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Decisione

16.2004.65

rigetto provvisorio - contratto di appalto come riconosciemnto di debito - competenza ufficio di conciliazione per le controversie in materia di vertenze tra consumatori finali e fornitori data solo p

11 febbraio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso

per cassazione 12 agosto 2004 di __________ RI 1 è respinto.

2. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dal

ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr.

300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione:

-

Considerandi

;

-

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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