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Decisione

16.2004.43

istanza per inibire l'uso di un posteggio - posteggio annesso a un bene amministrativo dello Stato - qualifica del bene interessato - beni patrimoniali e amministrativi - congiunzione di due ricorsi

6 aprile 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I

beni patrimoniali soggiacciono di principio alle regole del diritto civile

(Scolari, op. cit., n. 519; SJ 2002, pag. 128), mentre i beni amministrativi,

tra i quali rientrano le scuole (Scolari, op. cit., n. 525; SJ 2002 p. 126), soggiacciono

in parte alle regole del diritto pubblico e in parte a quelle del diritto

privato (Scolari, op. cit., n. 528), a condizione che queste norme non si oppongano

o impediscano l'utilizzazione dei beni conformemente alla loro destinazione

(DTF 103 II 234). In altre parole, lo Stato è libero di disporre del suo

patrimonio amministrativo come meglio ritiene e secondo le regole del diritto

privato, a condizione che una legge non lo impedisca e che ciò non comprometta

il compimento dei suoi compiti (DTF 97 II 378; Moor, op. cit., pag. 324).

7. I

posteggi annessi a un bene amministrativo non costituiscono, contrariamente a

quanto ritenuto dal primo giudice, beni d'uso comune ma rientrano nella categoria

dei beni amministrativi di modo che il loro uso, nell'ottica dei principi sopra

enunciati, può essere disciplinato liberamente dal proprietario, a condizione

di rispettarne la destinazione. Di regola questi posteggi vengono messi a

disposizione degli utenti dell'infrastruttura pubblica (magistrati, docenti,

funzionari, ecc., cfr. Scolari, op., cit., n. 568). Il fatto per l'istante di

voler riservare l'uso dei posteggi annessi alle scuole ai dipendenti

dell'istituto scolastico - ipotizzando peraltro anche un uso misto riservato

durante certi giorni e orari e libero durante altri quando l'infrastruttura

pubblica non viene utilizzata secondo la sua specifica destinazione (cfr.

ricorso pag. 4) - non solo non è vietato da nessuna norma del diritto pubblico

ma è ammesso anche dalla dottrina secondo la quale tale uso accresciuto del

demanio pubblico è possibile da parte di una certa categoria di utenti, se

questo uso non pregiudica l'assolvimento dei compiti di diritto pubblico

riservati allo Stato, ciò che non è certo il caso garantendo l'uso dei posteggi

ai dipendenti della scuola (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, pag.

560).

Accertata

la natura dell'area di posteggio oggetto delle istanze in esame nonché

l'assenza di una normativa che impedisca esplicitamente o esplicitamente

all'ente pubblico di far capo all'art. 375bis CPC (cfr. al proposito il

Messaggio 2902 del 26 febbraio 1985 relativo all'introduzione dell'art. 375 bis

CPC pubblicato nei Verbali del Gran Consiglio, 1987, vol. I, pag. 130), e avendo

l'istante reso verosimile (la prova certa non è richiesta, come ritenuto a

torto nel giudizio impugnato, cfr. Messaggio n. 2902, pag. 130) sia il proprio

diritto sul fondo essendone proprietario, sia l'occupazione illecita dei

posteggi situati su di esso, nulla osta all'applicazione delle norme del CPC

relative all'inibizione dell'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio.

8. Alla

luce di quanto sopra esposto i ricorsi, che hanno evidenziato il titolo di cassazione

di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione del diritto sostanziale

da parte del primo giudice, che pur avendo attribuito ai fondi dell'istante la

qualifica di bene amministrativo, li ha considerati a torto d'uso comune, devono

essere accolti con il conseguente accoglimento delle istanze.

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

I. I

ricorsi per cassazione 14 giugno 2004 dello RI 1 sono accolti.

Di

conseguenza:

la

sentenza 28 maggio 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano, inc. n.

05-04Po-835, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza 22 dicembre 2003/27 gennaio 2004 dello RI 1 è accolta.

Di conseguenza __________ un segnale che enuncia il divieto per i non aventi

diritto di posteggiare veicoli sul fondo e che commina ai contravventori una

multa da fr. 20.- a fr. 500.-.

2. La tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.- sono

poste a carico dell'istante.

del

pari anche la sentenza 28 maggio 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano,

inc. n. 11-04Po-2009, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza 22 dicembre 2003/27 gennaio 2004 dello __________ è

accolta. Di conseguenza l'istante è autorizzato ad affiggere sulla particella

n. __________ RFD Lugano, e meglio come risulta dalla planimetria annessa, un

segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare veicoli

sul fondo e che commina ai contravventori una multa da fr. 20.- a fr. 500.-.

2. La tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.- sono

poste a carico dell'istante.

Considerandi

II.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano

ripetibili.

III. Intimazione:

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La

presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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