16.2004.42
rigetto definitivo - sentenza di divorzio come titolo esecutivo - contributo alimentare per il figlio minorenne - pagamento spontaneo del premio di cassa malattia
9 dicembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2004.42
Data decisione, Autorità:
09.12.2004, CCC
Titolo:
rigetto definitivo - sentenza di divorzio come titolo esecutivo - contributo alimentare per il figlio minorenne - pagamento spontaneo del premio di cassa malattia
FABBISOGNO
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
PREMIO
art. 80 LEF
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2004.42
Lugano
9 dicembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14
giugno 2004 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 1° giugno 2004 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Bellinzona nella procedura di rigetto dell'opposizione
(inc. n. EF.2004.283) promossa con istanza 29 aprile 2004 nei confronti di
CO 1
patr. dall' RA 2
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda respinta dal
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
istanza 29 aprile 2004 __________ RI 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta dalla ex moglie __________ CO 1 al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona,
notificatole per l'incasso di fr. 3'847.55 oltre interessi. La pretesa si
riferisce a premi della cassa malati pagati dall'istante per il figlio __________
dal mese di aprile 1998 al mese di marzo 2003, onere che secondo la sentenza di
divorzio erano a carico della moglie poiché compresi nell'importo di fr.
1'000.- versati mensilmente a titolo di alimenti per il figlio. A valere quale
titolo di rigetto l'istante ha prodotto la sentenza di divorzio 14 febbraio 1992
del Pretore del Distretto di Bellinzona. La convenuta si è opposta alla pretesa
rilevando come l'istante si sia sempre assunto spontaneamente la spesa, in via
subordinata vi oppone in compensazione un suo credito di fr. 1'484.- pari alla
trattenute effettuate unilateralmente dall'istante sui contributi alimentari
dovuti al figlio per i mesi da settembre 2002 a marzo 2003.
2. Statuendo
il 1° giugno 2004, il Segretario assessore ha respinto l'istanza ritenendo che
la spesa relativa ai premi della cassa malati del figlio fosse di spettanza dell'istante,
che di fatto se ne è sempre assunto l'onere già dal momento dell'emanazione
della sentenza di divorzio.
3. Con
il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il
diritto sostanziale non riconoscendo nella sentenza di divorzio un valido
titolo di rigetto per l'importo posto in esecuzione.
Con
osservazioni 7 luglio 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il
giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se dalla documentazione
agli atti è possibile dedurre un valido titolo di rigetto (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad
art. 84), ritenuto che egli non è vincolato dalla domanda di rigetto formulata
dal procedente potendo, a dipendenza dei casi, pronunciare il rigetto
definitivo o provvisorio dell'opposizione (D. Staehelin, op. cit., n. 38 ad
art. 84). Nella fattispecie l'istante ha basato la sua domanda di rigetto sulla
sentenza di divorzio del 14 febbraio 1992, decisione passata in giudicato, non essendo
stata impugnata come accertato da questa Camera. A questo proposito giovi
rilevare che il carattere esecutivo di una decisione non deve necessariamente
risultare dal titolo ma può essere dedotto anche da altre circostanze (D. Staehelin,
op. cit., n. 7, 9 e 55 ad art. 80 LEF), come è il caso in concreto.
6. Per
poter costituire valido titolo di rigetto la sentenza, oltre a essere
definitiva, deve contemplare chiaramente il credito posto in esecuzione e
l'obbligo di pagamento del medesimo da parte del debitore (D. Staehelin,
op. cit., n. 6 e 41 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, 2000, p. 222; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,
1980, § 108, n. 3). In concreto simile obbligo di pagamento non risulta a carico
della convenuta bensì a carico dell'istante, al quale la nota sentenza impone
di versare alla ex moglie, per il figlio __________, un contributo mensile di
fr. 1'000.-, ridotto a fr. 700.- a partire dal 1° gennaio 1993. Ora di
principio nel contributo alimentare per i figli rientrano – come tutto quanto
concerne i figli minorenni – anche i premi della cassa malati (cfr. al
proposito la giurisprudenza della prima Camera civile secondo la quale il
fabbisogno dei figli si determina in base alle raccomandazioni pubblicate
dall’Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo, secondo le quali le spese per
vitto, alloggio, premi assicurativi, cassa malati, cure mediche e dentarie,
costi per la formazione sportiva e denaro per le piccole spese, costituiscono
Considerandi
il fabbisogno dei figli, Rep. 1998 pag. 175, Rep. 1994 pag. 298 consid. 5; Hausheer/
Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, allegato 2, pag. 660). In
concreto, tuttavia, la sentenza 14 febbraio 1992 è silente su questo punto e in
ogni caso non prevede nessun obbligo di pagamento a carico della convenuta, ciò
che basta per escludere la presenza di un valido titolo esecutivo a favore
dell'istante, la cui rivendicazione deve se del caso essere fatta valere
mediante un'azione ordinaria, anche perché dalla documentazione agli atti non è
neppure possibile dedurre un valido riconoscimento di debito, ovvero uno
scritto dal quale risulti la volontà della convenuta di pagare una determinata
somma di denaro (Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82 LEF).
7.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato
il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 14 giugno 2004 di __________ RI 1 è respinto.
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.-, già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 200.- a
titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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