16.2004.37
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17 dicembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2004.37
Data decisione, Autorità:
17.12.2004, CCC
Titolo:
azione in risarcimento del danno - responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione per il danno provocato alla facciata di uno stabile dall'affissione selvaggia di manifesti - responsabilità del padrone d'azienda per i suoi ausiliari
RESPONSABILITÀ DEL PADRONE DI AZIENDA
art. 41 CO
art. 55 cpv. 1 CO
Incarto n.
16.2004.37
Lugano
17 dicembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5
maggio 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 11 febbraio 2004 del Giudice di pace del
circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. 1/2002)
promossa con istanza 14 dicembre 2001 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
580.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda parzialmente
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
1. Con istanza 14 dicembre 2001 __________ CO 1 ha convenuto in
giudizio RI 1RI 1, per ottenere il pagamento di fr. 580.- a titolo di risarcimento
danni, corrispondenti alle spese di tinteggio necessarie per eliminare i
residui di un manifesto affisso sulla parete di un immobile di sua proprietà, di
cui ritiene responsabile la convenuta, distributrice dei manifesti all'origine
del danno. Quest'ultima si è opposta alla pretesa contestando ogni sua responsabilità
in relazione al danno arrecato alla proprietà dell'istante, avendo chiaramente
indicato ai responsabili della manifestazione indetta per il 1° maggio, ai
quali aveva consegnato i suoi manifesti, che era vietata la loro affissione su
proprietà private.
2. Con sentenza 11 febbraio 2003 il Giudice di pace, accertata la
responsabilità della convenuta, avendo la stessa ammesso di aver consegnato per
la distribuzione e l'affissione i manifesti all'origine del danno patito
dall'istante e non contestato dalla convenuta, ha accolto l'istanza limitatamente
a fr. 300.-. Posto che la convenuta ha sostenuto di non aver mai ricevuto la
sentenza, il Giudice di pace ha, il 16 aprile 2004, nuovamente intimato alla
stessa la decisione nelle debite forme.
3. Con ricorso per cassazione del 5 maggio 2004, che deve essere
considerato tempestivo, non potendosi apportare la prova dell'avvenuta notifica
della sentenza prima di questa data, RI 1, postula l'annullamento della citata sentenza
contestando la propria responsabilità in merito al danno fatto valere
dall'istante, non potendo essere chiamata a rispondere per danni cagionati da
terze persone sconosciute.
Con
scritto 31 maggio 2004 l'istante ha ribadito la responsabilità della convenuta quale
mandataria delle operazioni di affissione del manifesto che ha danneggiato la
sua proprietà.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una
norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid.
2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. L'art. 8 CC impone a chi intende
dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provare
detta circostanza. In conseguenza di questa disposizione, la mancanza della
prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a
decidere in sfavore di chi ha asserito l'esistenza del diritto stesso (Kummer, Berner
Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). L'applicazione di questi principi ad un'azione
fondata, come la presente, sugli art. 41 segg. CO comporta che l'attore deve di
principio dimostrare, oltre all'esistenza e all'ammontare del danno,
l'esistenza della colpa del danneggiante, ovvero il comportamento del danneggiante
ritenuto causa del danno e le circostanze di fatto che permettono di concludere
per il dolo o la negligenza da parte sua, l'illiceità di questo comportamento,
ovvero le circostanze di fatto che permettono di trarre la conclusione
giuridica della presenza di un illecito, e l'esistenza di un nesso causale
adeguato tra il comportamento ritenuto illecito e il verificarsi del danno (Kummer,
op. cit., n. 240 segg. ad art. 8 CC; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht,
1995, n. 198 seg.).
Nella
fattispecie, mentre non è in discussione l'esistenza e ammontare del danno
patito dall'istante (cfr. al proposito la documentazione fotografica e il
preventivo doc. H) così come la causa del medesimo, ovvero l'affissione
mediante colla di un manifesto sulla parete del suo stabile, controverso è il
fatto di sapere se alla convenuta possa essere ascritta una qualsiasi
responsabilità. A questo proposito la conclusione del primo giudice che ha
risposto in modo affermativo a questa questione, non può essere considerata
arbitraria. La convenuta non contesta infatti di essere stata lei a consegnare i
manifesti e di aver fornito le indicazioni per la relativa distribuzione e
affissione (cfr. suoi scritti 24 luglio 2001, 27 agosto 2001, 16 ottobre 2001 e
31 gennaio 2002 ribaditi nel ricorso), ciò che basta per concludere alla sua
responsabilità sulla base dell'art. 55 CO, norma che istituisce la
responsabilità del padrone di un'azienda per i danni cagionati dai suoi lavoratori
o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio
o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle
circostanze per impedire l'avverarsi del danno. Per padrone di azienda si
intende, per altro, ogni persona fisica o giuridica che nell'ambito dei suoi
affari incarica un ausiliario di svolgere un determinato compito (Werro, Com-mentaire
romand du Code des obligations I, 2003, n. 7 ad art. 55 CO). In concreto, in
questo concetto può rientrare anche l'attività della convenuta la quale, per
l'affissione dei manifesti del 1° maggio sui quali figurava il suo nominativo, indipendentemente
dal fatto che non sia stata lei o non lei sola a organizzare la manifestazione,
si è rivolta a terzi per la distribuzione e l'affissione di questi manifesti,
dando loro le istruzioni sul modo di procedere (distribuzione dei manifesti
formato A4 e affissione con nastro adesivo dei manifesti formato A3, cfr.
ricorso). Non avendo la convenuta fornito nessuna prova liberatoria ai sensi
dell'art. 55 cpv. 1 CO essa risponde del danno cagionato all'istante, la concluso
dal primo giudice non può dirsi arbitraria.
6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'errata applicazione
del diritto o dell’arbitraria valutazione delle prove da parte del primo
giudice, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 maggio 2004 dell'RI 1 è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di
versare alla controparte fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede.
3. Intimazione:
Considerandi
-
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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