16.2004.123
ricevibilità ricorso per cassazione - motivazione insufficiente - nullità del ricorso
27 dicembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2004.123
Data decisione, Autorità:
27.12.2004, CCC
Titolo:
ricevibilità ricorso per cassazione - motivazione insufficiente - nullità del ricorso
CASSAZIONE
MOTIVAZIONE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 313bis CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2004.123
Lugano
27 dicembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9
dicembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 22 novembre 2004 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Locarno Città nella causa civile inappellabile
(inc. n. IU.2002.15) promossa con istanza 2 luglio 2002 nei confronti di
CO 1
patr. dall' RA
2
con la
quale l'istante ha chiesto l'annullamento di alcune decisioni prese all'assemblea
condominiale del 10 maggio 2002, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 2 luglio 2002 __________ RI 1 ha convenuto in giudizio la CO 1”
postulando l'annullamento di alcune decisioni prese all'assemblea condominiale
del 10 maggio 2002, e segnatamente quelle riferite alla chiave di riparto delle
spese condominiali, domanda alla quale la convenuta si è opposta;
che con
sentenza 22 novembre 2004 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione
di Locarno Città ha respinto l'istanza ritenendo la chiave di riparto delle
spese condominiali adottata dall'assemblea condominiale conforme alle norme di
legge e al regolamento della proprietà per piani;
che il 9
dicembre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, pena nullità (cpv. 3)
deve contenere le domande di ricorso, così come i motivi di fatto e di diritto
sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di
cassazione invocato,
che
nel caso concreto il contenuto del ricorso 9 dicembre 2004 non supera la soglia
imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Segretario
assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a
riproporre la propria contestazione in merito all'addebito a tutti i condomini
dei costi di traduzione dei verbali e delle comunicazioni dell'amministrazione;
che
le allegazioni del ricorrente risultano pertanto difformi dallo scopo di
sostanziare la presenza di uno dei motivi di cassazione previsti dalla legge;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso 9 dicembre 2004 di __________ RI 1 è nullo.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico
del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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