16.2004.55
rappresentanza processuale in procedura sommaria di locazione - legittimazione del rappresentante - procura scritta - contratto di locazione - compensazione del canone di locazione
5 aprile 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2004.55
Data decisione, Autorità:
05.04.2005, CCC
Titolo:
rappresentanza processuale in procedura sommaria di locazione - legittimazione del rappresentante - procura scritta - contratto di locazione - compensazione del canone di locazione
COMPENSAZIONE
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
art. 257e CO
art. 64a cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2004.55
Lugano
5 aprile 2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19
luglio 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 8 luglio 2004 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Locarno Città nella procedura di rigetto
dell'opposizione (inc. n. EF.2004.190) promossa con istanza 21 maggio 2004 da
CO
1
patr. dall' RA 1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. 634820-01 dell'UEF di Locarno, domanda
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 21 maggio 2004 CO 1, rappresentata dalla __________
di Locarno, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. 634820-01 dell'UEF di Locarno notificatole per
l'incasso di fr. 2'614.- oltre accessori rivendicati a titolo di pigioni
scadute per i mesi di gennaio e febbraio 2004;
che a
valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di locazione
sottoscritto il 15 giugno 2002 dalla convenuta con CO 1 avente per oggetto un
appartamento e un parcheggio situati in uno stabile di proprietà di
quest'ultima a Locarno, il tutto per una pigione mensile di complessivi fr.
1'398.- compreso l'acconto per le spese accessorie;
che la
convenuta ha preliminarmente eccepito la rappresentanza processuale della __________
siccome sprovvista di una qualsiasi procura da parte della locatrice, e nel
merito si è opposta alla pretesa sollevando l'eccezione di estinzione del
debito relativo agli ultimi due mesi di pigione dovuta mediante compensazione
con il deposito di garanzia a suo tempo versato;
che con
sentenza 8 luglio 2004 il Segretario assessore, accertata la presenza di un
valido riconoscimento di debito nei due contratti di locazione prodotti
dall'istante e respinte in quanto infondate sia l'eccezione di carenza di
legittimazione del rappresentante della parte istante avendo questa prodotto la
necessaria documentazione a sostegno della sua legittimazione alla rappresentanza
processuale dell'istante (doc. C, F e G), sia quella di compensazione delle
pigioni rimaste insolute con il deposito di garanzia versato dalla conduttrice,
ha integralmente accolto l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 20 luglio 2004, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver riconosciuto
alla __________ la legittimazione alla rappresentanza processuale nonostante
questa non abbia prodotto nessuna procura rilasciatale dall'istante che la
legittimerebbe ad agire in giudizio; nel merito ella si duole del mancato
accoglimento dell'eccezione di compensazione da lei sollevata;
che con
osservazioni 18 agosto 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso;
che lo
scritto 24 agosto 2004 della ricorrente deve essere estromesso dall'incarto non
prevedendo la procedura di cassazione la possibilità di proporre delle contro
osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che la
ricorrente ripropone in questa sede l'eccezione di carenza di legittimazione
alla rappresentanza processuale da parte della __________ siccome sprovvista di
una regolare procura;
che
tra i presupposti processuali esaminati d’ufficio e in ogni stadio di causa dal
giudice vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che dinanzi
al pretore la parte può essere rappresentata solo da un avvocato ammesso al
libero esercizio della professione o da una persona che detiene una rappresentanza
legale (art. 64 cpv. 1 CPC);
che
l’art. 64a CPC estende questa facoltà di rappresentanza processuale anche ai
rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria e agli
amministratori di immobili, nell'ambito delle procedure sommarie derivanti da
un contratto di locazione (art. 64a cpv. 1 lett. d CPC), quale è quella che oppone
le parti nel caso concreto;
che, in
simile evenienza, il rappresentante deve essere in possesso di una procura
scritta (art. 64a cpv. 2 CPC);
che
contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente la mancanza della procura
scritta non comporta la nullità degli atti effettuati dal rappresentante, tale
carenza potendo essere sanata in ogni tempo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad
art. 65, m. 15), anche in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 65,
m. 7 e n. 223);
che in
concreto, l'istante ha prodotto, in questa sede, la procura sottoscritta il 20
luglio 1999 dalla CO 1 con la quale ha autorizzato __________ a gestire
l'immobile di sua proprietà con facoltà per quest'ultima di rappresentarla in
giudizio nell'ambito di eventuali procedure sommarie di rigetto
dell'opposizione nei confronti di inquilini morosi, potendo la stessa agire
personalmente o delegando tali mansioni ad altre persone, facoltà della quale
la rappresentante ha fatto uso a favore della __________ come risulta dal
contratto di amministrazione del 10 settembre 2001 (doc. F);
che anche
nel merito il ricorso è infondato poiché, come correttamente concluso dal primo
giudice, il conduttore non può pretendere la compensazione delle pigioni con il
deposito di garanzia ritenuto che quest'importo, se depositato in banca come
nella fattispecie (doc. 2), appartiene al conduttore che non può quindi opporvi
in compensazione un suo credito (Higi, Zürcher Kommentar, 1994, n. 33 ad art.
257e CO; SVIT Kommentar, 1998, n. 18 ad art. 257e CO);
che alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 1489 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Tasse
e spese, per complessivi fr. 130.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a
suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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