16.2004.20
rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - eccezione di estinzione del debito per compensazione
8 novembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2004.20
Data decisione, Autorità:
08.11.2004, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - riconoscimento di debito - eccezione di estinzione del debito per compensazione
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
16.2004.20
Lugano
8 novembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8
marzo 2004 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 23 febbraio 2004 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione
(inc. n. EF.2003.1674) promossa con istanza 10 novembre 2003 nei confronti di
CO 1
patr. dall' RA 2
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dall’escusso al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta
dal giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Con
istanza 10 novembre 2003 __________RI 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ CO 1 al PE n. __________dell'UE di
Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 4'000.- corrispondenti all'importo
versato a quest'ultimo a titolo di prestito personale il 13 maggio 1998. A
valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la dichiarazione
sottoscritta dal convenuto il 13 maggio 1998 con la quale questi attesta di
aver ricevuto un credito di fr. 4'000.- (doc. B) nonché la successiva richiesta
di restituzione del prestito (doc. C) alla quale l’escusso non ha dato seguito.
Il convenuto si è opposto all'istanza ritenendo il suo debito estinto per compensazione
con un suo credito di importo superiore e corrispondente al proprio onorario
per le prestazioni professionali svolte a favore dell'istante (fr. 7'750.- di
cui alla fattura doc. 1) e che egli, d'accordo con quest'ultimo, aveva
inizialmente deciso di non fatturare ma di dedurre dal prestito in discussione
sino a totale estinzione del medesimo. In ogni caso ha contestato la richiesta
di pagamento di interessi di mora siccome non pattuiti.
2. Con sentenza 23 febbraio 2004 il Pretore, accertata la presenza
agli atti di un valido riconoscimento di debito nella dichiarazione
sottoscritta dal convenuto il 13 maggio 1998 (doc. B), ha nondimeno respinto
l'istanza, avendo il convenuto reso sufficientemente verosimile un proprio
credito di importo superiore nei confronti dell'istante, corrispondente al
proprio onorario per le prestazioni svolte per conto di quest'ultimo.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro
il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al Pretore
di aver erroneamente applicato il diritto materiale e arbitrariamente valutato
le prove, in particolare per aver accolto l'eccezione di estinzione del debito
per compensazione formulata dal convenuto senza che questi abbia reso verosimile
il suo credito, ovvero di aver svolto i lavori fatturati il 2 maggio 2003 su
incarico e per conto dell'istante medesimo.
Con
osservazioni 5 aprile 2004 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60
consid. 5a).
5. Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro. Nel caso concreto, il titolo di credito
su cui si basa l'esecuzione è la dichiarazione sottoscritta dal convenuto il 13
maggio 1998 con la quale questi attesta di aver ricevuto dall'istante l'importo
di fr. 4'000.- a titolo di prestito (doc. B), quindi con l'obbligo implicito di
restituzione, dichiarazione che in quanto tale costituisce valido
riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione.
6. In
virtù dell'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle
eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere
proposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci
riscontri oggettivi (Rep. 1987 p. 150-151; D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 83 e 87 ad art. 82
LEF; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 26 p. 61; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, 2000, p. 350).
7. Trattandosi come in concreto dell’eccezione di estinzione del
debito per compensazione, questa deve essere accolta nella misura in cui il
credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 36 n. 7 p. 80; D. Staehelin, op. cit., n. 83 ad art. 82 LEF). A tal fine
l'escusso deve rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la
compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del
credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui
l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza
dalla documentazione agli atti (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 36 n. 1 e 2 p.
81).
8. Nel
caso di specie, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalla documentazione
richiamata dal convenuto a sostegno della sua eccezione di compensazione non
emerge nessun riconoscimento da parte dell'istante delle contropretese da
questi fatte valere con fattura 2 maggio 2003 (doc. 1). Infatti sia questa
fattura, peraltro allestita dopo la richiesta di restituzione del prestito di
fr. 4'000.- avvenuta il 24 aprile 2003 (doc. C), che i vari preventivi e
capitolati ai quali questa fa riferimento (cfr. plico di cui al doc. 6), sono
stati allestiti dal convenuto medesimo. Trattandosi quindi di documentazione
allestita unilateralmente dal convenuto e contestata dall'istante, la stessa
deve essere considerata alla stregua di un’allegazione di parte e non può
quindi assumere valore probatorio, rispettivamente non è in grado di rendere
verosimile il credito opposto in compensazione dal convenuto. Ciò a maggior ragione
poiché questa documentazione (doc. 6) attesta degli interventi professionali
eseguiti dal convenuto in relazione a terze persone, senza che sia possibile ricondurre
queste prestazioni all'istante, e meglio senza che sia possibile sostenere che
gli interventi fatturati dal convenuto il 2 maggio 2003 (doc. 1) siano stati
eseguiti su incarico dell'istante e tantomeno che sarebbero stati da questi
onorati. In altre parole, la documentazione prodotta dal convenuto non fornisce
Fatti
i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile il credito opposto in
compensazione. A questo proposito va rilevato che la procedura sommaria di
rigetto dell'opposizione è basata sulla liquidità delle prove offerte dalle
parti e sull'immediatezza delle eccezioni che la parte escussa è tenuta a
sostanziare (Staehelin, op. cit., n. 86 ad art. 82 LEF), mentre la questione
sollevata dal convenuto va semmai decisa nell'ambito di un'azione di merito.
9.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo
di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione
delle prove documentali e l'errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del
primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i
presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova
pronuncia da parte di questa Camera. Accertata la validità del titolo di
credito, rappresentato dalla dichiarazione 13 maggio 1998, e non essendo
contestato dall'escusso l'importo posto in esecuzione, l'istanza deve essere
accolta con il conseguente rigetto in via provvisoria dell’opposizione per
l'importo di fr. 4'000.- oltre interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 18
giugno 2003 (data del PE, prima interpellazione agli atti: art. 102 cpv. 1 CO).
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 8 marzo 2004
di __________ RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 febbraio 2004 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
1. L'istanza
è accolta.
Di
conseguenza l'opposizione interposta da __________ CO 1 al PE n. __________dell'UE
di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente all'importo di fr.
4'000.- oltre interessi del 5% dal 18 giugno 2003.
2. La
tassa di giustizia in fr. 210.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di __________ CO 1 il quale verserà all'istante un'indennità di fr.
450.-.
Considerandi
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dal
ricorrente, sono poste a carico di __________ CO 1con l'obbligo di versare al
ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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