16.2004.24
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23 novembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2004.24
Data decisione, Autorità:
23.11.2004, CCC
Titolo:
rigetto dell'opposizione - termine per ricorrere in cassazione - indicazione errata fornita dal giudice di pace a un'autorità cantonale - indicazione dei rimedi di diritto - principio di celerità in procedura sommaria - obbligo di allestire il verbale
BUONA FEDE PROCESSUALE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TERMINE
art. 285 cpv. 2 CPC-TI
art. 298 CPC-TI
art. 20 cpv. 6 LALEF
art. 22 cpv. 1 LALEF
Incarto n.
16.2004.24
Lugano
23 novembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18
marzo 2004 presentato da
RI 1 oira
rappr. dall’RA 1 oira
contro
la sentenza 26 febbraio 2004 del Giudice di pace del
circolo di Bellinzona, nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione
(inc. n. 50-1999) promossa con istanza 16 gennaio 1999 nei confronti di
CO 1
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. 360320 dell’UEF di Bellinzona, domanda
respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 26 gennaio 1999 il Cantone dei Grigioni ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta dal Sindacato edilizia & industria al PE n. 360320 dell'UEF di
Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 508.-, rivendicati a titolo di
tasse di giustizia e spese di cancelleria, oltre alla tassa di diffida e alle
spese esecutive;
che a
valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 15 novembre
1994 (Regierungbeschluss Nr. 2875) con la quale il Governo del Cantone
dei Grigioni ha negato al convenuto la legittimazione a ricorrere nell'ambito
di una procedura opponente quest'ultimo alla ditta __________ SA di __________,
ponendo a carico del convenuto il pagamento di fr. 508.- a titolo di spese
giudiziarie e di cancelleria, decisione regolarmente passata in giudicato quel
giorno medesimo;
che con
sentenza 26 febbraio 2004 il Giudice di pace, basandosi sulla documentazione
prodotta dal convenuto al contraddittorio e dalla quale si evince che questi ha
contestato di aver inoltrato un qualsiasi ricorso dinanzi all'istante, al quale
aveva segnalato delle irregolarità a suo dire commesse dalla ditta __________
SA, ha respinto l'istanza;
che con
atto ricorsuale 18 marzo 2004 il Cantone dei Grigioni è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza emessa nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10
giorni;
che
il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione
della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che
nel caso concreto, come ammesso dal ricorrente medesimo, questo termine non è
stato ossequiato, la sentenza di rigetto essendogli pervenuta il 1°marzo 2004 e
il ricorso essendo stato spedito il successivo 18 marzo come attesta il timbro
postale;
che
pertanto questa Camera non può che accertare la tardività del gravame;
che nulla
giova al ricorrente il fatto che sia stato il Giudice di pace ad indurlo in errore
dandogli un'informazione sbagliata circa il termine di ricorso, dal giudice indicato
in 20 anziché 10 giorni;
che
infatti, in presenza di indicazioni errate fornite dall'autorità, la parte non
può invocare la tutela della sua buona fede se conosceva l'inesattezza
dell'indicazione fornita o avrebbe potuto facilmente rendersene conto usando la
dovuta diligenza (DTF 123 II 238 consid. 8b; Code de procédure civile
fribourgeois annoté, 2001, pag. 31 e 32; CCC 9 agosto 2004 in re B./G.S.SA);
che
in concreto, il termine di ricorso nelle procedure sommarie di rigetto
dell'opposizione è indicato all'art. 22 cpv. 1 LALEF;
che
poiché il ricorso non è stato presentato da un privato ma bensì da un'autorità
cantonale, dalla stessa ci si poteva attendere una maggiore diligenza nella
verifica dei termini ricorsuali (Rep. 1991, pag. 232);
che
in merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza del
giudice di pace, occorre rilevare che, contrariamente a quanto vale - in linea
di principio - nell’ambito del diritto pubblico, l’indicazione dei rimedi di
diritto in procedura civile non è necessaria, non trattandosi di un presupposto
formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, ad art. 285, m. 22 e ad art. 308, m. 3);
che al
Giudice di pace va ricordato che la procedura di rigetto dell'opposizione è una
procedura sommaria che deve rispettare il principio di celerità;
che in
questo senso l'art. 20 cpv. 6 LALEF impone espressamente al giudice di pronunciarsi
sulla domanda di rigetto, se possibile, seduta stante e in ogni caso entro i
termini prescritti dalla LEF, ovvero entro 5 giorni (art. 84 cpv. 2 LEF),
termine d'ordine (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 62 ad art. 84) che ancorché privo di
conseguenze per il giudice, deve esortarlo ad agire con sollecitudine non
potendosi giustificare un periodo di cinque anni per l'evasione di una domanda
di rigetto definitivo dell'opposizione;
che a
titolo abbondanziale va pure ricordato al giudice l'obbligo di allestire un
verbale d'udienza (art. 298 CPC), dal quale risultino in modo chiaro le
allegazioni e contestazioni delle parti, non potendo a tal fine bastare la
telegrafica comunicazione fatta pervenire in copia a questa Camera
(comunicazione che figura sotto la finca osservazioni);
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili al convenuto che non ha presentato osservazioni al
ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 18 marzo 2004 del Cantone dei Grigioni è irricevibile in
quanto tardivo.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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