16.2004.15
rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di abbonamento al servizio internet ADSL come riconoscimento di debito - eccezioni atte ad inficiare il riconoscimento di debito
20 dicembre 2004Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2004.15
Data decisione, Autorità:
20.12.2004, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio dell'opposizione - contratto di abbonamento al servizio internet ADSL come riconoscimento di debito - eccezioni atte ad inficiare il riconoscimento di debito
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
INTERNET
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 327 let. e CPC-TI
art. 14 cpv. 1 LAG
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2004.15
Lugano
20 dicembre
2004/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 27 febbraio 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 16 febbraio 2004 del Giudice di pace del circolo di
Stabio, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 110/2003) promossa
con istanza 26 novembre 2003 da
CO 1
(patr. dall'avv,)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di
Mendrisio, domanda accolta dal giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1.
Con istanza 26 novembre 2003 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio,
notificatogli per l'incasso di fr. 828.– oltre spese e interessi. L'importo
posto in esecuzione corrisponde ai canoni rivendicati dall'istante per undici
mensilità arretrate (fr. 59.– x 11) oltre a fr.120.– a titolo di spese
amministrative, sulla base del contratto di abbonamento al servizio internet ADSL
sottoscritto dalle parti il 10 gennaio 2003 per la durata di un anno e sul
quale il convenuto ha pagato solo la prima mensilità, corrispondente al periodo
dal 29 gennaio al 28 febbraio 2003 (doc. A). Il convenuto si è opposto
all'istanza contestando l'esigibilità del credito posto in esecuzione, avendo egli,
l'11 febbraio 2003 (doc. C), disdetto il contratto d'abbonamento per l'impossibilità
di utilizzare il servizio offerto dall'istante, la quale non lo ha informato che
la linea non era disponibile e che questa disponibilità dipendeva effettivamente
da __________ (cfr. verbale 30 gennaio 2004). L’istante ha accettato la disdetta
per il 29 gennaio 2004 (doc. E).
2. Con
sentenza 16 febbraio 2004 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido
riconoscimento di debito nel contratto sottoscritto dalle parti il 10 gennaio
2003, in virtù del quale il convenuto si è impegnato a pagare un canone di
abbonamento mensile di fr. 59.– posto che in caso di mora da parte sua tutti i
canoni dovuti sino alla scadenza del contratto, in concreto prevista per il 29
gennaio 2004, sarebbero stati esigibili, ha accolto l'istanza per la mora del
convenuto che ha pagato solo il primo canone. Di conseguenza ha rigettato in
via provvisoria l'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UEF
di Mendrisio per l'importo di fr. 639.– (pari a undici canoni scaduti), oltre
agli interessi del 7% dal 2 settembre 2003, alle spese amministrative di fr.
120.– e a quelle esecutive di fr. 50.–.
3. Con
il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si duole innanzi tutto
della lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il giudice di
pace non avrebbe preso in considerazione le sue argomentazioni e contestazioni
contenute nello scritto 29 gennaio 2004 redatto in lingua francese. Nel merito
rimprovera al primo giudice di aver accolto la domanda dell'istante nonostante
quest'ultima non abbia mai reso possibile il collegamento offerto e nonostante
il contratto fosse viziato da errore essenziale siccome egli l’aveva sottoscritto
con la convinzione che l'istante gli avrebbe garantito il collegamento dal suo
computer al servizio internet ADSL. Con separata istanza 12 marzo 2004
il ricorrente ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria allegando l'apposito certificato municipale a comprova del suo
stato di indigenza.
Con
osservazioni 5 aprile 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta
l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di
essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di
pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado
di far valere le proprie ragioni. Il diritto di essere sentito non comprende
solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle
argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l’obbligo
per il giudice di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i
mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, CPC–TI,
ad art. 327, m. 10 e 12). Poiché la prova offerta deve essere rilevante ed atta
a risolvere un fatto controverso, la concludenza della stessa è sottoposta ad
una valutazione anticipata da parte del giudice che rifiuterà di ammetterla se
essa è manifestamente inefficace o irrilevante (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
ad art. 327, m. 10).
In
concreto il ricorrente intravede una violazione del suo diritto di essere
sentito nel fatto per il primo giudice di non aver considerato il contenuto del
suo scritto 29 gennaio 2004. La censura è manifestamente infondata sia perché
il Giudice di pace dà atto in sentenza di aver considerato questo scritto e di
aver ben compreso il suo significato nonostante non fosse redatto in italiano
così come impone l'art. 117 CPC, sia perché le contestazioni nello stesso
contenute non sono di nessun rilievo nell'ambito di una procedura sommaria di
rigetto dell'opposizione.
5.
Secondo l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60
consid. 5a).
6. Nella
procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20). In
quest’ambito, l’esame del giudice verte unicamente sulla liquidità delle prove
e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate, ritenuto che attraverso un
giudizio sommario emanato in base a criteri d’apparenza, il giudice deve
stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il
rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/Caprez, op. cit., § 163), ovvero
se contiene la dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi debitore
nei confronti dell'istante di una determinata somma di denaro (art. 82 LEF). Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. È indispensabile che
la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri
oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Rep. 1989 p. 338; D. Staehelin, in Basler
Kommentar zum SchKG, 1998, vol. II, n. 15 ad art. 82 LEF), e che la firma del
debitore figuri sul documento decisivo (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6, n. 2;
D. Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82 LEF). In concreto, il titolo di credito
sul quale si basa l’esecuzione è il contratto di abbonamento al servizio ADSL
sottoscritto dalle parti il 10 gennaio 2003 e le condizioni generali alle quali
questo fa esplicito riferimento e a proposito delle quali il convenuto ha
confermato, con la firma apposta sul doc. A, di avere preso visione e
conoscenza delle condizioni generali applicabili e di accettarle e rispettarle
incondizionatamente. Questa documentazione costituisce di principio valido riconoscimento
di debito per i canoni scaduti (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 74, p. 190;
Staehelin, op. cit., n. 114 ad art. 82 LEF) e per gli interessi e le spese nella
stessa contemplati, e meglio come risulta ai punti 3.4.1, 3.4.2 , 3.4.3, e 5.4
delle condizioni generali (D. Staehelin, op. cit., n. 31 e 33 ad art. 82 LEF).
7. In
presenza di un valido riconoscimento di debito, come è il caso in concreto per
l'importo di fr. 639.– relativo ai canoni scaduti ed esigibili sino alla
scadenza del contratto (della durata di 12 mesi, cfr. doc. A) indipendentemente
dal fatto che in data 18 agosto 2003 (doc. F) l'istante abbia lei stessa disdetto
il contratto con effetto immediato, così come permessole dalle condizioni
generali accettate dal convenuto (cfr. punto 5.4), e per le spese amministrative
di fr. 120.– e gli interessi del 7% pure contemplati nelle condizioni generali
(cfr. punto 3.4.2, 3.4.3 e 5.4), il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2
LEF). All'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza queste eccezioni non solo
devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche apparire verosimili,
nel senso che a conforto delle allegazioni dell'escusso devono esserci
riscontri oggettivi (Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 pag. 61; BlSchK
1982 pag. 95–97; D. Staehelin, op. cit., n. 87 segg. ad art. 82 LEF; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, 2000, p. 350, con rif.). Nella fattispecie il ricorrente ha
innanzi tutto eccepito la nullità del contratto per errore essenziale e per
l'impossibilità dell'istante di fornire la prestazione promessa. Se non che,
contrariamente da quanto egli pretende, dagli atti non si evince nessun indizio
che permetta di concludere alla nullità del contratto e neppure all'inadempienza
dell'istante, ciò a maggior ragione poiché il contratto sottoscritto dal
convenuto pone espressamene a suo carico l'onere di verificare che l'allacciamento
telefonico indicato è servito dalla tecnologia ADSL (cfr. punto 4 doc. A),
l'istante avendo espressamente escluso la consulenza,
l'installazione, l'eliminazione di guasti o problemi nell'infrastruttura del
cliente, nonché l'acquisto dell'hardware e della software necessaria per il
collegamento dell'elaboratore all'allacciamento telefonico (cfr. punto 2.2
delle condizioni generali). Per il che, non avendo il convenuto reso verosimile
nessun motivo per il quale sarebbe stato possibile invalidare il contratto che
lo vincolava all'istante, anche la censura di arbitrio dallo stesso mossa nei
confronti del giudizio impugnato appare del tutto infondata.
8. A
dipendenza dell'inconsistenza delle censure ricorsuali, ovvero per la totale
assenza di probabilità di esito favorevole del ricorso (art. 14 cpv. 1 lett. a
Lag), la domanda di assistenza giudiziaria formulata in questa sede dal
ricorrente non può essere accolta.
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 27 febbraio 2004 di __________ RI 1 è respinto.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria 12 marzo 2004 è respinta.
3. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.–,
sono poste a carico del ricorrente il quale rifonderà alla
controparte
l’importo di fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa
Considerandi
sede.
4.
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Stabio.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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