16.2004.122
nullità del ricorso con il quale il ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricprrere
15 dicembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2004.122
Data decisione, Autorità:
15.12.2004, CCC
Titolo:
nullità del ricorso con il quale il ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricprrere
CASSAZIONE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
art. 329 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
16.2004.122
Lugano
15 dicembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 1° dicembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la sentenza 23 novembre 2004 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n.123b/04/O) promossa
con istanza 31 ottobre 2003 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'974.10 oltre
interessi a titolo di mercede derivante da contratto di appalto, come pure il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
dell'UE di Lugano, domanda ridotta a fr. 1'274.10 é così accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 31 ottobre 2003 il garage CO 1 di __________ ha convenuto in giudizio __________
RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 1'974.10 rivendicati a saldo delle
fatture 12 agosto e 20 dicembre 2002 emesse per prestazioni eseguite sul
veicolo di quest'ultimo, pretesa in seguito ridotta a fr. 1'274.10;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di dover pagare
la fornitura di quattro pneumatici siccome già compresi nel prezzo di
compravendita del veicolo, da lui debitamente saldato;
che
con sentenza 23 novembre 2004 il Giudice di pace ha accolto l'istanza per l'importo
ridotto di fr. 1'274.10;
che
con scritto 1° dicembre 2004 __________ RI 1 ha espresso la propria intenzione
di impugnare il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido deve contenere, oltre alle domande di ricorso, i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 1° dicembre 2004 del ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
Giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si
limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere ritenendo la sentenza
impugnata ingiustificata per i vari motivi già esposti nelle udienze;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un
eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure chiesto nella
domanda ricorsuale;
che
la proposta di nuova convocazione del ricorrente per chiarire molti punti
che nella stessa sentenza del Giudice Architetto Giovanni Gherra non rispettano
per niente la realtà dei fatti non è ammissibile poiché estranea al rimedio
della cassazione;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso 1° dicembre 2004 di __________ RI 1 è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono
poste a carico del ricorrente.
3.Intimazione:
Considerandi
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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