Lexipedia

Decisione

16.2004.34

risarcimento danni - onere della prova a carico del danneggiato anche in caso di convenuto contumace

21 ottobre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

6. L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una

circostanza di fatto l'obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di

questa disposizione, la mancanza della prova delle circostanze di fatto

costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha

asserito l'esistenza del diritto stesso (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.

8 CC). In quest'ottica spettava quindi all'istante provare, oltre al danno la

cui esistenza e ammontare non sono stati contestati, una qualsiasi responsabilità

del convenuto in relazione al medesimo. Sennonché, contrariamente a quanto

concluso dal Giudice di pace, dalle risultanze istruttorie non emerge nulla che

possa in qualche modo collegare il danno subìto dall'istante con il convenuto.

Infatti, qualora si volesse far riferimento alla responsabilità del proprietario

dell'opera, nel cui concetto rientra anche un posteggio (Werro, Commentaire

romand du Code des obligations I, 2003, n. 8 ad art. 58), l'istante non ha

provato la presenza di un vizio di costruzione o un difetto di manutenzione

(Werro, op. cit., n. 16 e 22 ad art. 58), né tantomeno ha provato l'esistenza

di un nesso causale tra il medesimo e il danneggiamento della sua proprietà

(Werro, op. cit., n. 4 ad art. 58), tanto più che egli attribuisce la causa del

danno alla manovra di uscita dal posteggio di un cliente dell’esercizio

pubblico, ciò che basta per interrompere qualsiasi nesso causale tra un

eventuale difetto dell'opera e il danno (Werro, op. cit., n. 21 ad art. 58).

Esclusa la responsabilità del convenuto quale proprietario dell'opera (art. 58

CO), non entra neppure in considerazione una sua responsabilità sulla base dell'art.

41 CO, disposto che permette alla parte lesa di ottenere il risarcimento del

danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo, non avendo l'istante

provato i presupposti di quest’azione risarcitoria, ovvero l'illecito, la colpa

del convenuto e il nesso causale adeguato tra l'agire del convenuto e il danno,

unico elemento in concreto provato e non contestato (Werro, op. cit., n. 31, 43

e 58 ad art. 41 CO). Neppure è ipotizzabile una responsabilità del convenuto

per i suoi ausiliari ai sensi dell'art. 55 CO (ammesso che questi si occupi

della gestione del ristorante), il danno essendo stato cagionato, per stessa

ammissione dell'istante, da un terzo cliente dell'esercizio pubblico e non da

un dipendente del medesimo. Da ultimo, proprio con riferimento alla causa del

danno subìto dall'istante, è pure da escludere l'applicazione dell'art. 679 CC

che permette a chi è danneggiato o minacciato di un danno perché un

proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà (ciò che non

è il caso in concreto il danno essendo stato cagionato dalla manovra di un

terzo conducente), di ottenere la cessazione della molestia o un provvedimento

contro il danno temuto e il risarcimento del danno (Meier-Hayoz, Berner Kommentar,

n. 111 ad art. 679 CC).

7.

L'assenza del convenuto alla discussione dell'istanza, e quindi la mancata

contestazione della stessa, non esonerava l'istante dall'onere di provare la

fondatezza della sua pretesa e tantomeno legittima la decisione del Giudice di

pace, il quale si è basato sulle allegazioni dell'istante senza verificare che

queste fossero sorrette da sufficienti prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art.

295, m. 1, m. 1 e 2 ad art. 169), prove come visto del tutto inesistenti.

8. Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di

cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione

delle prove da parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del

diritto sostanziale, deve essere accolto. La decisione sul merito dev’essere

operata da questa Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC, con la conseguente

reiezione dell'istanza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

I. Il

ricorso per cassazione 26 aprile 2004 di __________RI 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 2 aprile 2004 del Giudice di pace del circolo di Riva

san Vitale è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L’istanza

è respinta.

2. La tassa di

giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 12.-, da anticipare dall’istante,

rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

Considerandi

II. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 130.- già anticipate dal ricorrente,

sono poste a carico di __________ CO 1il quale rifonderà a __________RI 1

l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili per questa sede.

III. Intimazione:

- ;

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster