Lexipedia

Decisione

16.2004.122

nullità del ricorso con il quale il ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricprrere

15 dicembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso 1° dicembre 2004 di __________ RI 1 è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono

poste a carico del ricorrente.

3.Intimazione:

Considerandi

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster