16.2004.121
rigetto provvisorio - istanza erroneamente trattata dal giudice quale ordinaria - condanna al pagamento non richiesta - riconoscimento di debito condizionato - prova dell'adempimento della condizione
19 maggio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2004.121
Data decisione, Autorità:
19.05.2005, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - istanza erroneamente trattata dal giudice quale ordinaria - condanna al pagamento non richiesta - riconoscimento di debito condizionato - prova dell'adempimento della condizione - riconoscimento di debito può risultare da un fax
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 86 CPC-TI
art. 101 CPC-TI
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2004.121
Lugano
19 maggio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
novembre 2004 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 19 ottobre 2004 del Giudice di pace del
circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. 106-2004)
promossa con istanza 1° ottobre 2004 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 1° ottobre 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona notificatogli per
l'incasso di fr. 1'806.40, importo rivendicato a saldo della fattura emessa il 28
ottobre 2002 e relativa a opere di pittore eseguite per conto di quest'ultimo;
che con
sentenza 19 ottobre 2004 il giudice di pace, accertata la presenza di un valido
riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, alla quale
il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo partecipato al
contraddittorio, ha accolto l'istanza rigettando in via provvisoria l'opposizione
da questi interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona e condannandolo
a pagare all'istante fr. 1'806.40 oltre interessi e spese;
che con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con
decreto 6 dicembre 2004, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC;
che il
ricorrente rimprovera al primo giudice la violazione dell'art. 86 CPC per aver
pronunciato una condanna al pagamento non richiesta dall'istante, la quale si è
limitata a chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ dell'UEF di Bellinzona, richiesta che doveva essere respinta in difetto
di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF;
che con
scritto 5 gennaio 2005 l'istante si è opposto all'accoglimento del ricorso;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
innanzi tutto va rilevato che il primo giudice, senza esserne richiesto
dall'istante e per di più senza averne dato comunicazione al convenuto, ha
trattato l'istanza, chiaramente formulata quale domanda di rigetto provvisorio
dell'opposizione così come risulta dalla sua intestazione, dalla sua domanda di
giudizio e dalle norme di legge richiamate dall'istante, quale causa creditoria
soggetta alla procedura di cui agli art. 291 segg. CPC anziché alla LALEF;
che,
così facendo, il giudice di pace ha contravvenuto sia all'art. 101 CPC, che gli
vieta di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge,
ciò a maggior ragione quando questo arreca pregiudizio alla controparte che non
ha avuto la possibilità di esprimersi (Cocchi/Trezzini CPC-TI, ad art. 101, m.
2), sia all'art. 86 CPC che gli vieta di concedere alla parte più di quanto da
questa richiesto (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 86, m. 2 e 3), ragione per
la quale, come correttamente rilevato dal ricorrente, l'istanza 1° ottobre 2004
deve essere esaminata unicamente nell'ottica di una procedura sommaria di
rigetto dell'opposizione;
che
nell'ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione, il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta dall’istante
costituisce titolo idoneo per permettere la pronuncia di un rigetto definitivo
o provvisorio dell'opposizione (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);
che
secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del
debitore di pagare una determinata somma di denaro (D. Staehelin, op. cit., n.
21 segg. ad art. 82);
che nel caso di specie il riconoscimento di debito al quale fa riferimento
il giudice di pace al punto 1 pag. 2 della sua sentenza, è la lettera 17
gennaio 2003 del convenuto inviata per fax, con la quale questi riconosce la
pretesa dell'istante di cui alla fattura 28 ottobre 2002, limitatamente a fr.
1'117.30, importo che egli avrebbe pagato solo a lavori completati,
lavori che concernono il muro esterno (doc. E);
che trattandosi di un riconoscimento di debito la cui validità ed
efficacia era condizionata all'ultimazione dei lavori da parte dell'istante,
spettava a quest'ultima rendere verosimile l'avverarsi di questa condizione (D.
Staehelin, op. cit., n. 37 ad art. 82 LEF; art. 82 cpv. 2 LEF), ciò che
l'istante ha fatto mediante gli scritti 14 ottobre 2003, dal quale si evince
che da circa un mese abbiamo provveduto a ultimare i lavori sul muro di
cinta (doc. F), 11 maggio 2004 dal quale risulta che da circa 8 mesi
abbiamo provveduto a ultimare i lavori sul muro di cinta (doc. G) e, 21
luglio 2004 secondo il quale da circa 11 mesi abbiamo provveduto a ultimare
Fatti
i lavori sul muro di cinta (doc. H), ultimazione dei lavori che il
convenuto non ha mai contestato;
che,
così stando le cose, avendo l'istante reso verosimile il realizzarsi della condizione
alla quale era assoggettato l'impegno di pagamento del convenuto, lo scritto 17
gennaio 2003 di quest'ultimo costituisce valido riconoscimento di debito per
l'importo di fr. 1'117.30;
che
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il fatto che il riconoscimento
di debito sia contenuto in un telefax è del tutto irrilevante ai fini della
validità del medesimo, lo stesso essendo stato sottoscritto dal convenuto senza
che questi ne abbia contestato l'autenticità (D. Staehelin, op. cit., n. 14 e
17 ad art. 82);
che alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato la violazione degli
art. 86 e 101 CPC ad opera del primo giudice, deve essere parzialmente accolto;
che il giudizio
su tasse, spese e ripetibili segue la soccombenza, che per entrambe le sedi può
essere suddivisa in ragione di un mezzo a carico di ciascuna delle parti.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 2 novembre 2004 di RI 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 19 ottobre 2004 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza
è parzialmente accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria, limitatamente
all'importo di fr. 1'117.30, l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF
di Bellinzona.
2. La tassa e le spese di
giustizia ammontanti a fr. 200.-, da anticipare dall'istante, sono a carico
delle parti per metà ciascuna, ripetibili compensate.
Considerandi
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico per la metà mentre per l'altra metà sono
poste a carico della resistente, ripetibili compensate.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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