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Decisione

16.2004.24

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 novembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.24

Data decisione, Autorità:

23.11.2004, CCC

Titolo:

rigetto dell'opposizione - termine per ricorrere in cassazione - indicazione errata fornita dal giudice di pace a un'autorità cantonale - indicazione dei rimedi di diritto - principio di celerità in procedura sommaria - obbligo di allestire il verbale

BUONA FEDE PROCESSUALE

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

TERMINE

art. 285 cpv. 2 CPC-TI

art. 298 CPC-TI

art. 20 cpv. 6 LALEF

art. 22 cpv. 1 LALEF

Incarto n.

16.2004.24

Lugano

23 novembre

2004/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18

marzo 2004 presentato da

RI 1 oira

rappr. dall’RA 1 oira

contro

la sentenza 26 febbraio 2004 del Giudice di pace del

circolo di Bellinzona, nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione

(inc. n. 50-1999) promossa con istanza 16 gennaio 1999 nei confronti di

CO 1

con la

quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione

interposta dal convenuto al PE n. 360320 dell’UEF di Bellinzona, domanda

respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 26 gennaio 1999 il Cantone dei Grigioni ha chiesto il rigetto dell'opposizione

interposta dal Sindacato edilizia & industria al PE n. 360320 dell'UEF di

Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 508.-, rivendicati a titolo di

tasse di giustizia e spese di cancelleria, oltre alla tassa di diffida e alle

spese esecutive;

che a

valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 15 novembre

1994 (Regierungbeschluss Nr. 2875) con la quale il Governo del Cantone

dei Grigioni ha negato al convenuto la legittimazione a ricorrere nell'ambito

di una procedura opponente quest'ultimo alla ditta __________ SA di __________,

ponendo a carico del convenuto il pagamento di fr. 508.- a titolo di spese

giudiziarie e di cancelleria, decisione regolarmente passata in giudicato quel

giorno medesimo;

che con

sentenza 26 febbraio 2004 il Giudice di pace, basandosi sulla documentazione

prodotta dal convenuto al contraddittorio e dalla quale si evince che questi ha

contestato di aver inoltrato un qualsiasi ricorso dinanzi all'istante, al quale

aveva segnalato delle irregolarità a suo dire commesse dalla ditta __________

SA, ha respinto l'istanza;

che con

atto ricorsuale 18 marzo 2004 il Cantone dei Grigioni è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento;

che al

ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che

giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una

sentenza emessa nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10

giorni;

che

il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione

della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

che

nel caso concreto, come ammesso dal ricorrente medesimo, questo termine non è

stato ossequiato, la sentenza di rigetto essendogli pervenuta il 1°marzo 2004 e

il ricorso essendo stato spedito il successivo 18 marzo come attesta il timbro

postale;

che

pertanto questa Camera non può che accertare la tardività del gravame;

che nulla

giova al ricorrente il fatto che sia stato il Giudice di pace ad indurlo in errore

dandogli un'informazione sbagliata circa il termine di ricorso, dal giudice indicato

in 20 anziché 10 giorni;

che

infatti, in presenza di indicazioni errate fornite dall'autorità, la parte non

può invocare la tutela della sua buona fede se conosceva l'inesattezza

dell'indicazione fornita o avrebbe potuto facilmente rendersene conto usando la

dovuta diligenza (DTF 123 II 238 consid. 8b; Code de procédure civile

fribourgeois annoté, 2001, pag. 31 e 32; CCC 9 agosto 2004 in re B./G.S.SA);

che

in concreto, il termine di ricorso nelle procedure sommarie di rigetto

dell'opposizione è indicato all'art. 22 cpv. 1 LALEF;

che

poiché il ricorso non è stato presentato da un privato ma bensì da un'autorità

cantonale, dalla stessa ci si poteva attendere una maggiore diligenza nella

verifica dei termini ricorsuali (Rep. 1991, pag. 232);

che

in merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza del

giudice di pace, occorre rilevare che, contrariamente a quanto vale - in linea

di principio - nell’ambito del diritto pubblico, l’indicazione dei rimedi di

diritto in procedura civile non è necessaria, non trattandosi di un presupposto

formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/ Trezzini,

CPC-TI, ad art. 285, m. 22 e ad art. 308, m. 3);

che al

Giudice di pace va ricordato che la procedura di rigetto dell'opposizione è una

procedura sommaria che deve rispettare il principio di celerità;

che in

questo senso l'art. 20 cpv. 6 LALEF impone espressamente al giudice di pronunciarsi

sulla domanda di rigetto, se possibile, seduta stante e in ogni caso entro i

termini prescritti dalla LEF, ovvero entro 5 giorni (art. 84 cpv. 2 LEF),

termine d'ordine (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 62 ad art. 84) che ancorché privo di

conseguenze per il giudice, deve esortarlo ad agire con sollecitudine non

potendosi giustificare un periodo di cinque anni per l'evasione di una domanda

di rigetto definitivo dell'opposizione;

che a

titolo abbondanziale va pure ricordato al giudice l'obbligo di allestire un

verbale d'udienza (art. 298 CPC), dal quale risultino in modo chiaro le

allegazioni e contestazioni delle parti, non potendo a tal fine bastare la

telegrafica comunicazione fatta pervenire in copia a questa Camera

(comunicazione che figura sotto la finca osservazioni);

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili al convenuto che non ha presentato osservazioni al

ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 18 marzo 2004 del Cantone dei Grigioni è irricevibile in

quanto tardivo.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dal ricorrente,

rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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