16.2004.66
rigetto defintivo - ritiro ricorso - stralcio per desistenza
27 ottobre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2004.66
Data decisione, Autorità:
27.10.2004, CCC
Titolo:
rigetto defintivo - ritiro ricorso - stralcio per desistenza
STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
16.2004.66
Lugano
27 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13
agosto 2004 presentato da
RI 1
patr. dall' RA 1
contro
la sentenza 2 agosto 2004 del Pretore del Distretto di
Leventina, nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. n.
EF.2003.69) promossa con istanza 20 ottobre 2003 da
CO 1 e
CO 2
patr. dall' RA 2
con la
quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Leventina, domanda
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 20 ottobre 2003 __________ CO 1 e __________ CO 2 hanno chiesto il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________
dell'UEF di Leventina notificatole per l'incasso di fr. 5'834.- oltre accessori
rivendicati a titolo di pigione per il mese di ottobre 2003;
che con
sentenza 2 agosto 2004 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo
esecutivo nella documentazione richiamata dall'istante (sentenza pretorile che
ha accertato la conclusione di un valido contratto di locazione tra le parti),
ha accolto l'istanza;
che con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 18 agosto 2004, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento;
che in
uno scritto del 27 settembre 2004 la controparte ha dichiarato di rinunciato a
formulare osservazioni;
che il 7
ottobre 2004 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio
ricorso;
che in
tali circostanze la procedura ricorsuale deve essere stralciata dai ruoli per
desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);
che
le spese del presente giudizio devono essere poste interamente a carico della
ricorrente quale parte desistente, mentre alla controparte non vengono
assegnate ripetibili non avendo presentato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 13 agosto 2004 di RI 1 è stralciato dai ruoli.
Considerandi
2.
Le
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla
ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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