16.2004.28
ricorso per cassazione - legittimazione attiva - cessione di pretese nell'ambito di un fallimento
15 dicembre 2004Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2004.28
Data decisione, Autorità:
15.12.2004, CCC
Titolo:
ricorso per cassazione - legittimazione attiva - cessione di pretese nell'ambito di un fallimento
CESSIONE DEL CREDITO
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
art. 260 cpv. 1 LEF
Incarto n.
16.2004.28
Lugano
15 dicembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 27 marzo 2004
presentato da
RI 1
contro
la sentenza 17 marzo 2004 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Blenio, nella causa civile inappellabile (inc.
n. IU.2003.10) promossa con istanza 17 settembre 2003 da
CO 1
patr. dall' RA
1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'897.35 oltre
accessori a titolo di mercede derivante da contratto di appalto, domanda
accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli
atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
il 19 giugno, 6 luglio, 28 ottobre, 16 novembre, 18 novembre e 31 dicembre 1998
il garage __________ di __________ ha fatturato a __________diverse prestazioni
eseguite nel corso di quell'anno, per un totale di fr. 3'897.35 (doc. A);
che
il 13 dicembre 2001 è stato decretato il fallimento della __________ (cfr.
punto 1 sentenza impugnata);
che
con scritto 7 luglio 2003 __________ CO 1 ha comunicato a __________di aver ottenuto
dall'amministrazione del predetto fallimento la cessione del credito di fr. 3'897.35
(doc. B), sollecitandone il pagamento;
che
con istanza 17 settembre 2003 __________ CO 1 ha convenuto in giudizio __________
per ottenere il pagamento di fr. 3'897.35;
che
con sentenza 17 marzo 2004 il Segretario assessore ha accolto l'istanza, avendo
l'istante sufficientemente comprovato il credito di __________ e la successiva
cessione del medesimo alla stessa sulla base della documentazione prodotta
senza che il convenuto, assente alla discussione, l'abbia contestata;
che
con tempestivo ricorso 27 marzo 2004 __________è insorto contro il predetto
giudizio contestando il riconoscimento alla controparte dell'importo di fr. 3'897.35
essendo egli stesso creditore nei confronti della ditta __________ SA;
che
con osservazioni 14 aprile 2004 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso
eccependone la nullità dal punto di vista formale;
che
preliminarmente deve essere estromessa dall'incarto la documentazione prodotta
con il ricorso (e non davanti al primo giudice) poiché l’art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
la legittimazione attiva, ossia la qualità di una parte di far valere in causa
un determinato diritto, non rappresenta un presupposto processuale ma di
diritto sostanziale che il giudice verifica d'ufficio e in ogni stadio di causa
- quindi anche in assenza di contestazioni - sulla base dei fatti allegati
dalle parti e da lui accertati (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 181, n. 642;
Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 18; Olgiati, Le
norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, 2000, pag. 330;
DTF 118 Ia 129);
che
trattandosi di una pretesa derivante da un contratto di appalto, legittimato a
pretendere il pagamento del prezzo pattuito è l'appaltatore, in concreto la __________,
fatta salva la possibilità per quest'ultimo di cedere il suo credito;
che
in concreto l'istante sostiene di essere cessionaria del credito della fallita __________
(cfr. doc. B);
che
poiché la cessione sarebbe avvenuta nell'ambito di un fallimento, alla stessa
si applica l'art. 260 cpv. 1 LEF secondo cui ogni creditore ha diritto di
chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori;
che
simile cessione deve essere preceduta dalla preventiva rinuncia da parte della
massa alla facoltà di far valere la pretesa, rinuncia che deve essere
formalizzata, nella liquidazione ordinaria, di regola in una valida decisione
della seconda assemblea dei creditori presa a maggioranza assoluta, e nella
liquidazione sommaria, in una decisione della maggioranza relativa dei creditori
consultati per via di circolare o di pubblicazione (cfr. Berti, Basler
Kommentar zum SchKG, 1998, Vol. III, n. 23-25 ad art. 260);
che
la cessione di una pretesa ai sensi dell'art. 260 cpv. 1 LEF deve essere effettuata
mediante l'apposito formulario e alle condizioni nello stesso stabilite (art. 2
cifra 6 e 80 RUF);
che
in concreto l'istante non ha comprovato la sua qualità di cessionaria della pretesa
fatta valere nei confronti del convenuto e inizialmente di spettanza della __________
(Berti, op. cit., n. 56 ad art. 260), non avendo prodotto nessun documento attestante
l'avvenuta cessione ai sensi dell'art. 260 cpv. 1 LEF, atto
che spettava a quest'ultima allegare, non potendo lo stesso essere dedotto da
prove indiziarie, contrariamente a quanto preteso dal primo giudice;
che
pertanto la sentenza impugnata, che a torto ha ammesso la legittimazione attiva
dell'istante nonostante questa non abbia provato di essere titolare materiale
del credito vantato in causa, deve essere cassata siccome arbitraria ai sensi
dell'art. 327 lett. g CPC;
che
le spese di prima e seconda istanza seguono la soccombenza dell'istante (art.
148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto
che non ha partecipato alla discussione dinanzi al primo giudice e che in
questa sede non ha contribuito all'esito del suo ricorso.
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 27 marzo 2004 di __________è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 17 marzo 2004 del Segretario assessore del Distretto
di Blenio è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza
è respinta per carenza di legittimazione attiva.
2. La tassa
di giustizia di fr. 150.- le spese di fr. 50.- già anticipate dalla parte
istante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Considerandi
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, sono poste a carico
di __________ CO 1. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione
a:
- ;
- avv. __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster