16.2004.65
rigetto provvisorio - contratto di appalto come riconosciemnto di debito - competenza ufficio di conciliazione per le controversie in materia di vertenze tra consumatori finali e fornitori data solo p
11 febbraio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2004.65
Data decisione, Autorità:
11.02.2005, CCC
Titolo:
rigetto provvisorio - contratto di appalto come riconosciemnto di debito - competenza ufficio di conciliazione per le controversie in materia di vertenze tra consumatori finali e fornitori data solo per le cause ordinarie e non per le sommarie - eccezione di inadempimento
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 327 let. a CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
art. 418a CPC-TI
art. 82 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
16.2004.65
Lugano
11 febbraio
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12
agosto 2004 presentato da
RI 1
patr. dall' RA
1
contro
la sentenza 29 luglio 2004 del Giudice di pace del
circolo di Capriasca nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n.
04/54/S) promossa con istanza 26 febbraio 2004 da
CO 1
patr. dall' RA
2
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto
al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: 1. Con
istanza 26 febbraio 2004 la vetreria CO 1 ha chiesto il rigetto
dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UE di
Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 2'000.- rivendicati a saldo della fattura
emessa il 5 gennaio 2004 per la fornitura e posa di una porta in vetro
temperato. A valere quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione
l'istante ha prodotto la conferma d'ordine sottoscritta dalla controparte il 4
settembre 2003 (doc. A). Il convenuto si è opposto alla pretesa eccependo
innanzitutto la ricevibilità dell'istanza perché l'istante non avrebbe preventivamente
adito l'Ufficio di conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra
consumatori finali e fornitori (art. 418a CPC), perché non sarebbe dato di sapere
se la persona che l'ha sottoscritta sarebbe legittimata a vincolare la società istante
e perché dalla stessa non si evince il tipo di rigetto richiesto dall'istante.
Nel merito egli contesta la presenza di un valido riconoscimento di debito,
avendo ricusato l'opera fornita dall'istante siccome non conforme a quanto
scelto e ordinato (doc. 1).
2. Con
sentenza 29 luglio 2004 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di
un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione, ha
accolto l'istanza ritenendo tardiva la contestazione del convenuto relativa
all'opera fornita, sollevata solo il 12 dicembre 2003, nonostante i lavori
fossero avvenuti il 21 ottobre 2003. Il Giudice di pace ha così rigettato in
via provvisoria per l'importo di fr. 2'000.- oltre interessi del 5% (anziché
del 7% come rivendicato dall'istante) dal 20 febbraio 2004 l'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
3. Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 17 agosto 2004, __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere a), e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente rimprovera innanzi tutto al
primo giudice di non essersi espresso sulle contestazioni sollevate al contraddittorio
in merito all'irricevibilità dell'istanza per il mancato espletamento del
tentativo di conciliazione previsto dall'art. 418a CPC e alla legittimazione
della persona che ha sottoscritto l'istanza; nel merito rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente ammesso la presenza di un valido riconoscimento
di debito, non ritenendo fondate le eccezioni da lui sollevate.
Con
osservazioni 9 settembre 2004 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
4. Giusta
l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di
essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di
pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado
di far valere le proprie ragioni. Il diritto di essere sentito non comprende
solo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle
argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ma anche l’obbligo
per il giudice di chiarire ogni contestazione, non rifiutando ingiustamente i
mezzi di prova offerti e motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 327, m. 10 e 12). Nel caso di specie se è pur vero che il
Giudice di pace non ha esaminato tutte le contestazioni sollevate dal
convenuto, è altrettanto vero che la mancata verifica delle stesse non comporta
l'annullamento della sentenza impugnata, ritenuto che, come si dirà, le
contestazioni in quanto tali erano destituite di fondamento, ciò che esclude la
lesione del diritto di essere sentito del convenuto.
5. Per
quanto attiene alla pretesa incompetenza del Giudice di pace (art. 327 lett. a
CPC), la censura è infondata poiché nella competenza dell'Ufficio di
conciliazione per le azioni concernenti le controversie derivanti da contratti
tra consumatori finali e fornitori (art. 418a CPC) non rientra la procedura
sommaria di rigetto dell'opposizione. Questa, infatti, produce effetti unicamente
nell'ambito del diritto esecutivo e non sul piano del diritto materiale: essa
statuisce sulla questione di sapere se una determinata esecuzione può essere
continuata oppure no, mentre le questioni di diritto materiale sul fondamento
della pretesa vengono esaminate soltanto in modo sommario e provvisorio. Una
preventiva conciliazione non si giustificherebbe e sarebbe finanche
inconciliabile con il carattere sommario della procedura di rigetto dell'opposizione.
6. In
merito alla persona che ha sottoscritto l'istanza, l’art. 97 n. 4 CPC impone la
verifica d'ufficio e in ogni stadio di causa dei presupposti processuali tra i
quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, nondimeno
la conferma in questa sede dell'avvenuta sottoscrizione dell'istanza da parte
di __________, regolarmente iscritto a Registro di commercio con diritto di
firma individuale e quindi legittimato a vincolare la ditta CO 1, basta per
ritenere valida l'istanza.
7. Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro. Trattasi in sostanza di un documento, o
di un insieme di documenti, dal quale si evince la dichiarazione di volontà
chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del convenuto
di riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo da questa
rivendicato (D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 1998, n. 21 segg. ad art. 82). Nel caso di specie, la qualifica di
riconoscimento di debito attribuita dal primo giudice all'offerta 4 settembre
2003 (doc. A) non può essere considerata arbitraria, ritenuto che sottoscrivendo
tale documento il convenuto si è riconosciuto debitore nei confronti
dell'istante dell'importo di fr. 2'000.- corrispondente alla mercede pattuita
per la fornitura e posa di un vetro temperato.
8. Di
fronte a simile riconoscimento di debito, che l'escusso non contesta di aver personalmente
firmato, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno
che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da
infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). In questo contesto spetta
all’escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio, ovvero sostanziarle in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle sue allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Rep. 1987 p.
150-151 consid. 3; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 26 p.
61). Trattandosi come nel caso concreto di un'esecuzione basata su un contratto
bilaterale sinallagmatico (contratto di appalto, art. 363 CO), il rigetto deve
essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l’eccezione di inadempimento
(Staehelin, op. cit., n. 101 ad art. 82). In quest'ottica il ricorrente
pretende di aver reso verosimile l'inadempienza della controparte con la produzione
del suo scritto 12 dicembre 2003 nel quale notificava all'istante la ricusa
dell'opera fornita siccome non corrisponde a quanto concordato, poiché la porta
doveva essere identica a quella di __________, con la differenza di una greca
invece ai rettangolari come quella del signor __________ e assegnava nel
contempo alla parte istante un termine di 10 giorni per venire con la porta
giusta e a ritirare quella errata (doc. 1). Ora al bollettino di consegna della
porta (doc. C), indipendentemente da chi lo ha sottoscritto, trattandosi semplicemente
di un'attestazione dell'avvenuta consegna e posa dell'opera, risulta che la
porta è stata fornita con il motivo ornamentale richiesto, ciò che esclude, in
difetto di altri elementi che competeva al convenuto allegare, la pretesa fornitura
di un aliud. Neppure entra in considerazione, come correttamente ritenuto dal
primo giudice, un'eventuale notifica dei difetti poiché, dovendo considerare
tale lo scritto 12 dicembre 2003 del convenuto, la stessa sarebbe tardiva con
conseguente perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art.
368 CO, in particolare quello della ricusa dell'opera (art. 370 CO; Gauch, Der Werkvertrag,
4. ed., 1996, n. 2160). Quanto al mancato ossequio da parte dell'istante dei
termini di consegna, la contestazione, peraltro priva di un qualsiasi riscontro
probatorio, non necessita di essere approfondita, siccome sollevata per la
prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Irrilevante è infine
l'allegazione del ricorrente secondo la quale egli non avrebbe mai visto l'allegato
al quale l'istante fa riferimento nella sua offerta 4 settembre 2003 (doc. A), già
per il fatto che l’istante non attribuisce a tale allegato la qualifica di
riconoscimento di debito. Ne discende che la conclusione del primo giudice,
secondo la quale il ricorrente non avrebbe reso verosimile il preteso inadempimento
contrattuale dell'istante non è arbitraria.
9. Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non evidenziato nessuno dei titoli
di cassazione invocati, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 12 agosto 2004 di __________ RI 1 è respinto.
2. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr.
300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
-
Considerandi
;
-
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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