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Decisione

16.2004.20

rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - eccezione di estinzione del debito per compensazione

8 novembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile il credito opposto in

compensazione. A questo proposito va rilevato che la procedura sommaria di

rigetto dell'opposizione è basata sulla liquidità delle prove offerte dalle

parti e sull'immediatezza delle eccezioni che la parte escussa è tenuta a

sostanziare (Staehelin, op. cit., n. 86 ad art. 82 LEF), mentre la questione

sollevata dal convenuto va semmai decisa nell'ambito di un'azione di merito.

9.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo

di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione

delle prove documentali e l'errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del

primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i

presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova

pronuncia da parte di questa Camera. Accertata la validità del titolo di

credito, rappresentato dalla dichiarazione 13 maggio 1998, e non essendo

contestato dall'escusso l'importo posto in esecuzione, l'istanza deve essere

accolta con il conseguente rigetto in via provvisoria dell’opposizione per

l'importo di fr. 4'000.- oltre interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 18

giugno 2003 (data del PE, prima interpellazione agli atti: art. 102 cpv. 1 CO).

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 8 marzo 2004

di __________ RI 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 23 febbraio 2004 del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente

giudicato:

1. L'istanza

è accolta.

Di

conseguenza l'opposizione interposta da __________ CO 1 al PE n. __________dell'UE

di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente all'importo di fr.

4'000.- oltre interessi del 5% dal 18 giugno 2003.

2. La

tassa di giustizia in fr. 210.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a

carico di __________ CO 1 il quale verserà all'istante un'indennità di fr.

450.-.

Considerandi

II. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dal

ricorrente, sono poste a carico di __________ CO 1con l'obbligo di versare al

ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione:

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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