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Decisione

16.2004.39

appalto - prova della mercede pattuita - mercede accolta nella misura riconosciuta dal committente in sede processuale

2 marzo 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il ricorso per cassazione 10 giugno 2004 __________ è parzialmente

accolto.

Di

conseguenza la sentenza 18 maggio 2004 del Segretario assessore della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e sostituita dal seguente

giudicato:

1. L'istanza

è parzialmente accolta. __________ CO 1 è condannata a pagare a __________ RI 1

l'importo di fr. 1'433.50 oltre interessi del 5% dal 28 maggio 2002.

2. La

tassa di giustizia in fr. 200.- e le spese di fr. 72.-, da anticipare dalla

parte istante, rimangono a suo carico per 1/3 mentre la rimanenza dei 2/3 deve

essere posta a carico della convenuta la quale rifonderà all'istante fr. 320.-

a titolo di ripetibili parziali.

Considerandi

II. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

150.

-

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico per 1/3 mentre la differenza

dei 2/3 è posta a carico di __________ CO 1 la quale rifonderà al ricorrente

fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

- ;

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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