16.2004.16
pretesa per risarcimento danni corrispondenti alle spese legali sostenute - non è nulla dinanzi al giudice di poce l'istanza preprata da un legale e firmata dal cliente
5 novembre 2004Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2004.16
Data decisione, Autorità:
05.11.2004, CCC
Titolo:
pretesa per risarcimento danni corrispondenti alle spese legali sostenute - non è nulla dinanzi al giudice di poce l'istanza preprata da un legale e firmata dal cliente
GIUDICE DI PACE
art. 41 CO
art. 301 CPC-TI
Incarto n.
16.2004.16
Lugano
5 novembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
marzo 2004 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 9 febbraio 2004 del Giudice di pace del
circolo di Mendrisio, nella causa civile inappellabile (inc. n. O.26/2003)
promossa con istanza 25 settembre 2003 da
CO 1
patr. dall'avv. __________
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr.1'287.85 a titolo di risarcimento
danni e torto morale, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: 1. Con
decreto d'accusa 4 settembre 2003 __________RI 1 è stato riconosciuto colpevole
di abuso di impianti di telecomunicazioni avendo per celia telefonicamente
importunato __________ CO 1. In seguito a questa condanna, con istanza 25
settembre 2003 __________CO 1CO 1 ha convenuto in giudizio __________ RI 1 per
ottenere il pagamento di fr. 1'287.85 corrispondenti alla rifusione delle spese
legali sostenute per la tutela dei propri interessi e meglio come alla nota 19
settembre 2003 dello studio legale __________(fr. 1'087.85, cfr. doc. F) oltre
a una pretesa di fr. 200.- a titolo di torto morale. Il convenuto senza negare
la sua responsabilità, ha contestato l'ammontare della pretesa risarcitoria
dell'istante.
2.
Con sentenza 9 febbraio 2004 il Giudice di pace ha accolto l’istanza limitatamente
alla richiesta di pagamento delle spese legali (fr. 1'087.85) respingendo
quella relativa alla rifusione di fr. 200.- a titolo di torto morale non
essendone dati i presupposti.
3.
Con il presente gravame, la cui tempestività è stata accertata da questa Camera,
__________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente
rimprovera innanzi tutto al primo giudice di aver erroneamente applicato il
diritto procedurale per non avere dichiarato nulla l'istanza poiché allestita
da un avvocato, in contrasto quindi con quanto dispone l'art. 301 CPC. Nel
merito egli postula la riduzione dell'onorario riconosciuto all'istante siccome
comprensivo di spese non fatturabili, e meglio quelle attinenti alla stesura
dell'istanza dinanzi al giudice di pace.
Con
osservazioni 7 aprile 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso,
rilevando in particolare che la nota professionale del 19 settembre 2003 non
comprende le spese per l'allestimento dell'istanza dinanzi al giudice di pace.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione
è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro
ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5.
Per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 301 CPC da parte del
primo giudice per il mancato accertamento della nullità dell'istanza siccome
allestita da un avvocato (circostanza pacificamente ammessa dall'istante), la
censura è destituita di fondamento. Scopo di questa norma, che vieta agli
avvocati e alle persone in possesso della licenza o del dottorato in
giurisprudenza di patrocinare una parte nella cause di competenza del giudice
di pace, è di garantire il ruolo conciliativo del giudice dal quale si pretende
uno spirito di iniziativa e di sollecitudine nei confronti delle parti tendente
a raggiungere una soluzione bonaria della vertenza (cfr. Messaggio n. 3739 del
29 gennaio 1991). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente,
dall'esclusione della partecipazione del professionista alle udienze e alla
stesura degli allegati introduttivi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301, m.
1), non può essere dedotto anche il divieto per la parte di farsi aiutare dal
legale ad allestire l'allegato introduttivo che poi sottoscrive lei stessa,
come avvenuto in concreto. A proposito dell’intervento del legale, e ciò a
prescindere dall'avvenuta fatturazione o meno della sua consulenza, non va
confuso quello che è il divieto posto all'avvocato di comparire dinanzi al
giudice di pace (art. 301 CPC), con l'obbligo per il convenuto di risarcire il
danno cagionato all'istante sulla base dell'art. 41 CO, danno risarcibile nel
rientrano anche le prestazioni di un avvocato (Werro, Commentaire romand du
Code des obligations I, 2003, n. 8 e 13 ad art. 41 CO e n. 14 ad art. 42 CO;
DTF 107 II 101). Per questi motivi, e perché non evidenzia nessun motivo di
cassazione, non può neppure essere accolta l'ulteriore richiesta del ricorrente
Considerandi
di ridurre l'importo riconosciuto all'istante a titolo di spese legali, per
altro neppure quantificata.
6.
Per il che il ricorso, che non ha
evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 2 marzo 2004 di __________RI 1RI 1 è respinto.
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 130.- già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte
fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster