16.2004.52
rigetto dell'opposizione - ritiro esecuzione - stralcio del ricorso - ritiro esecuzione equivale a soccombenza
22 dicembre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2004.52
Data decisione, Autorità:
22.12.2004, CCC
Titolo:
rigetto dell'opposizione - ritiro esecuzione - stralcio del ricorso - ritiro esecuzione equivale a soccombenza
STRALCIO PER RITIRO DELL'ESECUZIONE
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
16.2004.52
Lugano
22 dicembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7
luglio 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 24 giugno 2004 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Riviera nella procedura di rigetto
dell'opposizione (inc. n. EF.2004.102) promossa con istanza 26 aprile 2004 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Riviera, domanda
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
Considerandi
diritto: che con sentenza 24 giugno 2004 il Segretario
assessore della Pretura di Riviera ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Riviera, notificatole per
l’incasso di fr. 2'264.45 oltre interessi rivendicati a titolo di contributi
professionali previsti dal Contratto collettivo di lavoro nel ramo del granito
e delle pietre naturali, al quale la convenuta ha aderito;
che
con atto ricorsuale 7 luglio 2004 la RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;
che
con osservazioni 29 luglio 2004 la controparte ha proposto di respingere il ricorso;
che
con scritto 11 novembre 2004 la CO 1 ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione
in oggetto, la ditta avendo nel frattempo provveduto a pagamento l'importo
posto in esecuzione, circostanza confermata dall’UEF di Riviera su interpellazione
di questa Camera;
che
decadendo l’esecuzione, il ricorso diviene così privo d'oggetto;
che
ai fini processuali il pagamento dell'importo posto in esecuzione da parte
della ricorrente permette di considerarla come soccombente (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 352 m. 12), con il conseguente addebito a quest'ultima delle
spese del presente giudizio, mentre non vengono riconosciute ripetibili alla
controparte che non le ha neppure rivendicate.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327.
segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 7 luglio 2004 di RI 1 è stralciato dai ruoli.
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente,
rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- __________;
- __________
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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