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Decisione

16.2004.6

contratto di lavoro - disdetta con effetto immediato da parte del lavoratore per mancato puntuale versamento del salario - gratuità della procedura

15 ottobre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

3. La

ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente ammesso il suo

obbligo di pagare lo stipendio di ottobre e novembre 2003. Essa sostiene che la

dipendente non era legittimata a licenziarsi con effetto immediato, mancando i

requisiti posti dall'art. 337a CO, in particolare la concessione di un termine

adeguato per la prestazione di garanzie, così che la sua mancata comparsa al

lavoro dopo l'8 ottobre 2003 configurava un abbandono ingiustificato

dell'impiego.

4. L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore

possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi,

segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più

essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così

compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la

disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice

valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali

raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in

applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). Il

mancato pagamento del salario può rappresentare un giusto motivo per la

risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore, dopo che

quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Rehbinder/ Portmann, Basler

Kommentar, 3a ed., OR I n. 31 ad art. 337 CO; Aubert, Commentaire romand,

n. 9 ad art. 337 CO; JAR 1999 pag. 228).

5. In

concreto, la cassa disoccupazione ha pacificamente anticipato alla lavoratrice

prestazioni di disoccupazione nei mesi di ottobre e novembre 2003 ed è quindi

surrogata in virtù dell'art. 29 LADI nel credito della medesima fino a

concorrenza dell'importo versato di fr. 2'190.70 (doc. A), non contestato dalla

convenuta. Si tratta ora di esaminare se la dipendente poteva rescindere il

contratto con effetto immediato o se essa ha abbandonato il posto di lavoro in

modo ingiustificato, come sostiene la ricorrente. Quest'ultima non ha fatto

fronte al suo obbligo di versare ogni mese lo stipendio (art. 323 cpv. 1 CO),

tanto che al 30 settembre 2003 doveva alla dipendente lo stipendio di maggio,

giugno, luglio, agosto e settembre 2003 (cfr. conteggi doc. B, doc. C inc.

DI.2003.288). Il 30 settembre 2003, quando la dipendente le ha ingiunto di versare

gli arretrati entro 7 giorni, la convenuta doveva ancora fr. 4'899.10. A quel

momento l'assicurazione per la perdita di guadagno aveva inviato alla datrice

di lavoro il conteggio delle prestazioni dovute alla dipendente per

l'incapacità di lavoro dovuta alla malattia e al parto, pagando tuttavia su un

Considerandi

totale di fr. 4'872.30 solo l'importo di fr. 1'160.90, a compensazione dei

premi impagati dalla convenuta. Alla precisa richiesta della dipendente di

versare gli arretrati entro il 7 ottobre 2003 la datrice di lavoro ha risposto

il 3 ottobre 2003 che la sua situazione finanziaria permetteva solo il

pagamento a rate dell'importo dovuto (doc. D inc. DI.2003.288), senza formulare

un concreto piano di pagamento.

In

simili condizioni la sentenza del primo giudice, che ha ritenuto adempiuti i requisiti

del licenziamento immediato secondo l'art. 337 CO, è conforme alle norme legali

applicabili e si fonda sul corretto apprezzamento degli atti di causa e dell'istruttoria,

come ritenuto anche dalla seconda Camera civile di questo Tribunale nel

giudizio del 7 ottobre 2004 (inc. 12.2004.28), con il quale ha respinto

l'appello della datrice di lavoro contro la sentenza emanata dal segretario

assessore nella parallela causa promossa dalla dipendente. Le censure della

ricorrente sull'errata applicazione dell'art. 337a CO sono dunque senza portata

pratica ai fini dell'odierno giudizio. La sentenza impugnata è, infatti, esente

da arbitrio, tanto che resisterebbe alla critica anche a un libero esame del

fatto e del diritto.

6.

Il

ricorso per cassazione, sprovvisto di buon diritto, deve di conseguenza essere

respinto. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura

per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). La ricorrente verserà alla controparte

un’equa indennità per ripetibili di appello.

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 gennaio

2004.

di AP 1 è respinto.

2.

Non

si prelevano tasse di giustizia né spese. AP 1 rifonderà alla Cassa disoccupazione

CO 1 fr. 300.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del

Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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