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Decisione

16.2004.124

rigetto provvisorio dell'opposizione - ricorso tardivo

22 dicembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.124

Data decisione, Autorità:

22.12.2004, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio dell'opposizione - ricorso tardivo

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

TARDIVITÀ

art. 313bis CPC-TI

art. 22 cpv. 1 LALEF

Incarto n.

16.2004.124

Lugano

22 dicembre

2004/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18

novembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 3 novembre 2004 del Giudice di pace del

circolo delle Isole nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 218/04)

promossa con istanza 10 settembre 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione

interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda parzialmente

accolta dal giudice,

Considerandi

letti

ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 10 settembre 2004 CO

1.

ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE n.

__________ dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 752.60

rivendicati a titolo di premi scaduti il 1°novembre 2003 sulla polizza

assicurativa __________ e fr. 20.- quali spese di diffida, domanda alla quale il

convenuto si è opposto contestando l'esigibilità del credito posto in esecuzione,

avendo egli disdetto il contratto di assicurazione il 24 novembre 2003;

che

con sentenza 3 novembre 2004 il Giudice di pace, accertata la presenza agli

atti di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta

dall'istante, ha parzialmente accolto l'istanza rigettando in via provvisoria,

limitatamente all'importo di fr. 752.60 oltre a fr. 20.- di spese di diffida e

spese esecutive, l'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF

di Locarno;

che

con atto ricorsuale 18 novembre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio;

che

giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una

sentenza emanata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10

giorni;

che

il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione

della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

che,

dalla verifiche effettuate da questa Camera presso i competenti uffici postali

risulta che il ricorrente ha ritirato la decisione querelata il 4 novembre 2004,

sicché al momento dell’invio del ricorso (18 novembre 2004 come risulta dal

timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività

del presente gravame;

che

alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche

alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.

1.

CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione

senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si

rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 novembre 2004

di __________ RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.

2. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico

del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione a:

-

;

-

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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