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Decisione

16.2004.119

rigetto definitivo - decreto cautelare quale titolo di rigetto - carattere esecutivo - valutazione delle motivazioni per capire la portata del dispositivo - presenza legale proibita davanti al giudice

20 aprile 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

4.

Nella procedura di rigetto definitivo

dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il

titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché

possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80

LEF (Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und

Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 112 segg.). Quest'esame tende in particolare

ad accertare, oltre al carattere esecutivo del titolo prodotto, l’identità tra

il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito

indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (Staehelin,

op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF).

5. Nel

caso concreto non è controverso il carattere esecutivo del decreto cautelare 2

maggio 2000 sulla base del quale l'istante rivendica il pagamento di un saldo

di fr. 1'800.- e del decreto 26 agosto 2004 sulla base del quale il convenuto

postula invece la riduzione del contributo alimentare rivendicato dalla moglie

(cfr. art. 310 cpv. 4 lett. a CPC). Contestata è invece la data di decorrenza

della menzionata riduzione, ovvero se questa ha effetto dalla data del decreto

pretorile (26 agosto 2004, doc. 5), oppure se alla stessa possa essere

attribuito effetto retroattivo così come fatto dal giudice di pace. A questo

proposito va rilevato che sebbene il giudice del rigetto non sia autorizzato ad

esaminare il fondamento della sentenza posta a base dell'esecuzione, gli è

comunque consentito, per valutarne esattamente la portata, di considerare oltre

al dispositivo anche le motivazioni (cfr. sentenza del Tribunale federale del 16

giugno 1987 in: Rep. 1988 pag. 294, consid. 5). In quest'ottica, l'interpretazione

data dal primo giudice al decreto 26 agosto 2004 di ammettere la riduzione del

contributo alimentare, che il pretore ha espressamente motivato con il raggiungimento

della maggiore età di uno dei figli avvenuta il 27 febbraio 2004, anche ai

contributi alimentari posti in esecuzione e relativi ai mesi di luglio e agosto

2004, non può essere considerata insostenibile, ovvero arbitraria. Per il che il

ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere

respinto.

6. Per

quanto attiene al problema sollevato dal convenuto nelle sue osservazioni al ricorso,

ovvero il rimprovero mosso all'istante di aver chiesto aiuto a un legale per

l'allestimento dell'istanza -aiuto peraltro chiesto dal convenuto medesimo per

l'allestimento della sua risposta- va rilevato che scopo dell'art. 301 CPC, che

vieta agli avvocati e alle persone in possesso della licenza o del dottorato in

giurisprudenza di patrocinare una parte nella cause di competenza del giudice

di pace, è di garantire il ruolo conciliativo del giudice dal quale si pretende

uno spirito di iniziativa e di sollecitudine nei confronti delle parti tendente

a raggiungere una soluzione bonaria della vertenza (cfr. Messaggio n. 3739 del

29 gennaio 1991). Contrariamente a quanto preteso dal convenuto,

dall'esclusione della partecipazione del professionista alle udienze e alla

stesura degli allegati introduttivi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301 m.

1), non può essere dedotto anche il divieto per la parte di farsi aiutare dal

legale ad allestire l'allegato introduttivo che poi sottoscrive lei stessa,

come avvenuto in concreto (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 301 m.

8). In merito alla pretesa rappresentanza della moglie all'udienza da parte

della segretaria dello studio legale, della stessa non si ha nessun riscontro

negli atti e comunque non trattandosi di una giurista, alla medesima non può

essere opposto il divieto di cui all'art. 301 CPC.

7. Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di

cassazione invocato, dev'essere respinto.

8. La

domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente non può essere

accolta, il ricorso difettando sin dall'inizio della probabilità di esito

favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In ogni caso, trattandosi di una

procedura di incasso di contributi alimentari, l'assistenza di un legale può

anche non ritenersi necessaria (art. 14 cpv. 2 Lag), poiché il coniuge

creditore di alimenti può rivolgersi alla competente autorità tutoria per

ottenere l'aiuto all'incasso (art. 131 CC), nel quale rientra anche la procedura

esecutiva (Schwenzer, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, n. 5 ad art. 131 CC,

Basilea 2000). Per quanto attiene all'analoga domanda formulata dal convenuto,

la stessa non può essere accolta poiché in una procedura semplice come quella

di rigetto dell'opposizione l'assistenza di un legale non appare necessaria (art.

14 cpv. 2 Lag; Cocchi/Trezzini, op. cit., App. ad art. 14 Lag m. 10).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.

148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 17 novembre 2004 di __________ RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

La domanda di assistenza

giudiziaria presentata dalla ricorrente è respinta.

3.

La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal resistente è

respinta.

4.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-,

sono poste a carico della ricorrente la quale rifonderà alla

controparte

l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa

sede.

5.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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