16.2004.6
contratto di lavoro - disdetta con effetto immediato da parte del lavoratore per mancato puntuale versamento del salario - gratuità della procedura
15 ottobre 2004Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2004.6
Data decisione, Autorità:
15.10.2004, CCC
Titolo:
contratto di lavoro - disdetta con effetto immediato da parte del lavoratore per mancato puntuale versamento del salario - gratuità della procedura
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 337 CO
art. 337a CO
art. 343 cpv. 3 CPS
art. 29 LADI
Incarto n.:
16.2004.6
Lugano
15 ottobre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30
gennaio 2004 presentato da
RI 1
rappr. dall’ RA
1
contro
la sentenza 16 gennaio 2004 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Bellinzona, nella causa civile inappellabile
(causa inc. n. DI.2003.00311) promossa con istanza 20 novembre 2003 da
CO 1
rappr. dal RA 2
con la
quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
2'190.70 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2003, domande accolte dal
segretario assessore;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto: A. __________
è stata assunta il 22 aprile 2002 da AP 1, __________, come segretaria
amministrativa, con un orario lavorativo di 20 ore settimanali e uno stipendio
lordo mensile di fr. 1'700.- (doc. A inc. DI.2003.288). AO 1 è stata assente
per malattia dal 28 aprile al 12 giugno 2003, e per parto dal 13 giugno al 31
agosto 2003, riprendendo il lavoro il 1° settembre 2003. Dopo infruttuose richieste
verbali alla datrice di lavoro, che ha versato un acconto di fr. 1'500.-, __________
si è rivolta il 30 settembre 2003 a AP 1 per chiedere il versamento degli
stipendi arretrati da maggio a settembre 2003 entro il 7 ottobre 2003, in difetto
di che il rapporto di lavoro era da considerarsi senz'altro rescisso per quella
data per gravi motivi (doc. C inc. DI.2003.288). AP 1 ha risposto il 3 ottobre
2003 di non poter dar seguito alla richiesta, vista la sua situazione
finanziaria che consentiva solo versamenti a rate e ha licenziato con effetto
immediato la lavoratrice (doc. D inc. DI.2003.288), provvedimento poi revocato
con disdetta ordinaria per la fine di ottobre 2003 (doc. F inc. DI.2003.288).
B. Con
istanza 29 ottobre 2003 __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di
Bellinzona per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 4'899.10 quali
arretrati di stipendio fino al 30 settembre 2003 oltre interessi al 5% dal 1°
ottobre 2003, fr. 3'053.60 quale stipendio per settembre e ottobre 2003 oltre
interessi al 5% e fr. 880.35 con interessi al 5% dal 1° ottobre 2003 per
vacanze non godute (inc. n. DI.2003.288). All'udienza del 17 novembre 2003
l'istante ha confermato la domanda, alla quale si è opposta la convenuta,
sostenendo che la lavoratrice aveva abbandonato senza motivo il lavoro. Non
essendovi istruttoria da esperire, le parti hanno proceduto seduta stante al
dibattimento finale, l'istante rinunciando alla pretesa concernente due giorni
di vacanza (inc. DI.2003.288).
Con
istanza del 20 novembre 2003 la Cassa Disoccupazione RA 2 si è rivolta al
medesimo giudice per ottenere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 2'190.70
oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2003, corrispondenti alle prestazioni di
disoccupazione versate a __________ per i mesi di ottobre e novembre 2003 (inc.
DI.2003.311). All'udienza del 25 novembre 2003 l'istante ha confermato le proprie
domande, alle quali si è opposta la convenuta. Con il consenso delle parti, il
segretario assessore ha congiunto la causa con quella promossa da __________.
Richiamato agli atti l'incarto di tale procedura, le parti hanno proceduto al
dibattimento finale, ribadendo le rispettive domande di giudizio.
C. Statuendo
il 16 gennaio 2004, il segretario assessore ha parzialmente accolto l'istanza
di __________ e integralmente quella della Cassa Disoccupazione RA 2,
condannando AP 1a versare alla lavoratrice fr. 6'489.20 oltre interessi al 5%
dal 1° ottobre 2003 e alla Cassa disoccupazione fr. 2'190.70 oltre interessi al
5% dall'8 ottobre 2003. La tassa di giustizia e le spese sono state poste a
carico dello Stato, con l'obbligo per la convenuta di versare un'indennità per
ripetibili ridotte di fr. 400.- a __________ e un'indennità di fr. 100.- alla Cassa
Disoccupazione RA 2.
D. AP
1è insorta con un ricorso del 30 gennaio 2004 contro la citata sentenza,
chiedendo in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell'istanza promossa
dalla Cassa disoccupazione CO 1. Con decreto del 3 febbraio 2004 la presidente
della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo presentata dalla ricorrente.
AO
1 ha proposto di respingere il ricorso.
e
ritenuto
in
diritto: 1. Il
segretario assessore ha accertato che la convenuta non aveva versato alla lavoratrice
gli stipendi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2003, salvo un
acconto di fr. 1'500.-, e che non aveva versato gli arretrati nel termine di 7
giorni impartitole con la lettera 30 settembre 2004, nella quale l'istante si
era riservata di disdire il contratto con effetto immediato in caso di mancato
pagamento. Egli ha ritenuto che la lavoratrice era legittimata a disdire con
effetto immediato il contratto, viste le difficoltà finanziarie della datrice
di lavoro, in ritardo da mesi con il pagamento dello stipendio, e che non aveva
versato gli arretrati né aveva fornito garanzie. Ha poi considerato che la
datrice di lavoro, oltre allo stipendio arretrato, doveva riparare il danno
subìto dalla lavoratrice in seguito al licenziamento, consistente nello
stipendio per il periodo ordinario di disdetta, ossia per i mesi di ottobre e novembre
2003, in fr. 3'053.60. In seguito al versamento delle indennità di
disoccupazione previste dall'art. 29 LADI da parte della Cassa disoccupazione RA
2 per tale periodo, ammontanti a fr. 2'190.70 (doc. 1 inc. DI.2003.288, doc.
A), le pretese della lavoratrice sono passate per legge alla cassa disoccupazione
fino a concorrenza dell'importo versato, di modo che la convenuta – prosegue il
primo giudice – deve ancora alla lavoratrice fr. 862.90 per i mesi di ottobre e
novembre 2003 (fr. 3'053.60 ./. importo versato dalla Cassa disoccupazione fr.
2'190.70). Il segretario assessore ha valutato che la lavoratrice aveva diritto
per gli undici mesi del 2003 a 18.50 giorni di vacanza, di cui 7 già goduti e
9.50 ancora scoperti e per tale pretesa ha riconosciuto all'istante fr. 727.20
al netto degli oneri sociali. In conclusione, il segretario assessore ha riconosciuto
alla dipendente un credito complessivo di fr. 6'489.20 (stipendi e indennità
arretrati fr. 4'899.10, residuo ottobre e novembre 2003 fr. 862.90, saldo
vacanze non godute fr. 727.20) e alla Cassa disoccupazione CO 1 un credito di
fr. 2'190.70 oltre interessi al 5% dall'8 ottobre 2003.
2. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128
Fatti
I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
3. La
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente ammesso il suo
obbligo di pagare lo stipendio di ottobre e novembre 2003. Essa sostiene che la
dipendente non era legittimata a licenziarsi con effetto immediato, mancando i
requisiti posti dall'art. 337a CO, in particolare la concessione di un termine
adeguato per la prestazione di garanzie, così che la sua mancata comparsa al
lavoro dopo l'8 ottobre 2003 configurava un abbandono ingiustificato
dell'impiego.
4. L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore
possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi,
segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più
essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così
compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la
disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice
valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali
raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in
applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). Il
mancato pagamento del salario può rappresentare un giusto motivo per la
risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore, dopo che
quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Rehbinder/ Portmann, Basler
Kommentar, 3a ed., OR I n. 31 ad art. 337 CO; Aubert, Commentaire romand,
n. 9 ad art. 337 CO; JAR 1999 pag. 228).
5. In
concreto, la cassa disoccupazione ha pacificamente anticipato alla lavoratrice
prestazioni di disoccupazione nei mesi di ottobre e novembre 2003 ed è quindi
surrogata in virtù dell'art. 29 LADI nel credito della medesima fino a
concorrenza dell'importo versato di fr. 2'190.70 (doc. A), non contestato dalla
convenuta. Si tratta ora di esaminare se la dipendente poteva rescindere il
contratto con effetto immediato o se essa ha abbandonato il posto di lavoro in
modo ingiustificato, come sostiene la ricorrente. Quest'ultima non ha fatto
fronte al suo obbligo di versare ogni mese lo stipendio (art. 323 cpv. 1 CO),
tanto che al 30 settembre 2003 doveva alla dipendente lo stipendio di maggio,
giugno, luglio, agosto e settembre 2003 (cfr. conteggi doc. B, doc. C inc.
DI.2003.288). Il 30 settembre 2003, quando la dipendente le ha ingiunto di versare
gli arretrati entro 7 giorni, la convenuta doveva ancora fr. 4'899.10. A quel
momento l'assicurazione per la perdita di guadagno aveva inviato alla datrice
di lavoro il conteggio delle prestazioni dovute alla dipendente per
l'incapacità di lavoro dovuta alla malattia e al parto, pagando tuttavia su un
Considerandi
totale di fr. 4'872.30 solo l'importo di fr. 1'160.90, a compensazione dei
premi impagati dalla convenuta. Alla precisa richiesta della dipendente di
versare gli arretrati entro il 7 ottobre 2003 la datrice di lavoro ha risposto
il 3 ottobre 2003 che la sua situazione finanziaria permetteva solo il
pagamento a rate dell'importo dovuto (doc. D inc. DI.2003.288), senza formulare
un concreto piano di pagamento.
In
simili condizioni la sentenza del primo giudice, che ha ritenuto adempiuti i requisiti
del licenziamento immediato secondo l'art. 337 CO, è conforme alle norme legali
applicabili e si fonda sul corretto apprezzamento degli atti di causa e dell'istruttoria,
come ritenuto anche dalla seconda Camera civile di questo Tribunale nel
giudizio del 7 ottobre 2004 (inc. 12.2004.28), con il quale ha respinto
l'appello della datrice di lavoro contro la sentenza emanata dal segretario
assessore nella parallela causa promossa dalla dipendente. Le censure della
ricorrente sull'errata applicazione dell'art. 337a CO sono dunque senza portata
pratica ai fini dell'odierno giudizio. La sentenza impugnata è, infatti, esente
da arbitrio, tanto che resisterebbe alla critica anche a un libero esame del
fatto e del diritto.
6.
Il
ricorso per cassazione, sprovvisto di buon diritto, deve di conseguenza essere
respinto. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura
per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). La ricorrente verserà alla controparte
un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 gennaio
2004.
di AP 1 è respinto.
2.
Non
si prelevano tasse di giustizia né spese. AP 1 rifonderà alla Cassa disoccupazione
CO 1 fr. 300.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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