16.2004.49
contratto di lavoro - rinuncia a pretese salariali - validità di accordo di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro con reciproche concessioni - prinicio inqusitorio sociale
1 dicembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2004.49
Data decisione, Autorità:
01.12.2004, CCC
Titolo:
contratto di lavoro - rinuncia a pretese salariali - validità di accordo di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro con reciproche concessioni - prinicio inqusitorio sociale
IRRINUNCIABILITÀ
art. 341 CO
Incarto n.
16.2004.49
Lugano
1° dicembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
luglio 2004 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 21 giugno 2004 del Pretore del Distretto
di Bellinzona, nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n.
DI.2003.00315) promossa con istanza 17 novembre 2003 da
CO 1
rappr. dal RA 2
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di
fr. 6'808.70 lordi oltre accessori a titolo
di pretese salariali, domanda parzialmente accolta
dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. __________
CO 1 ha lavorato presso il __________ di __________, gestito dalla società RI 1,
dal 1° agosto 2002 occupandosi della cucina e delle pulizie, con un salario
mensile lordo di fr. 3'000.- oltre a fr. 200.- quale compenso per festivi e giorni/ore
supplementari. Il 3 settembre 2003 le parti hanno sottoscritto un accordo in virtù
del quale hanno deciso di porre fine con effetto immediato al loro rapporto di
lavoro, con conseguente esonero della lavoratrice dal presentarsi sul posto di
lavoro, stabilendo tuttavia che il contratto di lavoro veniva considerato disdetto
per il 31 ottobre 2003. In forza della predetta convenzione, alla dipendente è
stato versato, a saldo di ogni sua pretesa fino a tale data, lo stipendio relativo
al mese di settembre 2003 (doc. D).
2. Con
istanza 17 novembre 2003 __________ CO 1 ha convenuto in giudizio RI 1 postulandone
la condanna al pagamento di fr. 6'808.70 lordi oltre interessi del 5% dal 31
agosto 2003. L'importo corrisponde a fr. 1'380.- per ore supplementari mai pagate,
fr. 446.70 per la quota parte della tredicesima mensilità, fr. 318.- quale
indennità per giorni festivi non goduti e fr. 4’664.- quale indennizzo per
giorni di riposo e vacanze non godute. La convenuta si è opposta alla pretesa
avversaria eccependo innanzi tutto la nullità dell'istanza per carenza di
motivazione. Nel merito, essa ha richiamato l’accordo 3 settembre 2003 dal
quale si evince l'avvenuta tacitazione di tutte le pretese salariali
dell'istante, in ogni caso contestate siccome inconsistenti.
3. Con
sentenza del 21 giugno 2004 il Pretore, respinta l’eccezione di carenza di motivazione
dell'istanza, ha condannato RI 1 a versare all’istante fr. 3'546.70 lordi oltre
interessi del 5% dal 1° novembre 2003. Il primo giudice ha ritenuto l’accordo 3
settembre 2003 valido unicamente per quanto attiene allo scioglimento del
rapporto di lavoro per il 31 ottobre 2003 e per quel che concerne il conteggio
delle ore supplementari; lo ha invece dichiarato nullo, in virtù dell'art. 341
cpv. 1 CO, sulla rinuncia al salario del mese di ottobre 2003, sulla quota
parte di tredicesima e sull’indennizzo per vacanze e giorni di riposo non
usufruiti. L'importo riconosciuto corrisponde al salario per il mese di ottobre
2003 (fr. 3'100.- lordi secondo il CCNL), e al pagamento del saldo della
tredicesima maturata nel periodo febbraio/ottobre 2003, ma non ai giorni festivi,
di riposo e di vacanza non goduti poiché compensati con l'esonero della
lavoratrice di fornire le proprie prestazioni già dal 3 settembre 2003.
4. Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 6 luglio 2004, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al Pretore di aver arbitrariamente
valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale,
non ritenendo valido l'accordo sottoscritto dalle parti il 3 settembre 2003,
con particolare riferimento alla rinuncia della lavoratrice alla quota parte di
tredicesima e al salario per il mese di ottobre 2003, per i quali il Pretore ha
giudicato ultra petita violando così anche l’art. 86 CPC.
La
controparte non ha presentato osservazioni al ricorso.
5. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. Secondo
l'art. 341 cpv. 1 CO, disposto che secondo la ricorrente il primo giudice
avrebbe applicato erroneamente, il lavoratore non può rinunciare ai crediti
risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo,
durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine (Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., 1992, n. 2 ad art. 341 CO). La
contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., 1996, n. 7 ad art. 341 CO). Dottrina
e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità per le parti di derogare a
queste norme imperative a condizione che l’accordo non sia concluso al solo
scopo di aggirare tali norme ma rivesta carattere chiaramente transattivo,
ossia contenga concessioni reciproche delle parti (DTF 118 II 58 consid. 2a,
115 V 443 consid. 4b, 110 II 168 consid. 3; Brühwiler, op. cit., ibidem;
Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n.18 ad art. 341 CO; Favre/Munoz/Tobler, Le
contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.11 ad art. 341 CO). Nel caso concreto, la valutazione operata dal primo giudice riguardo
all'accordo 3 settembre 2003 (doc. D) è arbitraria. Trattasi infatti di una
transazione dove entrambe le parti si sono fatte reciproche concessioni ai
sensi dei sopra citati principi dottrinali e giurisprudenziali. In effetti, da
un lato la lavoratrice è stata esonerata immediatamente dal presentarsi sul
posto di lavoro dal 3 settembre 2003, con facoltà quindi per quest'ultima di
iniziare un’altra attività lavorativa a partire da quel momento; dall’altro il
datore di lavoro le ha versato lo stipendio relativo a tutto il mese di
settembre 2003 quale saldo di ogni e qualsiasi pretesa salariale derivante dal
contratto di lavoro, ivi comprese quindi le indennità per vacanze, festivi e
giorni di riposo non goduti, nonché la quota parte di tredicesima e le ore supplementari
eventualmente non recuperate. L’accordo di scioglimento consensuale del
contratto di lavoro è pertanto valido, non emergendo dalle risultanze
istruttorie nessun indizio che permetta di ritenere che la datrice di lavoro
abbia usato la propria posizione di forza per imporre alla lavoratrice la sottoscrizione
del medesimo o che questa lo abbia fatto poiché indotta da errore essenziale o
da altro vizio della volontà (Rehbinder, op. cit., n. 11 ad art. 341 CO).
7. Accertata
la validità dell'accordo sottoscritto dalle parti il 3 settembre 2003, quindi
l'avvenuta tacitazione della lavoratrice per ogni e qualsiasi pretesa derivante
dal rapporto di lavoro che la vincolava alla convenuta, le sue odierne pretese
sono del tutto ingiustificate. La sentenza in esame che conclude diversamente,
non solo è frutto di un'errata applicazione dell'art. 341 CO ma, riconoscendo
alla lavoratrice il salario relativo al mese di ottobre 2003 senza che questa
abbia mai offerto le sue prestazioni lavorative e per di più senza che questa
abbia mai rivendicato in causa simile credito, contravviene manifestamente
all'art. 86 CPC che vieta al giudice di giudicare ultra petita. Infatti,
a prescindere dal principio inquisitorio sociale che regge le vertenze in
materia di contratto di lavoro (art. 417 cpv. 1 lett. c CPC e art. 274d cpv. 3
CO), una deroga all’art. 86 CPC è impensabile, non potendo il giudice statuire
su una pretesa che la parte non ha mai fatto valere (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad
art. 78, m. 1 e n. 271).
8. Alla
luce di quanto esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato, ovvero l’arbitraria valutazione delle prove e la conseguente erronea
applicazione del diritto sostanziale da parte del giudice di prime cure, deve
essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti
d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte
di questa Camera, con la conseguente integrale reiezione dell’istanza. Il
giudizio sulle ripetibili segue l’esito del ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e
CPC
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 2 luglio 2004 della RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 giugno 2004 del Pretore del Distretto di Bellinzona
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L’istanza
è respinta.
Considerandi
2.
Tasse
e spese a carico dello Stato. L’istante dovrà rifondere alla controparte fr.
500.
- a titolo di ripetibili.
2.
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
__________
CO 1 verserà alla ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
- __________;
- RA 2.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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