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Decisione

16.2004.3

contratto di lavoro - licenziamento in tronco giustificato per abbandono del posto di lavoro - se la IICCA ha ritenuto giustificato il licenziamento a maggior ragione lo deve fare la CCC - carattere a

29 ottobre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. Nella

parallela procedura promossa da __________nei confronti della convenuta e

congiunta per l'istruttoria con la causa qui in discussione, la seconda Camera

civile del Tribunale d'appello ha già avuto modo di pronunciarsi sulla

legittimità del licenziamento in tronco della lavoratrice, accertando, al

considerando 4, la legittimità della misura adottata dalla convenuta nei

confronti della sua dipendente per aver abbandonato il posto di lavoro nonostante

non abbia ottenuto nessuna autorizzazione in tal senso dalla datrice di lavoro

che ha anzi negato implicitamente qualsiasi autorizzazione ad anticipare al 2

agosto 2002 le sue vacanze (cfr. Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 19 ad art.

337 CO).

Mentre

l'onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento

in tronco compete alla parte che se ne prevale, spetta al giudice esaminare,

secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie,

se le circostanze che hanno dato luogo al provvedimento costituiscono una causa

grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 111 III 245, 108 II

446; Rep. 1985 pag. 130). Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice

riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che – evidentemente

– la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le

risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi

gli estremi dell’arbitrio (art. 327 lett. g CPC), ciò che non è il caso in

concreto. Infatti, la conclusione del primo giudice, non solo non è arbitraria

essendo frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e

altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale, ma è stata pure confermata

dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello che ha effettuato un libero

esame del fatto e del diritto della sentenza di prima sede (identica, su questo

punto, a quella impugnata dinanzi a questa Camera).

6. Per

quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 336 CO da parte del primo giudice,

nessun rimprovero può essere mosso a quest'ultimo per non essersi soffermato

sulla questione che l'istante ha sollevato solo in sede di conclusioni, quindi

tardivamente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 74 m. 5 e 6, ad art. 78 m. 28).

7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato

il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 15 gennaio 2004 della RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente verserà alla

controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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