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Decisione

16.2004.120

rigetto provvisorio - contratto di leasing a valere quale riconoscimento di debito - calcolo dell'importo riconosciuto - divieto della reformatio in pejus

20 aprile 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. Nella

procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni

stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und

Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84). Il titolo di credito sul quale si basa

l’esecuzione in esame è il contratto di leasing sottoscritto dalle parti il 4

ottobre 2002. Di principio simile contratto costituisce riconoscimento di

debito per i canoni di leasing pattuiti in complessivi fr. 262.55 mensili per

la durata di 48 mesi (doc. A). In concreto, il contratto è stato disdetto prima

della sua scadenza (ossia il 1° ottobre 2003 anziché il 22 ottobre 2006), sicché

occorre riferirsi alla sua clausola n. 4.3 secondo la quale il canone di

leasing in base alla durata effettiva viene nuovamente calcolato dall'inizio del

contratto secondo la tabella e fissato definitivamente, la quale figura a

pagina 4 del contratto e ne costituisce quindi parte integrante, tanto più che

in calce a questa pagina figura la firma del convenuto (doc. A). Siccome il rapporto

contrattuale tra le parti ha avuto inizio il 23 ottobre 2002 e si è concluso

con la disdetta 1°ottobre 2003 (cfr. conteggio 25 febbraio 2004 doc. C) e

ritenuto che i mesi iniziati vengono arrotondati al mese intero (cfr.

tabella di cui a pag. 4 del doc. A), il contratto è durato 12 mesi e non 13

come indicato dall'istante nel suo conteggio. Dovendosi quindi calcolare il canone

sulla base di un coefficiente del 4,37%, l'importo dovuto dal convenuto ammonta

a fr. 7'283.90 (prezzo del veicolo di fr. 13'890.- x 4,37% x 12 mesi). Deducendo

da quest'importo i canoni pagati (fr. 2'100.40) e la cauzione (fr. 1'000.-: cfr.

doc. C), risulta uno scoperto a favore dell'istante di fr. 4'183.50 al quale va

aggiunta l'IVA del 7,6%, per un totale di fr. 4'501.45. Per questo importo il

contratto di leasing costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione

oltre gli interessi al 5% dal 17 marzo 2004. Sennonché, avendo il primo giudice

riconosciuto all'istante un importo inferiore e non potendosi procedere a una

reformatio in pejus del giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307,

m. 36 e ad art. 22 LALEF, m. 1), il ricorso, manifestamente infondato, non può

che essere respinto.

6. Tasse

e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica

di assegnare ripetibili alla parte istante che non ha formulato osservazioni al

ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 2 dicembre 2004 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dal ricorrente,

rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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