16.2004.47
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29 ottobre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2004.47
Data decisione, Autorità:
29.10.2004, CCC
Titolo:
rigetto dell'opposizione - riconoscimento di debito costituito da un insieme di documenti a condizione che dagli stessi risulti la dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante per l'importo da questi rivendicato
RICONOSCIMENTO DEBITO
art. 82 LEF
Incarto n.
16.2004.47
Lugano
29 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21
giugno 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 11 giugno 2004 del Giudice di pace del
circolo del Ticino, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 44/04)
promossa con istanza 16 aprile 2004 da
CO 1 )
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda
accolta dal giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 16 aprile 2004 __________CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta da __________RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona
notificatogli per l'incasso di fr. 1'829.20 oltre accessori, importo
rivendicato a saldo della fattura emessa il 24 giugno 2003 per l'allestimento
di una perizia a futura memoria (doc. 3);
che
il convenuto ha contestato di essere debitore dell'importo posto in esecuzione,
la perizia essendo stata da lui richiesta per conto delle ditta __________,
alla quale l'istante deve rivolgersi;
che
con sentenza 11 giugno 2004 il Giudice di pace, deducendo dalla documentazione
prodotta dall'istante un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in
esecuzione, ha accolto l'istanza e rigettato l'opposizione in via provvisoria;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 25 giugno 2004, __________RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera in particolare al primo giudice di
aver erroneamente dedotto dalla documentazione agli atti un valido
riconoscimento di debito nei suoi confronti;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in
ogni stadio di causa se la documentazione prodotta dall’istante costituisce
titolo idoneo per permettere la pronuncia di un rigetto definitivo o
provvisorio dell'opposizione (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);
che
mentre il rigetto definitivo può essere concesso solo sulla base di un titolo
esecutivo (art. 80 LEF), in concreto del tutto assente, il rigetto provvisorio
può essere pronunciato in presenza di un valido riconoscimento di debito (art.
82 LEF);
che
il riconoscimento di debito, che può essere dedotto anche da un insieme di documenti,
è la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a
interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una
determinata somma di denaro a una determinata persona (D. Staehelin, op. cit.,
n. 21 segg. ad art. 82);
che
trattandosi di un insieme di documenti, determinante è che dal raffronto dei singoli
scritti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del
debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (D. Staehelin, op.
cit., n. 15 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition,
1980, § 6);
che nel
caso concreto, simile riconoscimento non può essere dedotto dalla documentazione
agli atti, in particolare dalla fattura 24 giugno 2003 e dal relativo richiamo
di pagamento 26 agosto 2003 trattandosi di documenti allestiti unilateralmente
dall'istante e non firmati dall'escusso, che non contengono quindi la
dichiarazione di volontà di quest'ultimo di riconoscersi debitore nei confronti
dell’istante per l’importo da questi rivendicato (Staehelin, op. cit., n. 21
segg. ad art. 82);
che
neppure giova all'istante la ricevuta 3 luglio 2003 (doc. 4) con la quale il
convenuto attesta di aver ritirato la perizia a futura memoria e che questa è
stata allestita su espresso ordine suo, senza che con ciò egli si sia
impegnato a un qualsiasi pagamento;
che
di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato,
con particolare riferimento all’arbitraria valutazione delle prove ed errata
applicazione dell'art. 82 LEF da parte del primo giudice, deve essere accolto
senza che sia necessario verificare le ulteriori censure ricorsuali;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la
conseguente reiezione dell'istanza;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 21 giugno 2004 di __________RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 giugno 2004 del Giudice di pace del circolo del Ticino
è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
1. L'istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr.190.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo
carico con l'obbligo di rifondere al convenuto un'indennità di fr. 50.-.
Considerandi
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico
di __________CO 1 il quale rifonderà al ricorrente fr. 50.- a valere quale
indennità per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione:
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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