16.2004.119
rigetto definitivo - decreto cautelare quale titolo di rigetto - carattere esecutivo - valutazione delle motivazioni per capire la portata del dispositivo - presenza legale proibita davanti al giudice
20 aprile 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2004.119
Data decisione, Autorità:
20.04.2005, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - decreto cautelare quale titolo di rigetto - carattere esecutivo - valutazione delle motivazioni per capire la portata del dispositivo - presenza legale proibita davanti al giudice di pace ma non quale aiuto nella stesura dell'istanza - AG - assistenza legale non necessaria per
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 131 CC
art. 301 CPC-TI
art. 310 cpv. 4 let. a CPC-TI
art. 14 cpv. 1 let. a LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
art. 80 LEF
Incarto n.
16.2004.119
Lugano
20 aprile
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17
novembre 2004 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 4 novembre 2004 del Giudice di pace del
circolo di Carona, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n.
S04-386) promossa con istanza 26 agosto 2004 nei confronti di
CO 1
patr. dall' RA
2
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal giudice;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
1. Nell'ambito di una causa di stato che oppone __________ RI 1 RI 1
al marito __________, con decreto cautelare del 2 maggio 2000 il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud ha obbligato __________ CO 1 a versare un
contributo alimentare di complessivi fr. 3'000.- mensili per la moglie e i tre
figli. Con istanza 26 agosto 2004 __________ RI 1 ha chiesto al giudice di pace
del Circolo di Carona il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
da __________ CO 1 al PE n. __________ dell’UE di Lugano notificatogli per
l’incasso di fr. 1'800.- oltre accessori, corrispondenti al saldo da questi
dovuto a titolo di contributo alimentare per i mesi di luglio e agosto 2004
durante i quali egli ha versato solamente fr. 2'100.-. Il convenuto si è
opposto all'istanza contestando l'esigibilità del credito, avendo egli chiesto,
il 17 maggio 2004, la riduzione in via supercautelare del contributo a
dipendenza del raggiungimento della maggiore età del figlio __________ avvenuto
il 27 febbraio 2004, richiesta di fatto accolta dal Pretore con decreto 26
agosto 2004, con il quale ha fissato in fr. 2'450.- il contributo alimentare
mensile a suo carico.
2.Con sentenza 4 novembre 2004 il
Giudice di pace, fondandosi sul decreto supercautelare del 26 agosto 2004, ha
accolto l'istanza limitatamente a fr. 700.-, corrispondenti alla differenza tra
il nuovo contributo (fr. 2'450.-) e quanto versato dal convenuto (fr. 2'100.-).
__________ RI 1 è insorta con il presente tempestivo gravame contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove attribuendo carattere retroattivo al decreto del
26 agosto 2004 che ha ridotto il contributo alimentare da fr. 3'000.- a fr.
2'450.-, modifica che in difetto di una diversa stipulazione deve essere considerata
effettiva a partire dalla data del decreto. Essa ha inoltre chiesto di essere ammessa
al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Nelle
sue osservazioni del 7 dicembre 2004 il convenuto postula la reiezione del
gravame instando anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
3. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
4.
Nella procedura di rigetto definitivo
dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il
titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché
possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80
LEF (Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 112 segg.). Quest'esame tende in particolare
ad accertare, oltre al carattere esecutivo del titolo prodotto, l’identità tra
il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito
indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (Staehelin,
op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF).
5. Nel
caso concreto non è controverso il carattere esecutivo del decreto cautelare 2
maggio 2000 sulla base del quale l'istante rivendica il pagamento di un saldo
di fr. 1'800.- e del decreto 26 agosto 2004 sulla base del quale il convenuto
postula invece la riduzione del contributo alimentare rivendicato dalla moglie
(cfr. art. 310 cpv. 4 lett. a CPC). Contestata è invece la data di decorrenza
della menzionata riduzione, ovvero se questa ha effetto dalla data del decreto
pretorile (26 agosto 2004, doc. 5), oppure se alla stessa possa essere
attribuito effetto retroattivo così come fatto dal giudice di pace. A questo
proposito va rilevato che sebbene il giudice del rigetto non sia autorizzato ad
esaminare il fondamento della sentenza posta a base dell'esecuzione, gli è
comunque consentito, per valutarne esattamente la portata, di considerare oltre
al dispositivo anche le motivazioni (cfr. sentenza del Tribunale federale del 16
giugno 1987 in: Rep. 1988 pag. 294, consid. 5). In quest'ottica, l'interpretazione
data dal primo giudice al decreto 26 agosto 2004 di ammettere la riduzione del
contributo alimentare, che il pretore ha espressamente motivato con il raggiungimento
della maggiore età di uno dei figli avvenuta il 27 febbraio 2004, anche ai
contributi alimentari posti in esecuzione e relativi ai mesi di luglio e agosto
2004, non può essere considerata insostenibile, ovvero arbitraria. Per il che il
ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere
respinto.
6. Per
quanto attiene al problema sollevato dal convenuto nelle sue osservazioni al ricorso,
ovvero il rimprovero mosso all'istante di aver chiesto aiuto a un legale per
l'allestimento dell'istanza -aiuto peraltro chiesto dal convenuto medesimo per
l'allestimento della sua risposta- va rilevato che scopo dell'art. 301 CPC, che
vieta agli avvocati e alle persone in possesso della licenza o del dottorato in
giurisprudenza di patrocinare una parte nella cause di competenza del giudice
di pace, è di garantire il ruolo conciliativo del giudice dal quale si pretende
uno spirito di iniziativa e di sollecitudine nei confronti delle parti tendente
a raggiungere una soluzione bonaria della vertenza (cfr. Messaggio n. 3739 del
29 gennaio 1991). Contrariamente a quanto preteso dal convenuto,
dall'esclusione della partecipazione del professionista alle udienze e alla
stesura degli allegati introduttivi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301 m.
1), non può essere dedotto anche il divieto per la parte di farsi aiutare dal
legale ad allestire l'allegato introduttivo che poi sottoscrive lei stessa,
come avvenuto in concreto (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 301 m.
8). In merito alla pretesa rappresentanza della moglie all'udienza da parte
della segretaria dello studio legale, della stessa non si ha nessun riscontro
negli atti e comunque non trattandosi di una giurista, alla medesima non può
essere opposto il divieto di cui all'art. 301 CPC.
7. Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, dev'essere respinto.
8. La
domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente non può essere
accolta, il ricorso difettando sin dall'inizio della probabilità di esito
favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In ogni caso, trattandosi di una
procedura di incasso di contributi alimentari, l'assistenza di un legale può
anche non ritenersi necessaria (art. 14 cpv. 2 Lag), poiché il coniuge
creditore di alimenti può rivolgersi alla competente autorità tutoria per
ottenere l'aiuto all'incasso (art. 131 CC), nel quale rientra anche la procedura
esecutiva (Schwenzer, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, n. 5 ad art. 131 CC,
Basilea 2000). Per quanto attiene all'analoga domanda formulata dal convenuto,
la stessa non può essere accolta poiché in una procedura semplice come quella
di rigetto dell'opposizione l'assistenza di un legale non appare necessaria (art.
14 cpv. 2 Lag; Cocchi/Trezzini, op. cit., App. ad art. 14 Lag m. 10).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 17 novembre 2004 di __________ RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
La domanda di assistenza
giudiziaria presentata dalla ricorrente è respinta.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal resistente è
respinta.
4.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-,
sono poste a carico della ricorrente la quale rifonderà alla
controparte
l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa
sede.
5.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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