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Decisione

16.2004.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 ottobre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione 21 giugno 2004 di __________RI 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 11 giugno 2004 del Giudice di pace del circolo del Ticino

è annullata e sostituita dal seguente

giudicato:

1. L'istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr.190.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo

carico con l'obbligo di rifondere al convenuto un'indennità di fr. 50.-.

Considerandi

II. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico

di __________CO 1 il quale rifonderà al ricorrente fr. 50.- a valere quale

indennità per questa sede ricorsuale.

III. Intimazione:

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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