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Decisione

16.2004.56

lavoro - credito per pretese salariali - onere della prova del pagamento - ricevuta

20 dicembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. Controversa nella

fattispecie è la sussistenza del credito fatto valere dalla parte istante. L'art.

8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di

fatto l’obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di questa norma fondamentale,

la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto

obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto

(DTF 125 III 78 consid. 3b; 115 II 300 consid. 3; Kummer, Berner Kommentar, n.

20 ad art. 8 CC). In questo senso spetta al creditore dimostrare l'esistenza

del rapporto giuridico all'origine del suo credito, mentre il debitore deve

dimostrarne l'estinzione (Kummer, op. cit., n. 146 segg. e 160 ad art. 8 CC; Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3.ed., pag. 325;Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad

art. 183, m. 27). Trattandosi di una pretesa derivante da un contratto di lavoro,

il lavoratore deve provare di aver fornito la prestazione mentre il datore di

lavoro deve provare il pagamento delle relative spettanze salariali. Nel caso

di specie, mentre non sono in discussione le pretese salariali dell'istante,

contestato è il fatto di sapere se queste siano state remunerate dalla datrice

di lavoro oppure no.

A questo proposito va rilevato che l'onere della prova del pagamento

di un debito pecuniario spetta al debitore; a tal fine una ricevuta fa fede del

suo contenuto fino a prova del contrario (Weber, Berner Kommentar, n. 20, 48 e

57 ad art. 88 CO; Loertscher, Commentaire romand du Code des obligations I,

2003, n. 4 ad art. 88 CO; II CCA 24 marzo 1995 in re N./M., 26 gennaio 1995 in

re I./P.). Se la stessa è stata allestita a saldo (Saldoquittung), con

la sua sottoscrizione il creditore riconosce l'esecuzione della prestazione da

parte del debitore e che egli non ha ulteriori pretese da far valere nei suoi

confronti a dipendenza del contratto che li vincolava (DTF 127 III 444;

Loertscher, ibidem; Weber, op. cit., n. 25 ad art. 88). Sennonché, il problema

che si pone in concreto non è tanto quello del significato di una ricevuta bensì

l'esistenza medesima di tale documento. In altre parole, e come correttamente

concluso dal primo giudice, al conteggio sottoscritto dall'istante e di cui al

doc. L non può essere attribuita la qualifica di ricevuta, intesa quale scritto

firmato dal creditore con il quale questi attesta di aver ricevuto una

determinata somma di denaro (Loertscher, op. cit., ibidem). Infatti, con la sottoscrizione

di tale documento l'istante non dice di aver ricevuto del denaro ma attesta unicamente

di essere d'accordo con tutta la liquidazione e non ho più nulla da

pretendere nei confronti della RI 1, ovvero di accettare il conteggio

finale allestito dalla datrice di lavoro, con un saldo a suo favore di fr.

4'229.18. Ne discende che la valutazione effettuata dal primo giudice di questa

prova documentale, nel senso che la stessa, indipendentemente dai termini

utilizzati dall'istante, non prova l'avvenuto pagamento delle sue pretese

salariali, non è arbitraria.

6. La ricorrente censura inoltre di arbitraria anche l'interpretazione

data dal segretario assessore alle prove testimoniali dalle quali la stessa

Considerandi

vorrebbe dedurre la conferma dell'avvenuto pagamento della somma fatta valere

in giudizio. Anche su questo punto il ricorso non merita tutela ritenuto che __________

si è limitato a confermare la presenza sulla scrivania dalla convenuta di denaro,

circostanza pacificamente ammessa anche dall'istante il quale non nega che gli siano

stati mostrati i soldi bensì di averli ricevuti, ciò che il teste non ha mai

confermato sostenendo esplicitamente di non sapere alla fine chi ha preso i

soldi (cfr. verbale 3 dicembre 2003). __________, che ha confermato la

presenza delle banconote sul tavolo della convenuta, sostiene che a un certo

punto __________ CO 1 aveva in mano queste banconote (cfr. verbale 3 dicembre

2003). Ora, a parte il fatto che questa deposizione contrasta con quella resa

dinanzi alle autorità penali da __________ il quale, sentito nell'ambito della

denuncia penale inoltrata dall'istante nei confronti del presidente della

società convenuta e conclusasi con un decreto di non luogo a procedere, ha affermato

che il 23 luglio 2002 egli si trovava, unitamente al collega __________, nel

magazzino/ufficio della convenuta e che sia io che il __________ ci

appoggiavamo allo stipite della porta. Questo per non essere troppo invadenti.

Potevamo comunque vedere e sentire quello che il __________ ed il __________ __________

facevano (…..) Vedevo il __________ __________ sortire dalla tasca una somma ad

occhio di 3'000–4'000.– CHF e poggiarli sulla scrivania. Il __________ firmava

qualcosa, non saprei dire di più, e poi si alzava. Lo stesso usciva dal locale

senza salutare nessuno (….) Questo è tutto ciò che io ho visto (….) Non ho

visto se prendeva i soldi. In quel momento sia io che il __________ ci siamo

girati per non guardare (doc. P), ciò che sembra escludere che __________ __________

abbia potuto vedere che l'istante aveva in mano queste banconote (cfr.

verbale 3 dicembre 2003); questa circostanza da sola non basta per considerare

arbitrario, ovvero insostenibile, il giudizio impugnato che non ha ritenuto

provato l'effettivo pagamento da parte della convenuta delle pretese dell'istante.

7.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non evidenziato il titolo

di cassazione invocato, deve essere respinto.

Il

presente giudizio è esente da spese mentre le ripetibili seguono la

soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327.

segg. CPC, per le spese l’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 luglio 2004

di RI 1 è respinto.

2.

Non

si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. La ricorrente verserà alla

controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la Camera di

cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente

La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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