16.2004.3
contratto di lavoro - licenziamento in tronco giustificato per abbandono del posto di lavoro - se la IICCA ha ritenuto giustificato il licenziamento a maggior ragione lo deve fare la CCC - carattere a
29 ottobre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2004.3
Data decisione, Autorità:
29.10.2004, CCC
Titolo:
contratto di lavoro - licenziamento in tronco giustificato per abbandono del posto di lavoro - se la IICCA ha ritenuto giustificato il licenziamento a maggior ragione lo deve fare la CCC - carattere abusivo della disdetta sollevato solo con le conclusioni è tardivo
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 336 CO
art. 337 CO
art. 337 cpv. 3 CO
art. 29 LADI
Incarto n.
16.2004.3
Lugano
29 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15
gennaio 2004 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 30 dicembre 2003 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella procedura in materia di
contratto di lavoro (inc. n. CL.2002. 139) promossa con istanza 3 dicembre 2002
nei confronti di
CO 1
patr. dall' RA 2
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 4'247.- netti oltre interessi a titolo di
indennità di disoccupazione versate a una
dipendente della convenuta;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
istanza 3 dicembre 2002 la RI 1, agente in virtù della cessione legale di cui all'art.
29 LADI, ha convenuto in giudizio la ditta CO 1 per ottenere il pagamento di
fr. 4'247.- oltre accessori. Tale importo corrisponde alle indennità di
disoccupazione da questa versate per il periodo da agosto a ottobre 2002 a __________che
ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1° settembre 1992 sino al 2
agosto 2002 data in cui le è stato notificato il licenziamento con effetto
immediato per non essersi presentata quel giorno al lavoro, disdetta che la
lavoratrice ha contestato in una parallela causa, promossa con istanza 2 dicembre
2002 (inc. n. CL. 2002.135), nella quale ha sostenuto di aver chiesto e
ottenuto dalla datrice di lavoro il permesso di potersi assentare dal lavoro
per approfittare così del precedente giorno festivo in modo da presenziare alle
nozze del figlio previste il 3 agosto in __________, ove avrebbe poi trascorso
tre settimane di vacanza già concordate.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo la legittimità del
licenziamento in tronco della lavoratrice alla quale non avrebbe mai concesso
alcuna autorizzazione ad assentarsi dal posto di lavoro già il 2 agosto 2002.
Rileva inoltre che la lavoratrice era già incorsa in assenze arbitrarie per le
quali era stata formalmente richiamata. Avendo versato a quest'ultima quanto di
sua spettanza sino alla conclusione del rapporto di lavoro, ovvero sino al 31
luglio 2002, la convenuta contesta ogni ulteriore pretesa in relazione al
rapporto di lavoro che la vincolava a __________.
2. Con
sentenza 30 dicembre 2003 il Segretario assessore, ammessa la legittimità del
licenziamento immediato della dipendente per abbandono ingiustificato del posto
di lavoro, ha integralmente respinto le pretese dell'istante siccome riferite a
un periodo durante il quale il rapporto di lavoro era già concluso.
3. Con
il presente tempestivo gravame la RI 1è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale ritenendo giustificato il licenziamento in tronco della dipendente
della convenuta, licenziamento non solo ingiustificato non sussistendo nessuna
causa grave, ma anche abusivo ai sensi dell'art. 336 CO.
Con
osservazioni 30 gennaio 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.
L’8 ottobre 2004 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto
l’appello di __________ contro la sentenza 30 settembre 2003 del Segretario assessore
(inc. n. 12.2004.13).
4. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Nella
parallela procedura promossa da __________nei confronti della convenuta e
congiunta per l'istruttoria con la causa qui in discussione, la seconda Camera
civile del Tribunale d'appello ha già avuto modo di pronunciarsi sulla
legittimità del licenziamento in tronco della lavoratrice, accertando, al
considerando 4, la legittimità della misura adottata dalla convenuta nei
confronti della sua dipendente per aver abbandonato il posto di lavoro nonostante
non abbia ottenuto nessuna autorizzazione in tal senso dalla datrice di lavoro
che ha anzi negato implicitamente qualsiasi autorizzazione ad anticipare al 2
agosto 2002 le sue vacanze (cfr. Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 19 ad art.
337 CO).
Mentre
l'onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento
in tronco compete alla parte che se ne prevale, spetta al giudice esaminare,
secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie,
se le circostanze che hanno dato luogo al provvedimento costituiscono una causa
grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 111 III 245, 108 II
446; Rep. 1985 pag. 130). Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice
riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che – evidentemente
– la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le
risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi
gli estremi dell’arbitrio (art. 327 lett. g CPC), ciò che non è il caso in
concreto. Infatti, la conclusione del primo giudice, non solo non è arbitraria
essendo frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e
altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale, ma è stata pure confermata
dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello che ha effettuato un libero
esame del fatto e del diritto della sentenza di prima sede (identica, su questo
punto, a quella impugnata dinanzi a questa Camera).
6. Per
quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 336 CO da parte del primo giudice,
nessun rimprovero può essere mosso a quest'ultimo per non essersi soffermato
sulla questione che l'istante ha sollevato solo in sede di conclusioni, quindi
tardivamente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 74 m. 5 e 6, ad art. 78 m. 28).
7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato
il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 15 gennaio 2004 della RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente verserà alla
controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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