16.2004.63
ricorso per cassazione - rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza come titolo esecutivo - decreto di ammissione di una prova a futura memoria
7 dicembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2004.63
Data decisione, Autorità:
07.12.2004, CCC
Titolo:
ricorso per cassazione - rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza come titolo esecutivo - decreto di ammissione di una prova a futura memoria
PROCEDURA PER LE PROVE A FUTURA MEMORIA
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 451 CPC-TI
art. 80 cpv. 1 LEF
Incarto n.
16.2004.63
Lugano
7 dicembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
agosto 2004 presentato da
RI 1 e
RI 2
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 15 luglio 2004 del Giudice di pace del
circolo di Capriasca, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n.
04/77/S) promossa con istanza 20 aprile 2004 nei confronti di
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. 1023952 dell'UE di Lugano, domanda respinta
dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 20 aprile 2004 __________ e __________ hanno chiesto il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta da ___________ al PE n. 1023952 dell'UE
di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 500.-, importo corrispondente
all'indennità per ripetibili riconosciute con decreto 23 dicembre 2003 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, prodotto a valere quale titolo
esecutivo, domanda alla quale il convenuto si è opposto avendo gli istanti
notificato due precetti esecutivi per l'incasso dello stesso credito;
che con
sentenza 15 luglio 2004 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non potendosi
attribuire al decreto prodotto dagli istanti carattere esecutivo siccome privo
dell'attestazione del suo passaggio in giudicato;
che con
il presente tempestivo gravame __________ e _________ sono insorti contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione
di cui all'art. 327 lett. g CPC; i ricorrenti rimproverano al primo giudice di
aver arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il
diritto sostanziale negando al decreto pretorile 23 dicembre 2003 la qualifica
di valido titolo esecutivo;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa eessergli riconosciuto
carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, così da
permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione
(D.
Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
1998, n. 115 ad art. 80 LEF);
che
questo esame tende ad accertare il carattere esecutivo del
titolo prodotto, l’identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e
l’escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel
titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF e n. 9 ad
art. 80 LEF);
che
l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale,
ovvero dall'assenza di una sua impugnazione nei termini stabiliti, circostanza
questa che non deve necessariamente risultare da un'attestazione sul titolo ma
può essere dedotta dalle circostanze, ad esempio dalla mancata contestazione
del suo passaggio in giudicato da parte del convenuto o dalla decorrenza di un
lungo lasso di tempo dalla sua emanazione (D. Staehelin, op. cit., n. 55
ad art. 80 LEF);
che il
carattere esecutivo di una decisione può inoltre essere dedotto dall'assenza di
un rimedio di diritto ordinario avente per legge effetto sospensivo; ritenuto
che in questo caso la decisione passa in giudicato ed è immediatamente
esecutiva dal momento della sua notifica al destinatario (D. Staehelin,
op. cit., n. 7 ad art. 80 LEF);
che in
simile evenienza l'attestazione del passaggio in giudicato della decisione risulta
dal testo di legge senza che sia necessaria una formale attestazione (DTF 126
III p. 480 e 481; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 109,
n. 12);
che
trattandosi come nel caso di specie di un decreto di ammissione di una prova a
futura memoria, contro il quale non è proponibile nessun rimedio di diritto
ordinario l'art. 451 CPC attribuendo espressamente al medesimo carattere
inappellabile -escluso essendo peraltro anche il rimedio della cassazione non
trattandosi di una decisione finale che pone fine alla lite (Cocchi/Trezzini,
CPC- TI, ad art. 327, m. 3)- lo stesso è esecutivo dal momento della sua
notifica al convenuto;
che
pertanto la sentenza del Giudice di pace, che a torto ha negato al decreto pretorile
23 dicembre 2003 la qualifica di valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF, deve essere annullata;
che il
ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC, deve così essere accolto;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione
dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa
Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
Fatti
I. Il
ricorso per cassazione 2 agosto 2004 di _________ e __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 15 luglio 2004 del Giudice di pace del circolo di Capriasca
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza
è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da _________
al PE n. 1023952 dell'UE di Lugano.
2. La
tassa e le spese di giustizia per complessivi fr. 80.- da anticipare dall'istante,
sono poste a carico del convenuto il quale rifonderà alla parte istante fr.60.-
a titolo di indennità.
Considerandi
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.- già anticipate dai ricorrenti,
sono poste a carico del convenuto, il quale verserà ai ricorrenti fr. 300.- a titolo
di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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