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Decisione

16.2004.63

ricorso per cassazione - rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza come titolo esecutivo - decreto di ammissione di una prova a futura memoria

7 dicembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

ricorso per cassazione 2 agosto 2004 di _________ e __________ è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 15 luglio 2004 del Giudice di pace del circolo di Capriasca

è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza

è accolta.

Di

conseguenza è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da _________

al PE n. 1023952 dell'UE di Lugano.

2. La

tassa e le spese di giustizia per complessivi fr. 80.- da anticipare dall'istante,

sono poste a carico del convenuto il quale rifonderà alla parte istante fr.60.-

a titolo di indennità.

Considerandi

II. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.- già anticipate dai ricorrenti,

sono poste a carico del convenuto, il quale verserà ai ricorrenti fr. 300.- a titolo

di ripetibili di questa sede.

III. Intimazione:

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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