16.2004.56
lavoro - credito per pretese salariali - onere della prova del pagamento - ricevuta
20 dicembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2004.56
Data decisione, Autorità:
20.12.2004, CCC
Titolo:
lavoro - credito per pretese salariali - onere della prova del pagamento - ricevuta
ARBITRIO
RICEVUTA A SALDO
art. 8 CC
art. 88 CO
art. 327 let. g CPC-TI
Incarto n.
16.2004.56
Lugano
20 dicembre
2004/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni,
vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 21 luglio 2004 presentato da
RI 1
(patr. dall' RA 1
)
contro
la
sentenza 15 luglio 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n.
CL.2003.00090) promossa con istanza 19 agosto 2003 da
CO 1 (I)
(patr. dall' RA 2
)
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'229.18 oltre accessori a
titolo di pretese salariali, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
1. Con
istanza 19 agosto 2003 __________ CO 1 ha convenuto in giudizio RI 1 di __________,
presso la quale ha lavorato dal 23 gennaio al 31 maggio 2002 in qualità di
muratore (doc. I), per ottenere il pagamento di fr. 4'229.18 rivendicati a
saldo delle sue pretese salariali per i mesi da marzo a maggio 2002 oltre alla quota
parte di tredicesima. La convenuta si è opposta all'istanza sostenendo di aver
saldato le citate pretese salariali il 23 luglio 2002 durante un incontro tra
le parti, in occasione del quale essa ha consegnato al lavoratore l'importo da
questi rivendicato, come risulta dalla ricevuta da lui sottoscritta quel giorno
medesimo (doc. L). L'istante, senza negare di aver sottoscritto tale dichiarazione,
sostiene di averlo fatto poiché l'amministratore della convenuta gli ha
mostrato il denaro senza però consegnarglielo.
2. Con
sentenza 15 luglio 2004 il Segretario assessore ha accolto l'istanza non ritenendo
provato da parte della convenuta l'effettivo pagamento dell'importo rivendicato
dall'istante e non contestato nel suo ammontare. Il primo giudice non ha
infatti attribuito alla dichiarazione sottoscritta dall'istante il 23 luglio
2002 la qualifica di una ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma
di denaro, tantomeno ha ritenuto rilevanti le deposizioni di __________ e __________
che non hanno confermato di aver visto l'istante prendere il denaro mostratogli
dall'amministratore della convenuta, e neppure la documentazione contabile
prodotta dalla ditta, siccome allegazione di parte.
3. Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 23 luglio 2004, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove, in particolare la ricevuta sottoscritta
dall'istante il 23 luglio 2002 a conferma dell'avvenuto pagamento del saldo
delle sue pretese salariali, come pure le deposizioni testimoniali che confermano
questa circostanza.
Con
osservazioni 11 agosto 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Controversa nella
fattispecie è la sussistenza del credito fatto valere dalla parte istante. L'art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di questa norma fondamentale,
la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto
obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto
(DTF 125 III 78 consid. 3b; 115 II 300 consid. 3; Kummer, Berner Kommentar, n.
20 ad art. 8 CC). In questo senso spetta al creditore dimostrare l'esistenza
del rapporto giuridico all'origine del suo credito, mentre il debitore deve
dimostrarne l'estinzione (Kummer, op. cit., n. 146 segg. e 160 ad art. 8 CC; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3.ed., pag. 325;Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad
art. 183, m. 27). Trattandosi di una pretesa derivante da un contratto di lavoro,
il lavoratore deve provare di aver fornito la prestazione mentre il datore di
lavoro deve provare il pagamento delle relative spettanze salariali. Nel caso
di specie, mentre non sono in discussione le pretese salariali dell'istante,
contestato è il fatto di sapere se queste siano state remunerate dalla datrice
di lavoro oppure no.
A questo proposito va rilevato che l'onere della prova del pagamento
di un debito pecuniario spetta al debitore; a tal fine una ricevuta fa fede del
suo contenuto fino a prova del contrario (Weber, Berner Kommentar, n. 20, 48 e
57 ad art. 88 CO; Loertscher, Commentaire romand du Code des obligations I,
2003, n. 4 ad art. 88 CO; II CCA 24 marzo 1995 in re N./M., 26 gennaio 1995 in
re I./P.). Se la stessa è stata allestita a saldo (Saldoquittung), con
la sua sottoscrizione il creditore riconosce l'esecuzione della prestazione da
parte del debitore e che egli non ha ulteriori pretese da far valere nei suoi
confronti a dipendenza del contratto che li vincolava (DTF 127 III 444;
Loertscher, ibidem; Weber, op. cit., n. 25 ad art. 88). Sennonché, il problema
che si pone in concreto non è tanto quello del significato di una ricevuta bensì
l'esistenza medesima di tale documento. In altre parole, e come correttamente
concluso dal primo giudice, al conteggio sottoscritto dall'istante e di cui al
doc. L non può essere attribuita la qualifica di ricevuta, intesa quale scritto
firmato dal creditore con il quale questi attesta di aver ricevuto una
determinata somma di denaro (Loertscher, op. cit., ibidem). Infatti, con la sottoscrizione
di tale documento l'istante non dice di aver ricevuto del denaro ma attesta unicamente
di essere d'accordo con tutta la liquidazione e non ho più nulla da
pretendere nei confronti della RI 1, ovvero di accettare il conteggio
finale allestito dalla datrice di lavoro, con un saldo a suo favore di fr.
4'229.18. Ne discende che la valutazione effettuata dal primo giudice di questa
prova documentale, nel senso che la stessa, indipendentemente dai termini
utilizzati dall'istante, non prova l'avvenuto pagamento delle sue pretese
salariali, non è arbitraria.
6. La ricorrente censura inoltre di arbitraria anche l'interpretazione
data dal segretario assessore alle prove testimoniali dalle quali la stessa
Considerandi
vorrebbe dedurre la conferma dell'avvenuto pagamento della somma fatta valere
in giudizio. Anche su questo punto il ricorso non merita tutela ritenuto che __________
si è limitato a confermare la presenza sulla scrivania dalla convenuta di denaro,
circostanza pacificamente ammessa anche dall'istante il quale non nega che gli siano
stati mostrati i soldi bensì di averli ricevuti, ciò che il teste non ha mai
confermato sostenendo esplicitamente di non sapere alla fine chi ha preso i
soldi (cfr. verbale 3 dicembre 2003). __________, che ha confermato la
presenza delle banconote sul tavolo della convenuta, sostiene che a un certo
punto __________ CO 1 aveva in mano queste banconote (cfr. verbale 3 dicembre
2003). Ora, a parte il fatto che questa deposizione contrasta con quella resa
dinanzi alle autorità penali da __________ il quale, sentito nell'ambito della
denuncia penale inoltrata dall'istante nei confronti del presidente della
società convenuta e conclusasi con un decreto di non luogo a procedere, ha affermato
che il 23 luglio 2002 egli si trovava, unitamente al collega __________, nel
magazzino/ufficio della convenuta e che sia io che il __________ ci
appoggiavamo allo stipite della porta. Questo per non essere troppo invadenti.
Potevamo comunque vedere e sentire quello che il __________ ed il __________ __________
facevano (…..) Vedevo il __________ __________ sortire dalla tasca una somma ad
occhio di 3'000–4'000.– CHF e poggiarli sulla scrivania. Il __________ firmava
qualcosa, non saprei dire di più, e poi si alzava. Lo stesso usciva dal locale
senza salutare nessuno (….) Questo è tutto ciò che io ho visto (….) Non ho
visto se prendeva i soldi. In quel momento sia io che il __________ ci siamo
girati per non guardare (doc. P), ciò che sembra escludere che __________ __________
abbia potuto vedere che l'istante aveva in mano queste banconote (cfr.
verbale 3 dicembre 2003); questa circostanza da sola non basta per considerare
arbitrario, ovvero insostenibile, il giudizio impugnato che non ha ritenuto
provato l'effettivo pagamento da parte della convenuta delle pretese dell'istante.
7.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non evidenziato il titolo
di cassazione invocato, deve essere respinto.
Il
presente giudizio è esente da spese mentre le ripetibili seguono la
soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327.
segg. CPC, per le spese l’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 luglio 2004
di RI 1 è respinto.
2.
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. La ricorrente verserà alla
controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Intimazione:
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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