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Decisione

16.2004.49

contratto di lavoro - rinuncia a pretese salariali - validità di accordo di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro con reciproche concessioni - prinicio inqusitorio sociale

1 dicembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

6. Secondo

l'art. 341 cpv. 1 CO, disposto che secondo la ricorrente il primo giudice

avrebbe applicato erroneamente, il lavoratore non può rinunciare ai crediti

risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo,

durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine (Streiff/von

Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., 1992, n. 2 ad art. 341 CO). La

contravvenzione di questa norma comporta la nullità della rinuncia (Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., 1996, n. 7 ad art. 341 CO). Dottrina

e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità per le parti di derogare a

queste norme imperative a condizione che l’accordo non sia concluso al solo

scopo di aggirare tali norme ma rivesta carattere chiaramente transattivo,

ossia contenga concessioni reciproche delle parti (DTF 118 II 58 consid. 2a,

115 V 443 consid. 4b, 110 II 168 consid. 3; Brühwiler, op. cit., ibidem;

Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n.18 ad art. 341 CO; Favre/Munoz/Tobler, Le

contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.11 ad art. 341 CO). Nel caso concreto, la valutazione operata dal primo giudice riguardo

all'accordo 3 settembre 2003 (doc. D) è arbitraria. Trattasi infatti di una

transazione dove entrambe le parti si sono fatte reciproche concessioni ai

sensi dei sopra citati principi dottrinali e giurisprudenziali. In effetti, da

un lato la lavoratrice è stata esonerata immediatamente dal presentarsi sul

posto di lavoro dal 3 settembre 2003, con facoltà quindi per quest'ultima di

iniziare un’altra attività lavorativa a partire da quel momento; dall’altro il

datore di lavoro le ha versato lo stipendio relativo a tutto il mese di

settembre 2003 quale saldo di ogni e qualsiasi pretesa salariale derivante dal

contratto di lavoro, ivi comprese quindi le indennità per vacanze, festivi e

giorni di riposo non goduti, nonché la quota parte di tredicesima e le ore supplementari

eventualmente non recuperate. L’accordo di scioglimento consensuale del

contratto di lavoro è pertanto valido, non emergendo dalle risultanze

istruttorie nessun indizio che permetta di ritenere che la datrice di lavoro

abbia usato la propria posizione di forza per imporre alla lavoratrice la sottoscrizione

del medesimo o che questa lo abbia fatto poiché indotta da errore essenziale o

da altro vizio della volontà (Rehbinder, op. cit., n. 11 ad art. 341 CO).

7. Accertata

la validità dell'accordo sottoscritto dalle parti il 3 settembre 2003, quindi

l'avvenuta tacitazione della lavoratrice per ogni e qualsiasi pretesa derivante

dal rapporto di lavoro che la vincolava alla convenuta, le sue odierne pretese

sono del tutto ingiustificate. La sentenza in esame che conclude diversamente,

non solo è frutto di un'errata applicazione dell'art. 341 CO ma, riconoscendo

alla lavoratrice il salario relativo al mese di ottobre 2003 senza che questa

abbia mai offerto le sue prestazioni lavorative e per di più senza che questa

abbia mai rivendicato in causa simile credito, contravviene manifestamente

all'art. 86 CPC che vieta al giudice di giudicare ultra petita. Infatti,

a prescindere dal principio inquisitorio sociale che regge le vertenze in

materia di contratto di lavoro (art. 417 cpv. 1 lett. c CPC e art. 274d cpv. 3

CO), una deroga all’art. 86 CPC è impensabile, non potendo il giudice statuire

su una pretesa che la parte non ha mai fatto valere (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad

art. 78, m. 1 e n. 271).

8. Alla

luce di quanto esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione

invocato, ovvero l’arbitraria valutazione delle prove e la conseguente erronea

applicazione del diritto sostanziale da parte del giudice di prime cure, deve

essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti

d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte

di questa Camera, con la conseguente integrale reiezione dell’istanza. Il

giudizio sulle ripetibili segue l’esito del ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e

CPC

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 2 luglio 2004 della RI 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 21 giugno 2004 del Pretore del Distretto di Bellinzona

è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L’istanza

è respinta.

Considerandi

2.

Tasse

e spese a carico dello Stato. L’istante dovrà rifondere alla controparte fr.

500.

- a titolo di ripetibili.

2.

Il

presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

__________

CO 1 verserà alla ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

- __________;

- RA 2.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del

Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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