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Decisione

16.2004.126

soccombenza - addebito delle tasse e spese

29 dicembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.126

Data decisione, Autorità:

29.12.2004, CCC

Titolo:

soccombenza - addebito delle tasse e spese

SOCCOMBENZA

art. 148 cpv. 1 CPC-TI

Incarto n.

16.2004.126

Lugano

29 dicembre

2004/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Pellegrini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22

dicembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 6 dicembre 2004 del Giudice di pace del

circolo di Mendrisio, nella causa civile inappellabile (inc. n. O.33/2004) promossa

con istanza 28 ottobre 2004 nei confronti di

CO 1

con la

quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 602.40 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________

dell'UEF di Mendrisio, domande respinte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 28 ottobre 2004 __________ RI 1 ha convenuto in giudizio __________ CO

1 per ottenere il pagamento di fr. 602.40 rivendicati a saldo delle fattura

emessa il 9 luglio 2004 per la fornitura di merce al convenuto, pretesa alla

quale quest'ultimo si è opposto contestando di aver ricevuto la merce fatturata;

che con

sentenza 6 dicembre 2004 il Giudice di pace, preso atto dell'assenza

dell'istante alla discussione, ha respinto la sua domanda non avendo questi

provato la sua pretesa, ovvero l'effettiva consegna della merce al convenuto;

che con

atto ricorsuale 22 dicembre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio contestando l'addebito delle spese e tasse di giustizia;

che a

prescindere dalla sua tempestività il ricorso, con il quale il ricorrente si

limita ad impugnare il dispositivo sulle spese e tasse di giustizia, è

manifestamente infondato;

che

l'art. 148 cpv. 1 CPC pone infatti a carico della parte soccombente l'onere di

pagare le spese e tasse di giustizia;

che nel

caso concreto è indubbia la soccombenza dell'istante il quale, non presenziando

all'udienza di discussione della sua istanza - ancorché per problemi di salute

che se del caso gli avrebbero permesso di chiedere un rinvio dell'udienza ai

sensi dell'art. 136 CPC - si è di fatto privato della possibilità di far fronte

all'onere della prova che gli competeva sull’effettiva consegna della merce al convenuto;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per

cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera

può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica

alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o

manifestamente infondato;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla parte convenuta alla quale il ricorso non è nemmeno

stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 22 dicembre 2004 di __________ RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi, fr. 70.-, sono poste a carico

del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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