B) - senza fornire nessuna spiegazione sulle ragioni che hanno
determinato il giudice a dar credito, ancorché solo parzialmente, alla tesi di
parte istante, risulta priva di valida motivazione;
che in
virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente
comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio;
che
l'incarto deve pertanto essere rinviato al giudice di pace affinché proceda a
un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti per la continuazione
dell'istruttoria sospesa durante l'udienza del 20 ottobre 2004;
che
alla luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per
eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso
senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
313bis, m. 1);
che a
dipendenza della particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né
tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1.
La sentenza 17 dicembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano è
nulla.
2. Non
si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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