Lexipedia

Decisione

16.2004.28

ricorso per cassazione - legittimazione attiva - cessione di pretese nell'ambito di un fallimento

15 dicembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

I. Il

ricorso per cassazione 27 marzo 2004 di __________è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 17 marzo 2004 del Segretario assessore del Distretto

di Blenio è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza

è respinta per carenza di legittimazione attiva.

2. La tassa

di giustizia di fr. 150.- le spese di fr. 50.- già anticipate dalla parte

istante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

Considerandi

II. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, sono poste a carico

di __________ CO 1. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione

a:

- ;

- avv. __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster