Lexipedia

Decisione

16.2004.16

pretesa per risarcimento danni corrispondenti alle spese legali sostenute - non è nulla dinanzi al giudice di poce l'istanza preprata da un legale e firmata dal cliente

5 novembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5.

Per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 301 CPC da parte del

primo giudice per il mancato accertamento della nullità dell'istanza siccome

allestita da un avvocato (circostanza pacificamente ammessa dall'istante), la

censura è destituita di fondamento. Scopo di questa norma, che vieta agli

avvocati e alle persone in possesso della licenza o del dottorato in

giurisprudenza di patrocinare una parte nella cause di competenza del giudice

di pace, è di garantire il ruolo conciliativo del giudice dal quale si pretende

uno spirito di iniziativa e di sollecitudine nei confronti delle parti tendente

a raggiungere una soluzione bonaria della vertenza (cfr. Messaggio n. 3739 del

29 gennaio 1991). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente,

dall'esclusione della partecipazione del professionista alle udienze e alla

stesura degli allegati introduttivi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301, m.

1), non può essere dedotto anche il divieto per la parte di farsi aiutare dal

legale ad allestire l'allegato introduttivo che poi sottoscrive lei stessa,

come avvenuto in concreto. A proposito dell’intervento del legale, e ciò a

prescindere dall'avvenuta fatturazione o meno della sua consulenza, non va

confuso quello che è il divieto posto all'avvocato di comparire dinanzi al

giudice di pace (art. 301 CPC), con l'obbligo per il convenuto di risarcire il

danno cagionato all'istante sulla base dell'art. 41 CO, danno risarcibile nel

rientrano anche le prestazioni di un avvocato (Werro, Commentaire romand du

Code des obligations I, 2003, n. 8 e 13 ad art. 41 CO e n. 14 ad art. 42 CO;

DTF 107 II 101). Per questi motivi, e perché non evidenzia nessun motivo di

cassazione, non può neppure essere accolta l'ulteriore richiesta del ricorrente

Considerandi

di ridurre l'importo riconosciuto all'istante a titolo di spese legali, per

altro neppure quantificata.

6.

Per il che il ricorso, che non ha

evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 2 marzo 2004 di __________RI 1RI 1 è respinto.

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 130.- già anticipati dal

ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte

fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster