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Decisione

16.2004.52

rigetto dell'opposizione - ritiro esecuzione - stralcio del ricorso - ritiro esecuzione equivale a soccombenza

22 dicembre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.52

Data decisione, Autorità:

22.12.2004, CCC

Titolo:

rigetto dell'opposizione - ritiro esecuzione - stralcio del ricorso - ritiro esecuzione equivale a soccombenza

STRALCIO PER RITIRO DELL'ESECUZIONE

art. 352 CPC-TI

Incarto n.

16.2004.52

Lugano

22 dicembre

2004/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7

luglio 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 24 giugno 2004 del Segretario assessore

della Pretura del Distretto di Riviera nella procedura di rigetto

dell'opposizione (inc. n. EF.2004.102) promossa con istanza 26 aprile 2004 da

CO 1

con la

quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Riviera, domanda

accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

Considerandi

diritto: che con sentenza 24 giugno 2004 il Segretario

assessore della Pretura di Riviera ha rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Riviera, notificatole per

l’incasso di fr. 2'264.45 oltre interessi rivendicati a titolo di contributi

professionali previsti dal Contratto collettivo di lavoro nel ramo del granito

e delle pietre naturali, al quale la convenuta ha aderito;

che

con atto ricorsuale 7 luglio 2004 la RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;

che

con osservazioni 29 luglio 2004 la controparte ha proposto di respingere il ricorso;

che

con scritto 11 novembre 2004 la CO 1 ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione

in oggetto, la ditta avendo nel frattempo provveduto a pagamento l'importo

posto in esecuzione, circostanza confermata dall’UEF di Riviera su interpellazione

di questa Camera;

che

decadendo l’esecuzione, il ricorso diviene così privo d'oggetto;

che

ai fini processuali il pagamento dell'importo posto in esecuzione da parte

della ricorrente permette di considerarla come soccombente (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 352 m. 12), con il conseguente addebito a quest'ultima delle

spese del presente giudizio, mentre non vengono riconosciute ripetibili alla

controparte che non le ha neppure rivendicate.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327.

segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 7 luglio 2004 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente,

rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- __________;

- __________

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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