16.2004.48
rigetto provvisorio - proposta di assicurazione - giurisdizione - competenza del giudice di pace per incasso premi LCA
20 aprile 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2004.48
Data decisione, Autorità:
20.04.2005, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - proposta di assicurazione - giurisdizione - competenza del giudice di pace per incasso premi LCA
PREMIO
art. 97 cf. 1 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 327 let. a CPC-TI
art. 85 LAMAL
art. 52 LPGA
Incarto n.
16.2004.48
Lugano
20 aprile
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29
giugno 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 23 giugno 2004 del Giudice di pace del
circolo della Riviera nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n.
111s/04) promossa con istanza 3 giugno 2004 nei confronti di
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________dell'UEF di Biasca, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 3 giugno 2004 la CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta
da __________Studer al PE n. __________dell'UEF di Biasca notificatole per
l'incasso di fr. 257.20 oltre interessi, rivendicati a titolo di premi LCA
scaduti per il periodo dal 1°novembre al 31 dicembre 2002, e fr. 45.- per spese
di sollecito;
che a
sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la proposta di assicurazione
sottoscritta dall’assicurata il 22 febbraio 1990 e le fatture relative alle due
mensilità poste in esecuzione;
che la
convenuta si è opposta all'istanza contestando la sussistenza del credito posto
in esecuzione, essa avendo liquidato ogni pendenza con l'istante;
che con
sentenza 23 giugno 2004 il Giudice di pace ha respinto l'istanza, avendo
l'escussa comprovato di aver pagato integralmente i premi relativi al 2002;
Considerandi
che con
il presente tempestivo gravame RI 1a è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento; essa rimprovera al giudice di pace di aver
arbitrariamente valutato le prove documentali ritenendo estinto il debito della
convenuta, la stessa avendo unicamente comprovato il pagamento dei premi LAMal
ma non quelli dei premi LCA oggetto della procedura esecutiva;
che
il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche
nell'ambito di un rimedio di diritto) l’esistenza dei presupposti processuali e
tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad
art. 1, m. 1);
che le
contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti
le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri
rami d'assicurazione, praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai
sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 75 della Legge cantonale di applicazione della Legge
federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 in RL 6.4.6.1);
che la vertenza
che oppone le parti, siccome relativa al recupero di premi LCA (e non LAMal
come erroneamente ritenuto dal primo giudice), è quindi di competenza del Tribunale
cantonale delle assicurazioni e non del giudice civile;
che a
titolo abbondanziale va rilevato che trattandosi dell'incasso dei premi LAMal, la
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, conferisce
alla cassa malati medesima la facoltà di pronunciare il rigetto dell'opposizione
interposta dall'assicurato moroso al PE (art. 85 LAMal e 52 LPGA);
che
il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza
(art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza
per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se
il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad
art. 327, m. 5; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 327, m. 38), o l'abbia
sollevata correttamente;
che la
mancanza del presupposto della giurisdizione, e quindi l’incompetenza del
giudice di pace (art. 327 lett. a CPC), comporta la nullità della sentenza
(cfr. anche art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che
vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio
impugnato, non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano
ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. È
accertata la nullità della sentenza 23 giugno 2004 del Giudice di pace del
circolo di Riviera.
2.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né
si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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