16.2004.124
rigetto provvisorio dell'opposizione - ricorso tardivo
22 dicembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2004.124
Data decisione, Autorità:
22.12.2004, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione - ricorso tardivo
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
TARDIVITÀ
art. 313bis CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
16.2004.124
Lugano
22 dicembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18
novembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 3 novembre 2004 del Giudice di pace del
circolo delle Isole nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 218/04)
promossa con istanza 10 settembre 2004 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda parzialmente
accolta dal giudice,
Considerandi
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 10 settembre 2004 CO
1.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE n.
__________ dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 752.60
rivendicati a titolo di premi scaduti il 1°novembre 2003 sulla polizza
assicurativa __________ e fr. 20.- quali spese di diffida, domanda alla quale il
convenuto si è opposto contestando l'esigibilità del credito posto in esecuzione,
avendo egli disdetto il contratto di assicurazione il 24 novembre 2003;
che
con sentenza 3 novembre 2004 il Giudice di pace, accertata la presenza agli
atti di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta
dall'istante, ha parzialmente accolto l'istanza rigettando in via provvisoria,
limitatamente all'importo di fr. 752.60 oltre a fr. 20.- di spese di diffida e
spese esecutive, l'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF
di Locarno;
che
con atto ricorsuale 18 novembre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza emanata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10
giorni;
che
il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione
della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che,
dalla verifiche effettuate da questa Camera presso i competenti uffici postali
risulta che il ricorrente ha ritirato la decisione querelata il 4 novembre 2004,
sicché al momento dell’invio del ricorso (18 novembre 2004 come risulta dal
timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività
del presente gravame;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche
alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.
1.
CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione
senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si
rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 novembre 2004
di __________ RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico
del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.Intimazione a:
-
;
-
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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