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Decisione

16.2004.55

rappresentanza processuale in procedura sommaria di locazione - legittimazione del rappresentante - procura scritta - contratto di locazione - compensazione del canone di locazione

5 aprile 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.55

Data decisione, Autorità:

05.04.2005, CCC

Titolo:

rappresentanza processuale in procedura sommaria di locazione - legittimazione del rappresentante - procura scritta - contratto di locazione - compensazione del canone di locazione

COMPENSAZIONE

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

art. 257e CO

art. 64a cpv. 2 CPC-TI

Incarto n.

16.2004.55

Lugano

5 aprile 2005/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19

luglio 2004 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 8 luglio 2004 del Segretario assessore

della Pretura della giurisdizione di Locarno Città nella procedura di rigetto

dell'opposizione (inc. n. EF.2004.190) promossa con istanza 21 maggio 2004 da

CO

1

patr. dall' RA 1

con la

quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. 634820-01 dell'UEF di Locarno, domanda

accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 21 maggio 2004 CO 1, rappresentata dalla __________

di Locarno, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. 634820-01 dell'UEF di Locarno notificatole per

l'incasso di fr. 2'614.- oltre accessori rivendicati a titolo di pigioni

scadute per i mesi di gennaio e febbraio 2004;

che a

valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di locazione

sottoscritto il 15 giugno 2002 dalla convenuta con CO 1 avente per oggetto un

appartamento e un parcheggio situati in uno stabile di proprietà di

quest'ultima a Locarno, il tutto per una pigione mensile di complessivi fr.

1'398.- compreso l'acconto per le spese accessorie;

che la

convenuta ha preliminarmente eccepito la rappresentanza processuale della __________

siccome sprovvista di una qualsiasi procura da parte della locatrice, e nel

merito si è opposta alla pretesa sollevando l'eccezione di estinzione del

debito relativo agli ultimi due mesi di pigione dovuta mediante compensazione

con il deposito di garanzia a suo tempo versato;

che con

sentenza 8 luglio 2004 il Segretario assessore, accertata la presenza di un

valido riconoscimento di debito nei due contratti di locazione prodotti

dall'istante e respinte in quanto infondate sia l'eccezione di carenza di

legittimazione del rappresentante della parte istante avendo questa prodotto la

necessaria documentazione a sostegno della sua legittimazione alla rappresentanza

processuale dell'istante (doc. C, F e G), sia quella di compensazione delle

pigioni rimaste insolute con il deposito di garanzia versato dalla conduttrice,

ha integralmente accolto l'istanza;

che con

il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo

con decreto 20 luglio 2004, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver riconosciuto

alla __________ la legittimazione alla rappresentanza processuale nonostante

questa non abbia prodotto nessuna procura rilasciatale dall'istante che la

legittimerebbe ad agire in giudizio; nel merito ella si duole del mancato

accoglimento dell'eccezione di compensazione da lei sollevata;

che con

osservazioni 18 agosto 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso;

che lo

scritto 24 agosto 2004 della ricorrente deve essere estromesso dall'incarto non

prevedendo la procedura di cassazione la possibilità di proporre delle contro

osservazioni;

che

giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che la

ricorrente ripropone in questa sede l'eccezione di carenza di legittimazione

alla rappresentanza processuale da parte della __________ siccome sprovvista di

una regolare procura;

che

tra i presupposti processuali esaminati d’ufficio e in ogni stadio di causa dal

giudice vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro

rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

che dinanzi

al pretore la parte può essere rappresentata solo da un avvocato ammesso al

libero esercizio della professione o da una persona che detiene una rappresentanza

legale (art. 64 cpv. 1 CPC);

che

l’art. 64a CPC estende questa facoltà di rappresentanza processuale anche ai

rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria e agli

amministratori di immobili, nell'ambito delle procedure sommarie derivanti da

un contratto di locazione (art. 64a cpv. 1 lett. d CPC), quale è quella che oppone

le parti nel caso concreto;

che, in

simile evenienza, il rappresentante deve essere in possesso di una procura

scritta (art. 64a cpv. 2 CPC);

che

contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente la mancanza della procura

scritta non comporta la nullità degli atti effettuati dal rappresentante, tale

carenza potendo essere sanata in ogni tempo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad

art. 65, m. 15), anche in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 65,

m. 7 e n. 223);

che in

concreto, l'istante ha prodotto, in questa sede, la procura sottoscritta il 20

luglio 1999 dalla CO 1 con la quale ha autorizzato __________ a gestire

l'immobile di sua proprietà con facoltà per quest'ultima di rappresentarla in

giudizio nell'ambito di eventuali procedure sommarie di rigetto

dell'opposizione nei confronti di inquilini morosi, potendo la stessa agire

personalmente o delegando tali mansioni ad altre persone, facoltà della quale

la rappresentante ha fatto uso a favore della __________ come risulta dal

contratto di amministrazione del 10 settembre 2001 (doc. F);

che anche

nel merito il ricorso è infondato poiché, come correttamente concluso dal primo

giudice, il conduttore non può pretendere la compensazione delle pigioni con il

deposito di garanzia ritenuto che quest'importo, se depositato in banca come

nella fattispecie (doc. 2), appartiene al conduttore che non può quindi opporvi

in compensazione un suo credito (Higi, Zürcher Kommentar, 1994, n. 33 ad art.

257e CO; SVIT Kommentar, 1998, n. 18 ad art. 257e CO);

che alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di

cassazione invocato, deve essere respinto;

che

tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 1489 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Tasse

e spese, per complessivi fr. 130.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a

suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di

ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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