16.2004.44
capacità processuale - commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile - decisione come titolo esecutivo - diritto di essere sentito
8 aprile 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2004.44
Data decisione, Autorità:
08.04.2005, CCC
Titolo:
capacità processuale - commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile - decisione come titolo esecutivo - diritto di essere sentito
CASSAZIONE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 38 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2004.44
Lugano
8 aprile 2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11
giugno 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 2 giugno 2004 del Giudice di pace del
circolo del Gambarogno nella causa civile inappellabile (inc. n. 12 Civ 2)
promossa con istanza 30 settembre 2002 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 200.- come pure il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
dell'UEF di Locarno, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 30 settembre 2002 la CO 1 ha convenuto RI 1 davanti
al giudice di pace del circolo del Gambarogno per ottenere il pagamento di fr.
200.-, importo corrispondente alla multa da lei inflitta il 23 luglio 2001 per la
violazione da parte del convenuto, titolare di una ditta di lavori edili e di giardinaggio,
del Contratto collettivo (CNM) avendo questi occupato due persone durante il sabato
27 marzo 1999, in contrasto con quanto dispone l'art. 27 CNM che vieta il
lavoro durante questo giorno salvo casi eccezionali soggetti ad autorizzazione
(art 27 CNM), in concreto non richiesta;
che il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto di essere
assoggettato al CNM 2000 in quanto lavoratore indipendente; per quanto attiene
alla presenza di sul cantiere il giorno in discussione, rileva che questi era alle
dipendenze della ditta __________ alla quale l'istante deve, mentre __________,
fidanzato della figlia, non stava effettuando nessuna prestazione lavorativa;
che con
sentenza 2 giugno 2004 il Giudice di pace, riferendosi alle condizioni generali
per la fornitura di personale a prestito alle quali fa riferimento il contratto
di locazione di servizi sottoscritto dal convenuto con la ditta __________ il
1° marzo 1999, ha ritenuto che competesse al convenuto ossequiare le
disposizioni prescritte dal CNM 2000, ragione per la quale, non avendo questi
ottenuto l'autorizzazione ad impiegare durante il sabato 27 marzo 1999, ha
accolto l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 21 giugno 2004, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi basato su un documento
(Condizioni generali per la fornitura di persone a prestito) che non è
stato prodotto da nessuna delle parti e quindi estraneo alla procedura
giudiziaria; contesta inoltre la legittimazione a stare in giudizio dell'istante
siccome priva di personalità giuridica;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che per
quanto attiene alla capacità di essere parte della CO 1, capacità riconosciuta
alle persone fisiche e a quelle giuridiche che hanno la capacità civile (art.
38 CPC), va rilevato che la stessa è stata costituita sotto forma di
associazione ai sensi dell'art. 60 CC (art. 76 cpv. 1 CNM 2000), ragione per la
quale l'istante gode della personalità giuridica e conseguentemente della
capacità processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38, m. 14), di modo che
gli atti da essa compiuti sono validi;
che l'art.
76 CNM 2000 conferisce all'istante la competenza di vegliare sull'applicazione
delle disposizioni del CNM: a tal fine l'istante, esperite le indagini del caso
e sentito il parere dell'azienda interessata, deve elaborare una decisione
scritta che oltre al giudizio vero e proprio contiene una breve motivazione
e l'indicazione delle possibilità di ricorso. La decisione deve inoltre indicare
……se viene inflitta un'ammonizione o una sanzione (art. 76 cpv. 4 lett. e
CNM 2000);
che nel
caso di specie l'istante non ha prodotto nessuna decisione, simile qualifica
non potendo essere attribuita al suo scritto 23 luglio 2001 (doc. F) e neppure
a quello del 21 marzo 2001 (doc. D), che non adempiono ai requisiti sopra
menzionati, mancando del tutto l’indicazione della possibilità di ricorso;
che di
conseguenza la pretesa dell'istante, non sorretta da una valida decisione ai
sensi dell'art. 76 cpv. 4 lett. e CNM 2000, non può trovare accoglimento;
che la sentenza
impugnata non potrebbe in ogni caso essere tutelata, ritenuto che il primo
giudice ha fondato il proprio giudizio su un documento che non è agli atti e
per di più senza aver dato alle parti la possibilità di esprimersi
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 88, m. 5), violando così il loro diritto
di essere sentite (art. 327 lett. e CPC);
che alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la
conseguente reiezione dell'istanza;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
Fatti
I. Il
ricorso per cassazione di RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 giugno 2004 del Giudice di pace del circolo di Gambarogno
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. Le spese
di questo giudizio, in fr. 100.- compresa la tassa di giustizia di fr. 50.-, da
anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare
al convenuto fr. 50.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 70.-
b) spese fr. 30.-
fr. 100.-
già
anticipati dal ricorrente, sono posti a carico della controparte la quale
verserà al ricorrente fr. 100.- a valere quale indennità per questa sede.
III.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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