Lexipedia

Decisione

16.2004.121

rigetto provvisorio - istanza erroneamente trattata dal giudice quale ordinaria - condanna al pagamento non richiesta - riconoscimento di debito condizionato - prova dell'adempimento della condizione

19 maggio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori sul muro di cinta (doc. H), ultimazione dei lavori che il

convenuto non ha mai contestato;

che,

così stando le cose, avendo l'istante reso verosimile il realizzarsi della condizione

alla quale era assoggettato l'impegno di pagamento del convenuto, lo scritto 17

gennaio 2003 di quest'ultimo costituisce valido riconoscimento di debito per

l'importo di fr. 1'117.30;

che

contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il fatto che il riconoscimento

di debito sia contenuto in un telefax è del tutto irrilevante ai fini della

validità del medesimo, lo stesso essendo stato sottoscritto dal convenuto senza

che questi ne abbia contestato l'autenticità (D. Staehelin, op. cit., n. 14 e

17 ad art. 82);

che alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato la violazione degli

art. 86 e 101 CPC ad opera del primo giudice, deve essere parzialmente accolto;

che il giudizio

su tasse, spese e ripetibili segue la soccombenza, che per entrambe le sedi può

essere suddivisa in ragione di un mezzo a carico di ciascuna delle parti.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

I. Il

ricorso per cassazione 2 novembre 2004 di RI 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 19 ottobre 2004 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona

è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza

è parzialmente accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria, limitatamente

all'importo di fr. 1'117.30, l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF

di Bellinzona.

2. La tassa e le spese di

giustizia ammontanti a fr. 200.-, da anticipare dall'istante, sono a carico

delle parti per metà ciascuna, ripetibili compensate.

Considerandi

II. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dal

ricorrente, rimangono a suo carico per la metà mentre per l'altra metà sono

poste a carico della resistente, ripetibili compensate.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster