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Decisione

16.2004.118

motivazione sentenza pena la sua nullità - soluzione equitativa del caso

28 dicembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.118

Data decisione, Autorità:

28.12.2004, CCC

Titolo:

motivazione sentenza pena la sua nullità - soluzione equitativa del caso

MOTIVAZIONE

NULLITÀ

art. 4 CC

art. 142 CPC-TI

art. 285 cpv. 2 let. e CPC-TI

Incarto n.

16.2004.118

Lugano

28 dicembre

2004/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Pellegrini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21

dicembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 17 dicembre 2004 del Giudice di pace del

circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 120a/04/O) promossa

con istanza 13 settembre 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 698.- oltre

interessi a titolo di risarcimento danni, come pure il rigetto in via

definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE

di Lugano, domande parzialmente accolte dal giudice,

letti

ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con

Considerandi

istanza 13 settembre 2004 __________ CO 1 ha convenuto in giudizio la RI 1,

titolare di una lavanderia a __________, per ottenere il pagamento di fr. 698.-

rivendicati a titolo di risarcimento danni per il danneggiamento di una giacca lavata

dalla convenuta, pretesa alla quale quest'ultima si è opposta;

che

con sentenza 17 dicembre 2004 il Giudice di pace ha accolto l'istanza limitatamente

a fr. 200.-;

che

con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;

che a

prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza dedotta in cassazione è nulla

per carenza di motivazione;

che

infatti, l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art.

299.

CPC) prevede la nullità delle sentenze che non contengono i motivi di fatto

e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso indicato;

che per

non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché

succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una

parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto

riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni

della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o

usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2);

che nel

caso concreto il giudice di pace, riferendosi alla proposta transattiva da lui formulata

alle parti il 10 novembre 2004 con assegnazione alla sola parte istante di un

termine per esprimersi, ha ritenuto di poter accogliere parzialmente la pretesa

di parte istante, avendo quest'ultima accettato la menzionata proposta, e ha

quindi condannato la parte convenuta al pagamento dell'importo di fr. 200.-;

che la

sentenza dedotta in cassazione, che in sostanza si limita a dirimere la lite

con una soluzione equitativa - permessa tuttavia solo nell'ambito dell'art. 4

CC come norma d'eccezione alla regola generale dell'art. 1 CC (cfr. Meier-Hayoz,

in Berner Kommentar, 1966, n. 16 segg. ad art. 4 CC; CCC 31 gennaio 2000

in re D.G. c. B) - senza fornire nessuna spiegazione sulle ragioni che hanno

determinato il giudice a dar credito, ancorché solo parzialmente, alla tesi di

parte istante, risulta priva di valida motivazione;

che in

virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente

comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio;

che

l'incarto deve pertanto essere rinviato al giudice di pace affinché proceda a

un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti per la continuazione

dell'istruttoria sospesa durante l'udienza del 20 ottobre 2004;

che

alla luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per

eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso

senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.

313bis, m. 1);

che a

dipendenza della particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né

tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1.

La sentenza 17 dicembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano è

nulla.

2. Non

si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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