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Decisione

16.2004.23

eccezione di litispendenza - momento in cui si determina - inoltro seconda azione - riduzione azione equivale a desistenza

16 novembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.23

Data decisione, Autorità:

16.11.2004, CCC

Titolo:

eccezione di litispendenza - momento in cui si determina - inoltro seconda azione - riduzione azione equivale a desistenza

CASSAZIONE

LITISPENDENZA

art. 23 cpv. 1 CPC-TI

art. 77 cpv. 2 CPC-TI

art. 98 CPC-TI

art. 327 let. g CPC-TI

Incarto n.

16.2004.23

Lugano

16 novembre

2004/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18

marzo 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 16 marzo 2004 del Giudice di pace del

circolo di Vezia, nella causa civile inappellabile (inc. n. 557-96/2003)

promossa con istanza 15 settembre 2003 nei confronti di

CO 1

patr. dall' RA

1

con la

quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 64.45 oltre accessori e il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________

dell'UEF di Locarno, domande respinte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che il 9

maggio 2001 l'impresa generale RI 1 e __________CO 1ey hanno concluso un

contratto di appalto generale relativo all'edificazione di una casa sulla

particella n. __________ RFD Locarno-Monti di proprietà di quest'ultima (doc.

B);

che con

istanza 15 settembre 2003 la ditta appaltatrice RI 1 ha convenuto in giudizio __________CO

1 per ottenere il pagamento di fr. 64.45, importo corrispondente alla spesa

anticipata dall'istante per lavori di tenuta a giorno della misurazione catastale

relativa al fondo della convenuta (doc. E);

che

all'udienza del 15 dicembre 2003, indetta per la discussione, la convenuta ha

contestato la competenza del giudice adito avendo l'istante con petizione 3

giugno 2003, fatto valere lo stesso credito davanti al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 2, (inc. OA.2003__________), ragione per la quale ha sollevato

l'eccezione di litispendenza;

che

l’istante ha contestato la fondatezza dell'eccezione siccome sollevata dopo che

nella procedura davanti al Pretore essa aveva ridotto la sua domanda principale

estrapolando dalla stessa il credito oggetto della presente procedura;

che con

sentenza 16 marzo 2004 il Giudice di pace supplente, accertato che nella

petizione introdotta dall'istante il 3 giugno 2003 era effettivamente

contemplato anche il credito di fr. 64.45 qui in discussione, ha accolto

l'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta e ha quindi respinto

l'istanza;

che con

il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g

CPC; la ricorrente si duole di un'errata applicazione del diritto procedurale

da parte del primo giudice, di un'arbitraria valutazione delle prove documentali

e di una carente motivazione della sentenza;

che la

ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto l'eccezione di litispendenza

senza avvedersi del fatto che nel momento in cui questa è stata sollevata (15

dicembre 2003), essa aveva già ridotto la sua domanda principale oggetto della

petizione 3 giugno 2003 (riduzione avvenuta il 12 dicembre 2003), di modo che a

quel momento il credito rivendicato dinanzi al Giudice di pace non era più

controverso dinanzi al Pretore;

che con

osservazioni 10 maggio 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso;

che

giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che scopo

dell'eccezione di litispendenza è quello di impedire alla parte istante di

introdurre due volte la medesima causa, dove per medesima causa si intende un'azione

avente per oggetto la stessa pretesa e lo stesso convenuto (Guldener, Schweizerisches

Zivilprozessrecht, 1979, pag. 230);

che anche

se deve essere fatta valere dalla parte e non accertata d'ufficio dal giudice

(art. 98 CPC), la litispendenza si determina al momento dell'inoltro della

seconda azione dinanzi al tribunale e non al momento in cui l'eccezione è fatta

valere (Guldener, op. cit., pag. 231 e 239; Leuch/Marbach, Die Zivilprozessordnung

für den Kanton Bern, 2000, ad art. 160, n. 2b), poiché è l'introduzione

dell'azione (petizione o istanza) che determina la prevenzione del foro (art.

23 cpv. 1 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 23, n. 100);

che

pertanto, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto che

l'eccezione di litispendenza sia stata formalmente sollevata dalla convenuta

solo il 15 dicembre 2003, ossia dopo l'inoltro della sua domanda di riduzione

del 12 dicembre 2003 (domanda peraltro notificata alla convenuta verosimilmente

dopo il 15 dicembre 2003 visto che la stessa è pervenuta alla Pretura il 16

dicembre 2003 come attesta il timbro apposto sulla medesima), è del tutto

irrilevante;

che, come

detto, determinante è il fatto che al momento dell'inoltro dell'istanza 15

settembre 2003 dinanzi al Giudice di pace, il credito fatto valere era già sub

iudice davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, adita

dall'istante con petizione 3 giugno 2003, donde la fondatezza dell'eccezione di

litispendenza sollevata dalla convenuta e correttamente ammessa dal primo

giudice;

che a

questo proposito la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno della sua

decisione è sufficiente ai sensi dell'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC;

che a

titolo abbondanziale, quand’anche non si volesse ritenere fondata l'eccezione

di litispendenza, la riduzione dell'azione principale effettuata dall'istante

il 12 dicembre 2003 equivale alla sua rinuncia a far valere il credito in

discussione;

che

infatti l'istante, e attore dinanzi alla Pretura di Lugano, non si è limitato a

restringere la domanda principale ai sensi dell'art. 75 lett. b CPC, ma ha

ritirato la sua domanda con riferimento al credito qui in discussione;

che

secondo l'art. 77 cpv. 2 CPC dopo la notificazione la domanda può essere ritirata

soltanto con il consenso del convenuto, senza il quale il ritiro vale come

desistenza;

che in

concreto la convenuta ha implicitamente negato il proprio consenso al ritiro

della domanda in discussione interpretando la medesima quale desistenza (cfr.

scritto 12 gennaio 2004 di cui all'inc. n. OA. 2003.338) sicché il diritto

dell’istante di riproporre l’azione appare dubbio;

che alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun motivo

di cassazione, deve essere respinto;

che

tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.– già anticipate dalla

ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte

fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

- Bavosa;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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