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Decisione

16.2004.125

stralcio per mancato versamento dell'anticipo

23 febbraio 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.125

Data decisione, Autorità:

23.02.2005, CCC

Titolo:

stralcio per mancato versamento dell'anticipo

CASSAZIONE

STRALCIO

art. 312 CPC-TI

art. 2 LTG

Incarto n.

16.2004.125

Lugano

23 febbraio 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

visto il ricorso per cassazione 14 dicembre 2004

presentato da

RI 1

contro

la sentenza 7 dicembre 2004 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura di rigetto

dell'opposizione promossa con istanza 16 novembre 2004 da

CO 1

(rappr. dall'RA 1)

richiamata la diffida 21 dicembre 2004 della presidente di questa Camera mediante

Considerandi

la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 13 gennaio 2005 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del

Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di

fr. 150.-- a titolo di anticipo per le presunte spese

giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento

dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato

deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

ribadita la richiesta di anticipo con scritto 29

dicembre 2004 della presidente la quale, così interpellata dal ricorrente, ha sottolineato

la validità dal punto di vista formale della richiesta di anticipo siccome

sottoscritta dalla Segretaria di Camera in tal senso abilitata;

considerata l'infondatezza e improponibilità delle

contestazioni esposte dal ricorrente

con scritto 8 gennaio 2005, la richiesta di

anticipo essendo stata validamente sottoscrit

ta dalla segretaria di camera __________, e

l'importo reclamato essendo destina

to non solo a coprire le spese come preteso dal

ricorrente, ma anche la tassa di giusti

zia (cfr. art. 2 Legge sulla tariffa giudiziaria),

preso atto come il termine per il pagamento dell'anticipo

sia infruttuosamente trascorso;

decreta 1. Il ricorso per cassazione 14

dicembre 2004 di RI 1 , contro la decisione 7 dicembre 2004 del Segretario

assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, è stralciato dai ruoli

per mancato versamento dell'anticipo.

2.

Il

presente giudizio è esente da tasse e spese.

3.

Intimazione:

-;

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di

appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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