16.2004.126
soccombenza - addebito delle tasse e spese
29 dicembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2004.126
Data decisione, Autorità:
29.12.2004, CCC
Titolo:
soccombenza - addebito delle tasse e spese
SOCCOMBENZA
art. 148 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
16.2004.126
Lugano
29 dicembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Pellegrini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22
dicembre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 6 dicembre 2004 del Giudice di pace del
circolo di Mendrisio, nella causa civile inappellabile (inc. n. O.33/2004) promossa
con istanza 28 ottobre 2004 nei confronti di
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 602.40 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
dell'UEF di Mendrisio, domande respinte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 28 ottobre 2004 __________ RI 1 ha convenuto in giudizio __________ CO
1 per ottenere il pagamento di fr. 602.40 rivendicati a saldo delle fattura
emessa il 9 luglio 2004 per la fornitura di merce al convenuto, pretesa alla
quale quest'ultimo si è opposto contestando di aver ricevuto la merce fatturata;
che con
sentenza 6 dicembre 2004 il Giudice di pace, preso atto dell'assenza
dell'istante alla discussione, ha respinto la sua domanda non avendo questi
provato la sua pretesa, ovvero l'effettiva consegna della merce al convenuto;
che con
atto ricorsuale 22 dicembre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio contestando l'addebito delle spese e tasse di giustizia;
che a
prescindere dalla sua tempestività il ricorso, con il quale il ricorrente si
limita ad impugnare il dispositivo sulle spese e tasse di giustizia, è
manifestamente infondato;
che
l'art. 148 cpv. 1 CPC pone infatti a carico della parte soccombente l'onere di
pagare le spese e tasse di giustizia;
che nel
caso concreto è indubbia la soccombenza dell'istante il quale, non presenziando
all'udienza di discussione della sua istanza - ancorché per problemi di salute
che se del caso gli avrebbero permesso di chiedere un rinvio dell'udienza ai
sensi dell'art. 136 CPC - si è di fatto privato della possibilità di far fronte
all'onere della prova che gli competeva sull’effettiva consegna della merce al convenuto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla parte convenuta alla quale il ricorso non è nemmeno
stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 22 dicembre 2004 di __________ RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi, fr. 70.-, sono poste a carico
del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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