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Decisione

16.2004.123

ricevibilità ricorso per cassazione - motivazione insufficiente - nullità del ricorso

27 dicembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.123

Data decisione, Autorità:

27.12.2004, CCC

Titolo:

ricevibilità ricorso per cassazione - motivazione insufficiente - nullità del ricorso

CASSAZIONE

MOTIVAZIONE

RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE

art. 313bis CPC-TI

art. 329 cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

16.2004.123

Lugano

27 dicembre

2004/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9

dicembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 22 novembre 2004 del Segretario assessore

della Pretura della giurisdizione di Locarno Città nella causa civile inappellabile

(inc. n. IU.2002.15) promossa con istanza 2 luglio 2002 nei confronti di

CO 1

patr. dall' RA

2

con la

quale l'istante ha chiesto l'annullamento di alcune decisioni prese all'assemblea

condominiale del 10 maggio 2002, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 2 luglio 2002 __________ RI 1 ha convenuto in giudizio la CO 1”

postulando l'annullamento di alcune decisioni prese all'assemblea condominiale

del 10 maggio 2002, e segnatamente quelle riferite alla chiave di riparto delle

spese condominiali, domanda alla quale la convenuta si è opposta;

che con

sentenza 22 novembre 2004 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione

di Locarno Città ha respinto l'istanza ritenendo la chiave di riparto delle

spese condominiali adottata dall'assemblea condominiale conforme alle norme di

legge e al regolamento della proprietà per piani;

che il 9

dicembre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento;

che

giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, pena nullità (cpv. 3)

deve contenere le domande di ricorso, così come i motivi di fatto e di diritto

sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di

cassazione invocato,

che

nel caso concreto il contenuto del ricorso 9 dicembre 2004 non supera la soglia

imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che

infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Segretario

assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o

riguardanti l'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a

riproporre la propria contestazione in merito all'addebito a tutti i condomini

dei costi di traduzione dei verbali e delle comunicazioni dell'amministrazione;

che

le allegazioni del ricorrente risultano pertanto difformi dallo scopo di

sostanziare la presenza di uno dei motivi di cassazione previsti dalla legge;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso 9 dicembre 2004 di __________ RI 1 è nullo.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico

del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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