Lexipedia

Decisione

16.2004.41

appalto difetti dell'opera - onere della prova del difetto

8 marzo 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. I

diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art.

368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera

se questa è così difettosa o difforme dal contratto da risultare inservibile

per il committente (art. 368 cpv. 1 CO) oppure, nel caso di difetti di minore

entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera e,

nel caso di colpa dell'appaltatore, di chiedere anche il risarcimento dei danni

(art. 368 cpv. 2 CO). Tutte queste azioni presuppongono evidentemente

l'esistenza di un difetto, ovvero di un'opera non conforme alle pattuizioni

intervenute tra le parti (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1356 segg.)

o alle quali il committente poteva in buona fede attendersi (Gauch, op. cit.,

n. 1406 segg.), difetto che spetta a quest'ultimo provare (Gauch, op. cit., n.

1507). Siccome gli istanti non hanno sostenuto in causa, e tantomeno provato,

che al momento di commissionare il lavoro alla convenuta essi avrebbero

esplicitamente richiesto la posa di un portone che avesse le necessarie caratteristiche

per poter essere successivamente automatizzato, la questione sollevata da __________

e __________ secondo i quali la porta non era adatta al tipo di autorimessa,

può rimanere irrisolta anche perché gli istanti propongono l’argomentazione sull'inadeguatezza

del portone fornito dalla convenuta solo in questa sede ricorsuale, ciò che è

vietato dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale le parti non possono

addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

6. In concreto gli istanti non solo non hanno provato una responsabilità

a carico della convenuta, ma neppure hanno provato l'esistenza di un difetto

nell'opera da questa fornita. Infatti dalle risultanze istruttorie non è emerso

che il portone fornito dalla convenuta, con sistema di apertura manuale, non

fosse idoneo all'uso cui era destinato. Il solo fatto di aver dovuto sostituire

delle molle non basta a provare la difettosità del portone medesimo anche

perché la convenuta, senza essere smentita in causa, addebita tale rottura

all'intervento di __________ che ha effettuato l'automazione del portone.

Sempre a proposito delle molle fornite dalla convenuta, e nelle quali gli istanti

individuano la causa della rottura del pannello superiore del portone e della

successiva sostituzione del medesimo ad opera di altra ditta, va rilevato che

essi non hanno provato che queste si sarebbero rotte perché non idonee all'uso

cui erano destinate (portone manuale), prova che si imponeva soprattutto a

fronte della contestazione della convenuta secondo la quale, come detto, il

problema alle molle si sarebbe presentato a seguito dell'intervento di

Considerandi

automazione da parte di __________ __________. Mancando simile prova, e avendo

gli istanti espressamente indicato nel tipo di molle fornito dalla convenuta la

causa della loro azione di risarcimento danni giusta l'art. 368 cpv. 1 CO, viene

a mancare la prova stessa del difetto nell'opera fornita dalla convenuta, ciò

che basta per non ritenere arbitraria la conclusione del segretario assessore.

Tanto più che il primo giudice ha respinto la domanda di risarcimento danni

formulata dagli istanti anche perché si volesse ammettere la presenza di un

difetto, i committenti non hanno comunque provato il nesso di causalità tra il

medesimo e il danno dagli stessi subito e quantificato nelle spese di sostituzione

del portone (Gauch, op. cit, n. 1863).

7.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo

di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle

prove da parte del segretario assessore, deve essere respinto.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 11 giugno 2004 di __________ e __________ RA 1 è respinto.

2.

Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.-

b) spese fr. 50.-

fr. 300.-

già

anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l'obbligo pure

solidale di versare alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa

sede.

3.

Intimazione

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster