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Decisione

16.2004.48

rigetto provvisorio - proposta di assicurazione - giurisdizione - competenza del giudice di pace per incasso premi LCA

20 aprile 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.48

Data decisione, Autorità:

20.04.2005, CCC

Titolo:

rigetto provvisorio - proposta di assicurazione - giurisdizione - competenza del giudice di pace per incasso premi LCA

PREMIO

art. 97 cf. 1 CPC-TI

art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI

art. 327 let. a CPC-TI

art. 85 LAMAL

art. 52 LPGA

Incarto n.

16.2004.48

Lugano

20 aprile

2005/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29

giugno 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 23 giugno 2004 del Giudice di pace del

circolo della Riviera nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n.

111s/04) promossa con istanza 3 giugno 2004 nei confronti di

CO 1

con la

quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla

convenuta al PE n. __________dell'UEF di Biasca, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con

istanza 3 giugno 2004 la CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta

da __________Studer al PE n. __________dell'UEF di Biasca notificatole per

l'incasso di fr. 257.20 oltre interessi, rivendicati a titolo di premi LCA

scaduti per il periodo dal 1°novembre al 31 dicembre 2002, e fr. 45.- per spese

di sollecito;

che a

sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la proposta di assicurazione

sottoscritta dall’assicurata il 22 febbraio 1990 e le fatture relative alle due

mensilità poste in esecuzione;

che la

convenuta si è opposta all'istanza contestando la sussistenza del credito posto

in esecuzione, essa avendo liquidato ogni pendenza con l'istante;

che con

sentenza 23 giugno 2004 il Giudice di pace ha respinto l'istanza, avendo

l'escussa comprovato di aver pagato integralmente i premi relativi al 2002;

Considerandi

che con

il presente tempestivo gravame RI 1a è insorta contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento; essa rimprovera al giudice di pace di aver

arbitrariamente valutato le prove documentali ritenendo estinto il debito della

convenuta, la stessa avendo unicamente comprovato il pagamento dei premi LAMal

ma non quelli dei premi LCA oggetto della procedura esecutiva;

che

il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche

nell'ambito di un rimedio di diritto) l’esistenza dei presupposti processuali e

tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad

art. 1, m. 1);

che le

contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti

le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri

rami d'assicurazione, praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai

sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale

delle assicurazioni (art. 75 della Legge cantonale di applicazione della Legge

federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 in RL 6.4.6.1);

che la vertenza

che oppone le parti, siccome relativa al recupero di premi LCA (e non LAMal

come erroneamente ritenuto dal primo giudice), è quindi di competenza del Tribunale

cantonale delle assicurazioni e non del giudice civile;

che a

titolo abbondanziale va rilevato che trattandosi dell'incasso dei premi LAMal, la

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, conferisce

alla cassa malati medesima la facoltà di pronunciare il rigetto dell'opposizione

interposta dall'assicurato moroso al PE (art. 85 LAMal e 52 LPGA);

che

il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza

(art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza

per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se

il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad

art. 327, m. 5; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 327, m. 38), o l'abbia

sollevata correttamente;

che la

mancanza del presupposto della giurisdizione, e quindi l’incompetenza del

giudice di pace (art. 327 lett. a CPC), comporta la nullità della sentenza

(cfr. anche art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che,

rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla

controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può

essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che

vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio

impugnato, non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano

ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. È

accertata la nullità della sentenza 23 giugno 2004 del Giudice di pace del

circolo di Riviera.

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né

si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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