16.2004.34
risarcimento danni - onere della prova a carico del danneggiato anche in caso di convenuto contumace
21 ottobre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2004.34
Data decisione, Autorità:
21.10.2004, CCC
Titolo:
risarcimento danni - onere della prova a carico del danneggiato anche in caso di convenuto contumace
RISARCIMENTO DANNI
art. 8 CC
art. 679 CC
art. 41 CO
art. 58 CO
Incarto n.
16.2004.34
Lugano
21 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26
aprile 2004 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 2 aprile 2004 del Giudice di pace del
circolo di Riva San Vitale, nella causa civile inappellabile (inc. n. O-7/2004)
promossa con istanza 12 febbraio 2004 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'195.06 oltre accessori a
titolo di risarcimento danni, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
istanza 12 febbraio 2004 __________CO 1i ha convenuto in giudizio __________RI
1 per ottenere il pagamento di fr. 1'195.06 oltre accessori, corrispondenti
alle spese da questi sostenute per la sistemazione di un paracarro tendi-catena
elettrico delimitante l'accesso alla sua proprietà danneggiato l'11 luglio 2003
da un cliente dell’esercizio pubblico posto sulle particelle n. 945 e 948 RFD ______________________________di
proprietà del convenuto (cfr. fattura 17 ottobre 2003 __________SA, doc. G).
L'istante ritiene quest'ultimo responsabile del danno patito poiché il
posteggio dell’esercizio pubblico, situato in curva, non garantisce la
necessaria sicurezza agli utenti i quali, nell'eseguire le manovre di retromarcia,
invadono la sua proprietà, situazione per ovviare alla quale egli si è rivolto
alla competente autorità cantonale, che ha proposto l'esecuzione di determinati
interventi, non eseguiti dal convenuto. All'udienza di discussione RI 1 non è
comparso.
2. Con
sentenza 2 aprile 2004 il Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale, accertata
la responsabilità del convenuto per il danno patito dall'istante non essendosi
questo conformato a quanto proposto dall'autorità cantonale il 4 dicembre 2002
per la regolamentazione dell'area di posteggio de__________, ha accolto
l'istanza.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro
il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al
primo giudice di aver erroneamente ritenuto provata la sua responsabilità in
relazione al danneggiamento della proprietà dell'istante senza che vi sia un
nesso causale tra il danno patito dall'istante e il suo comportamento,
essendosi egli peraltro conformato, entro i termini impartiti, alle indicazioni
dell'autorità cantonale.
Con
osservazioni 21 maggio 2004 la controparte ha chiesto la conferma del giudizio
impugnato.
4. La
documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere
estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta
alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
5. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure
ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una
circostanza di fatto l'obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di
questa disposizione, la mancanza della prova delle circostanze di fatto
costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha
asserito l'esistenza del diritto stesso (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.
8 CC). In quest'ottica spettava quindi all'istante provare, oltre al danno la
cui esistenza e ammontare non sono stati contestati, una qualsiasi responsabilità
del convenuto in relazione al medesimo. Sennonché, contrariamente a quanto
concluso dal Giudice di pace, dalle risultanze istruttorie non emerge nulla che
possa in qualche modo collegare il danno subìto dall'istante con il convenuto.
Infatti, qualora si volesse far riferimento alla responsabilità del proprietario
dell'opera, nel cui concetto rientra anche un posteggio (Werro, Commentaire
romand du Code des obligations I, 2003, n. 8 ad art. 58), l'istante non ha
provato la presenza di un vizio di costruzione o un difetto di manutenzione
(Werro, op. cit., n. 16 e 22 ad art. 58), né tantomeno ha provato l'esistenza
di un nesso causale tra il medesimo e il danneggiamento della sua proprietà
(Werro, op. cit., n. 4 ad art. 58), tanto più che egli attribuisce la causa del
danno alla manovra di uscita dal posteggio di un cliente dell’esercizio
pubblico, ciò che basta per interrompere qualsiasi nesso causale tra un
eventuale difetto dell'opera e il danno (Werro, op. cit., n. 21 ad art. 58).
Esclusa la responsabilità del convenuto quale proprietario dell'opera (art. 58
CO), non entra neppure in considerazione una sua responsabilità sulla base dell'art.
41 CO, disposto che permette alla parte lesa di ottenere il risarcimento del
danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo, non avendo l'istante
provato i presupposti di quest’azione risarcitoria, ovvero l'illecito, la colpa
del convenuto e il nesso causale adeguato tra l'agire del convenuto e il danno,
unico elemento in concreto provato e non contestato (Werro, op. cit., n. 31, 43
e 58 ad art. 41 CO). Neppure è ipotizzabile una responsabilità del convenuto
per i suoi ausiliari ai sensi dell'art. 55 CO (ammesso che questi si occupi
della gestione del ristorante), il danno essendo stato cagionato, per stessa
ammissione dell'istante, da un terzo cliente dell'esercizio pubblico e non da
un dipendente del medesimo. Da ultimo, proprio con riferimento alla causa del
danno subìto dall'istante, è pure da escludere l'applicazione dell'art. 679 CC
che permette a chi è danneggiato o minacciato di un danno perché un
proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà (ciò che non
è il caso in concreto il danno essendo stato cagionato dalla manovra di un
terzo conducente), di ottenere la cessazione della molestia o un provvedimento
contro il danno temuto e il risarcimento del danno (Meier-Hayoz, Berner Kommentar,
n. 111 ad art. 679 CC).
7.
L'assenza del convenuto alla discussione dell'istanza, e quindi la mancata
contestazione della stessa, non esonerava l'istante dall'onere di provare la
fondatezza della sua pretesa e tantomeno legittima la decisione del Giudice di
pace, il quale si è basato sulle allegazioni dell'istante senza verificare che
queste fossero sorrette da sufficienti prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.
295, m. 1, m. 1 e 2 ad art. 169), prove come visto del tutto inesistenti.
8. Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione
delle prove da parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del
diritto sostanziale, deve essere accolto. La decisione sul merito dev’essere
operata da questa Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC, con la conseguente
reiezione dell'istanza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 26 aprile 2004 di __________RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 aprile 2004 del Giudice di pace del circolo di Riva
san Vitale è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L’istanza
è respinta.
2. La tassa di
giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 12.-, da anticipare dall’istante,
rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Considerandi
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 130.- già anticipate dal ricorrente,
sono poste a carico di __________ CO 1il quale rifonderà a __________RI 1
l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili per questa sede.
III. Intimazione:
- ;
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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