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Decisione

16.2004.46

contratto di compravendita - prova della conclusione - consegna della cosa - contenuto della testimonianza - fatti oggettivi e non impressioni personali - prova indiziaria - mancata contestazione fatt

7 febbraio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i testi dalla stessa proposti non fornendo nessuna indicazione circa la consegna

al convenuto dell'orologio oggetto della fattura controversa.

3. Con il presente

tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g

CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato

le risultanze istruttorie, non ritenendo provata la conclusione di un contratto

di compravendita tra le parti nonostante la presenza di una fattura, che il

convenuto non ha contestato, e la deposizione di __________ che conferma la

consegna dell'orologio al convenuto.

Con osservazioni 29

luglio 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.

4. Giusta l’art.

327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta

(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella

circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;

è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come

insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta

da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. L'art. 8 CC

impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto

l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova dei fatti costitutivi del

diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza

del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In questo senso

spetta al creditore dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico all'origine

del suo credito, mentre il debitore deve dimostrarne l'estinzione (Kummer,

op.cit., n. 146 segg. e 160 ad art. 8 CC; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art.

183, m. 27). Trattandosi come in concreto di una pretesa derivante da un

contratto di compravendita (art. 184 CO), il venditore deve provare di aver

fornito la merce mentre l'acquirente deve provare il pagamento del relativo prezzo.

6. Nella fattispecie, avendo il convenuto espressamente contestato la

conclusione di un contratto di compravendita con l'istante e in particolare il

ricevimento dell'orologio da questa fatturato il 19 settembre 2003 (doc. A),

spettava al venditore provare la consegna dell'orologio. A questo proposito,

come correttamente rilevato dal primo giudice, le deposizioni testimoniali non

permettono di avvalorare la tesi dell'istante, tantomeno quella di __________

che senza aver assistito alla consegna dell'orologio al convenuto si è limitato

a esprimere sue personali supposizioni nel senso che Io non visto consegnare

direttamente l'orologio al signor CO 1, però ho visto la figlia del signor __________

(__________) prendere questo orologio dalla vetrina, l'ha imballato e portato

al signor __________. Ho dedotto che questo orologio era destinato al signor CO

1 perché lo stesso si trovava nell'ufficio del signor __________ (cfr.

verbale 10 maggio 2004). Ora, che il bene sia stato mostrato al convenuto è

pacificamente ammesso anche da quest'ultimo (cfr. verbale 23 aprile 2004), ma ciò

non basta ancora per provare l'effettiva consegna dell'orologio al convenuto,

presupposto questo indispensabile ai fini del perfezionamento di un contratto

di compravendita (Venturi, Commentaire romand du Code des Obligations I, 2003,

n. 15 e 16 ad art. 184 CO). A proposito della citata testimonianza, a prescindere

dal fatto che il teste si è limitato a esporre il suo personale punto di vista,

va rilevato che secondo l'art. 237 cpv. 1 CPC i testimoni vengono sentiti per

appurare dei fatti da loro percepiti personalmente, per cui delle impressioni

personali possono tutt'al più costituire degli indizi. In questo senso la prova

indiziaria è ammissibile a condizione che la verosimiglianza del fatto che deve

essere provato risulti da un insieme concorde di indizi che forniscano al

giudice un tale grado di convinzione logica da prevalere largamente sulla

possibilità del contrario (Cocchi/Trezzini, ad art. 90, m. 10 e 13).

In concreto, anche

qualora si volesse dedurre dalla deposizione di __________ un indizio a

comprova della conclusione di un contratto di compravendita tra le parti, lo

stesso dovrebbe essere corroborato da altri indizi convergenti, ciò che non si

verifica nella fattispecie. Infatti l'unico ulteriore indizio addotto dalla

ricorrente consiste nella sua fattura 19 settembre 2003 che il convenuto non

avrebbe contestato, mancata contestazione dalla quale non può però essere dedotto

il riconoscimento di un credito che il convenuto considera inesistente (Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 183, m. 29), tanto più che egli sostiene di non aver mai

ricevuto la fattura peraltro neppure intestata al medesimo.

7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato

il titolo di cassazione invocato tantomeno l'arbitraria valutazione delle

risultanze istruttorie da parte del primo giudice, deve essere respinto.

Tassa di giustizia,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1

CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 21 giugno 2004 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri

dell'odierno procedimento, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 110.-

b) spese fr. 50.-

fr. 160.-

già anticipati dalla ricorrente,

rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 80.- a

titolo di indennità per questa sede.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione alla

Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

terzi implicati

Per la Camera di

cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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