16.2004.43
istanza per inibire l'uso di un posteggio - posteggio annesso a un bene amministrativo dello Stato - qualifica del bene interessato - beni patrimoniali e amministrativi - congiunzione di due ricorsi
6 aprile 2005Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2004.43
Data decisione, Autorità:
06.04.2005, CCC
Titolo:
istanza per inibire l'uso di un posteggio - posteggio annesso a un bene amministrativo dello Stato - qualifica del bene interessato - beni patrimoniali e amministrativi - congiunzione di due ricorsi
CASSAZIONE
DEMANIO PUBBLICO
PARCHEGGIO / PARCHEGGI / POSTEGGIO / POSTEGGI
art. 375bis CPC-TI
Incarto n.
16.2004.43
Lugano
6 aprile 2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare i ricorsi per cassazione 14
giugno 2004, presentati nella forma dell'appello, da
RI 1
rappr. dalla RA
1
contro
le sentenze 28 maggio 2004 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nelle cause possessorie (inc. n. 05-04Po-835 e inc.
11-04Po-2009) dallo stesso promosse con separate istanze 22 dicembre 2003/27 gennaio 2004
tendenti a ottenere l'autorizzazione alla posa di un
cartello indicante il divieto di utilizzare illecitamente i fondi di sua
proprietà a scopo di posteggio (art. 375bis CPC), domande respinte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
istanze 22 dicembre 2003/27 gennaio 2004 lo RI 1, quale proprietario delle particelle
n. __________ e n. __________ RFD Lugano sulle quali sono sorgono degli edifici
scolastici, ha chiesto - per il tramite della RA 1 - l'autorizzazione ad affiggere
sulle citate proprietà un cartello indicante il divieto di utilizzare
illecitamente i posteggi esistenti sulle stesse (art. 375bis CPC).
2. Con separate sentenze 28 maggio 2004 il Giudice di pace, qualificati
di beni amministrativi gli edifici scolastici di proprietà dell'istante,
compresi i posteggi agli stessi annessi, ha ritenuto quest'ultimi di uso comune
e come tali non soggetti a una limitazione d'utilizzo quale quella ventilata
dall'ente pubblico, che peraltro non ha neppure ne provato un'occupazione
abusiva, donde la reiezione delle istanze.
3. Con
tempestivi gravami lo __________, debitamente rappresentato in giudizio come
accertato da questa Camera, è insorto contro i predetti giudizi postulandone
l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi erroneamente
chinato sulla questione relativa alla natura dell'area di posteggio oggetto
delle sue istanze anziché esaminare le stesse nella sola ottica dell'art.
375bis CPC, la cui applicazione si imponeva nel caso concreto con conseguente
accoglimento delle sue istanze.
4. Conformemente
alla giurisprudenza di questa Camera (CCC 10 giugno 1998 in re C. SA / L. e S.
D.; CCC 29 ottobre 1999 in re D. e C. L. / C. SA; CCC 18 ottobre 2000 in
re B. / M. e CD SEI), in applicazione analogica dell’art. 320 CPC, anche i ricorsi
per cassazione di identico contenuto, presentati contro le sentenze 28 maggio
2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano possono essere decisi con
un’unica sentenza: si tratta infatti di vertenze di identico contenuto e
identica natura, rette dalle stesse norme di diritto procedurale e sostanziale
(Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep. 1989,
334).
5. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale sono implicitamente basati i gravami,
erroneamente presentati come “appello”, una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile
o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se
simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto
certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente,
la distinzione effettuata dal primo giudice con riferimento alla natura delle aree
di posteggio oggetto delle istanze in discussione, non può essere censurata,
essendo necessaria per l'accertamento della competenza del giudice civile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 1, m. 1 e 5) e dell'applicabilità o meno delle norme del
diritto privato. Come correttamente rilevato dal primo giudice l'ente pubblico
può essere proprietario di beni patrimoniali o amministrativi. Sono beni
amministrativi quelli che servono direttamente all'adempimento di compiti di
diritto pubblico, ovvero tutti i beni destinati, in quanto necessari, al
soddisfacimento dei bisogni e della vita comunitaria e sociale degli abitanti
residenti e segnatamente: quelli di tipo amministrativo, educativo e culturale.
Essi non sono direttamente accessibili al pubblico, sono utilizzati dai dipendenti
dell'ente pubblico e servono come strumento materiale per la fornitura ai cittadini
delle prestazioni che competono allo Stato (Moor, Droit administratif, vol.
III, 1992, pag. 321). Rientrano tra i beni patrimoniali tutti gli altri, ovvero
quelli privi di uno scopo pubblico diretto e contribuiscono all'adempimento di
compiti pubblici solo indirettamente, per mezzo del loro valore capitale o
mediante il loro reddito (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale,
1993, n. 512 e 514; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band II, 1993, p.
594 e segg.).
Fatti
I
beni patrimoniali soggiacciono di principio alle regole del diritto civile
(Scolari, op. cit., n. 519; SJ 2002, pag. 128), mentre i beni amministrativi,
tra i quali rientrano le scuole (Scolari, op. cit., n. 525; SJ 2002 p. 126), soggiacciono
in parte alle regole del diritto pubblico e in parte a quelle del diritto
privato (Scolari, op. cit., n. 528), a condizione che queste norme non si oppongano
o impediscano l'utilizzazione dei beni conformemente alla loro destinazione
(DTF 103 II 234). In altre parole, lo Stato è libero di disporre del suo
patrimonio amministrativo come meglio ritiene e secondo le regole del diritto
privato, a condizione che una legge non lo impedisca e che ciò non comprometta
il compimento dei suoi compiti (DTF 97 II 378; Moor, op. cit., pag. 324).
7. I
posteggi annessi a un bene amministrativo non costituiscono, contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice, beni d'uso comune ma rientrano nella categoria
dei beni amministrativi di modo che il loro uso, nell'ottica dei principi sopra
enunciati, può essere disciplinato liberamente dal proprietario, a condizione
di rispettarne la destinazione. Di regola questi posteggi vengono messi a
disposizione degli utenti dell'infrastruttura pubblica (magistrati, docenti,
funzionari, ecc., cfr. Scolari, op., cit., n. 568). Il fatto per l'istante di
voler riservare l'uso dei posteggi annessi alle scuole ai dipendenti
dell'istituto scolastico - ipotizzando peraltro anche un uso misto riservato
durante certi giorni e orari e libero durante altri quando l'infrastruttura
pubblica non viene utilizzata secondo la sua specifica destinazione (cfr.
ricorso pag. 4) - non solo non è vietato da nessuna norma del diritto pubblico
ma è ammesso anche dalla dottrina secondo la quale tale uso accresciuto del
demanio pubblico è possibile da parte di una certa categoria di utenti, se
questo uso non pregiudica l'assolvimento dei compiti di diritto pubblico
riservati allo Stato, ciò che non è certo il caso garantendo l'uso dei posteggi
ai dipendenti della scuola (Grisel, Traité de droit administratif, 1984, pag.
560).
Accertata
la natura dell'area di posteggio oggetto delle istanze in esame nonché
l'assenza di una normativa che impedisca esplicitamente o esplicitamente
all'ente pubblico di far capo all'art. 375bis CPC (cfr. al proposito il
Messaggio 2902 del 26 febbraio 1985 relativo all'introduzione dell'art. 375 bis
CPC pubblicato nei Verbali del Gran Consiglio, 1987, vol. I, pag. 130), e avendo
l'istante reso verosimile (la prova certa non è richiesta, come ritenuto a
torto nel giudizio impugnato, cfr. Messaggio n. 2902, pag. 130) sia il proprio
diritto sul fondo essendone proprietario, sia l'occupazione illecita dei
posteggi situati su di esso, nulla osta all'applicazione delle norme del CPC
relative all'inibizione dell'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio.
8. Alla
luce di quanto sopra esposto i ricorsi, che hanno evidenziato il titolo di cassazione
di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione del diritto sostanziale
da parte del primo giudice, che pur avendo attribuito ai fondi dell'istante la
qualifica di bene amministrativo, li ha considerati a torto d'uso comune, devono
essere accolti con il conseguente accoglimento delle istanze.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
I. I
ricorsi per cassazione 14 giugno 2004 dello RI 1 sono accolti.
Di
conseguenza:
la
sentenza 28 maggio 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano, inc. n.
05-04Po-835, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza 22 dicembre 2003/27 gennaio 2004 dello RI 1 è accolta.
Di conseguenza __________ un segnale che enuncia il divieto per i non aventi
diritto di posteggiare veicoli sul fondo e che commina ai contravventori una
multa da fr. 20.- a fr. 500.-.
2. La tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.- sono
poste a carico dell'istante.
del
pari anche la sentenza 28 maggio 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano,
inc. n. 11-04Po-2009, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza 22 dicembre 2003/27 gennaio 2004 dello __________ è
accolta. Di conseguenza l'istante è autorizzato ad affiggere sulla particella
n. __________ RFD Lugano, e meglio come risulta dalla planimetria annessa, un
segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare veicoli
sul fondo e che commina ai contravventori una multa da fr. 20.- a fr. 500.-.
2. La tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.- sono
poste a carico dell'istante.
Considerandi
II.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano
ripetibili.
III. Intimazione:
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster