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Decisione

16.2004.57

locazione - spese accessorie - spese di portineria - estinzione del credito, non modifica del contratto ripreso dal nuovo acquirente - evasione di 2 ricorsi identici con 1 sentenza

26 novembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a)

7. A fondamento del loro gravame i ricorrenti invocano l’arbitraria valutazione

delle prove da parte del primo giudice, con particolare riferimento al

significato da questi attribuito allo scritto 3 dicembre 2003 della __________,

Lugano (doc. 8), ovvero al fatto di aver concluso alla loro implicita

accettazione della rinuncia della precedente locatrice all'incasso delle spese

accessorie relative al salario del custode, e alla conseguente errata applicazione

dell'art. 115 CO. In concreto è pacifico che il contratto di locazione

sottoscritto dai convenuti prevede, tra le spese accessorie e carico dei

conduttori, anche quelle relative al servizio di portineria (cfr. doc. 1, punto

5). Altrettanto pacifico che queste spese rientrino di principio nella nozione

di spese accessorie ai sensi dell'art. 257a CO, così come correttamente

accertato dal primo giudice. Controverso è invece il fatto di sapere se i conduttori

possano opporre ai nuovi proprietari e locatori la tacita rinuncia della

precedente proprietaria all'incasso del salario di spettanza del custode.

8. Secondo

l'art. 115 CO, disposto sul quale il Pretore ha basato il proprio giudizio, un

credito, rispettivamente un'obbligazione (Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 3

ad art. 115 CO; Gonzenbach, Basler Kommentar, OR I, 3a ed., 2003, n. 2 ad art. 115 CO), può

essere annullato in tutto o in parte mediante convenzione e senza una forma

speciale. Si tratta di un accordo al quale entrambe le parti devono aderire. In

caso di comportamento concludente di una delle parti, il giudice ammette

l'esistenza di un contratto di estinzione del credito con estrema prudenza (DTF

109 II 329; Gauch/Aepli/Stöckli, Präjudizienbuch zum OR, 2002, n. 1 ad art. 115

CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner

Teil, Band II, 7a

ed., 1998, n. 3204; Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations

I, 2003, n. 22 ad art. 115 CO; Aepli, op. cit., n. 30 ad art. 115 CO). Il fatto

che questo contratto comporti l'estinzione di un determinato credito o obbligazione

(Aepli, op. cit. n. 45 ad art. 115 CO; Thévenoz/Werro, op. cit., n. 13 ad art.

115 CO; Gonzenbach, op. cit., n. 10 ad art. 115 CO), non significa che quest'annullamento

equivalga a una modifica del rapporto contrattuale alla base del credito

annullato (Aepli, n. 46 ad art. 115 CO). In altre parole, il fatto per la

precedente locatrice di aver rinunciato all'incasso delle spese relative al

salario del custode per il periodo 1° settembre 1999/30 giugno 2002, non

significa che essa abbia inteso modificare in tal senso il contratto di

locazione. A fronte di un contratto scritto che prevede espressamente il pagamento

delle spese di portineria a titolo di spese accessorie -quindi che comprova

l'esistenza del credito fatto valere dagli istanti- spettava infatti ai

convenuti dimostrare l’esistenza di una convenzione di estinzione del medesimo

ex art. 115 CO (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 183, m. 27; Thévenoz/Werro,

op. cit., loc. cit.), rispettivamente la pretesa modifica del contratto di

locazione. Sennonché, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, essi

non hanno provato nessuna pattuizione in tal senso con la precedente

proprietaria dello stabile. Dagli atti, segnatamente dallo scritto 3 dicembre

2003 dell'amministratrice dello stabile (doc. 8), emerge unicamente la rinuncia

della precedente proprietaria all'incasso delle spese controverse per un

determinato periodo (1° settembre 1999/30 giugno 2002), ma non che questa abbia

inteso modificare in tal senso il contratto di locazione. Neppure la comunicazione 7 novembre 2002

dell'amministratrice, secondo la quale le attuali condizioni contrattuali

rimangono immutate per tanto non saranno allestiti nuovi contratti di locazione

(doc. 6), giova alla tesi dei convenuti, ritenuto che dalla stessa non può

essere dedotto l'accordo dei nuovi locatori alla rinuncia all'incasso di spese

accessorie espressamente contemplate nel contratto di locazione, unica pattuizione

nella quale essi sono subentrati a far tempo dal 1° ottobre 2002 (art. 261 CO).

Per il che, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, non avendo i

convenuti provato l'esistenza di una convenzione di estinzione del loro debito

a titolo di spese accessorie e tanto meno la modifica del contratto di

locazione in tal senso, gli stessi non possono opporre agli istanti la rinuncia

attuata unilateralmente dalla precedente proprietaria dello stabile, per motivi

sconosciuti, ad incassare presso gli inquilini le spese relative al salario

versato al custode.

9. Alla

luce di quanto sopra esposto i ricorsi, che hanno evidenziato il titolo di cassazione

di cui all'art. 327 lett. g CPC, in particolare l'errata applicazione dell'art.

115 CO da parte del primo giudice che non si è attenuto ai principi dottrinali

che impongono un'interpretazione restrittiva della norma in caso di

comportamento concludente delle parti, devono essere accolti. Accogliendo i ricorsi

e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone

una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento

delle istanze.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

I. I

ricorsi per cassazione 26 luglio 2004 di __________ RI 1 e __________ RI 2 sono

accolti.

Di

conseguenza le sentenze 12 luglio 2004 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio

Nord di cui agli incarti DI.2004.53 e DI.2004.54 sono annullate e sostituite

dal seguente giudicato:

1. Le

istanze 5 maggio 2004 di __________ RI 1 e __________ RI 2

sono

accolte. Di conseguenza __________ e __________ CO 1 sono

condannati

a pagare in solido a __________ RI 1 e __________

RI

2 l'importo di fr. 541.25 oltre alle spese delle procedure

esecutive.

2.

Sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte ai PE

n.

__________-__________ e __________-__________ dell’UEF di Mendrisio.

3. Le

spese e la tassa di giudizio di complessivi fr. 120.- per

entrambe

le procedure, sono poste a carico dei convenuti in

solido

i quali rifonderanno agli istanti, pure in solido, l'importo

di

fr. 240.- a titolo di ripetibili per le due procedure.

Considerandi

II. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

200.

-

già

anticipati dai ricorrenti, sono posti a carico di __________ e __________ CO 1

in solido con l'obbligo pure solidale per quest'ultimi di versare ai ricorrenti

fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione a:

- o .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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