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Decisione

16.2004.27

legittimazione attiva - cessione di un credito nel fallimento - onere della prova - restituzione in intero per inosservanza dei termini

6 dicembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

I. Il

ricorso per cassazione 22 marzo 2004 di __________ RI 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 17 marzo 2004 del Segretario assessore del Distretto

di Blenio è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza

è respinta per carenza di legittimazione attiva.

2. La tassa

di giustizia di fr. 150.- le spese di fr. 50.- già anticipate dalla parte

istante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

Considerandi

II. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, sono poste a carico di

__________ CO 1. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione

a:

-

;

-

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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