16.2004.69
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18 gennaio 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
16.2004.69
Data decisione, Autorità:
18.01.2005, CCC
Titolo:
licenziamento in tronco ingiustificato - diritto al risarcimento del danno - rifusione del salario in natura - obbligo per il lavoratore di limitare il danno - ricerca di un nuovo impiego - indennità pari al salario netto e non lordo - deduzione delle spese di trasferta risparmiate
LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO
art. 337c cpv. 1 CO
art. 337c cpv. 2 CO
Incarto n.
16.2004.69
Lugano
18 gennaio
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19
agosto 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 10 agosto 2004 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella procedura in materia di
contratto di lavoro (inc. n. CL.2003.140) promossa con istanza 4 novembre 2003
da
CO 1
rappr. dall'RA 1
con la
quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
2'421.60 lordi oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta
dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. __________
CO 1 ha lavorato in qualità di cuoco per il ristorante “__________gestito da __________
RI 1, con uno stipendio mensile lordo di fr. 3'500.-. Il rapporto di lavoro
iniziato il 1° novembre 2002 si è concluso l'11 maggio 2003, data per la quale
il datore di lavoro ha notificato al suo dipendente il licenziamento con
effetto immediato a motivo delle sue numerose assenze, anche ingiustificate,
che hanno “messo a repentaglio l’andamento” del ristorante (doc. D). __________
RI 1 ha immediatamente contestato la rescissione del contratto, manifestando la
propria disponibilità a prestare l'attività lavorativa sino al termine ordinario
di disdetta (doc. E), offerta che il datore non ha accettato confermando la
rescissione con effetto immediato del contratto (doc. G).
2. Con
istanza 4 novembre 2003 __________ ha convenuto __________ RI 1 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, postulandone la condanna al pagamento
del salario per il normale periodo di disdetta, ossia per i mesi da aprile a
maggio 2003, oltre alla quota parte di tredicesima, per un totale di fr.
2'421.60 lordi (dall'importo totale di fr. 9'504.30 lordi sono stati dedotti
fr. 2'000.- ricevuto dal datore di lavoro, fr. 1'449.70 versata dall'__________
per il periodo di malattia e fr. 3'633.- corrispondenti alle indennità di
disoccupazione versate dalla Cassa disoccupazione __________, cfr. doc. L). Il
convenuto si è opposto alle rivendicazioni salariali del lavoratore ribadendo
la legittimità del licenziamento in tronco di quest'ultimo, le cui pretese sarebbero
in ogni caso da ridurre sia perché il salario rivendicato concerne anche un
periodo di incapacità lavorativa (dal 27 aprile al 10 maggio 2003) durante il
quale il lavoratore ha diritto solo all'80 % del salario, sia perché il
lavoratore non si sarebbe sufficientemente adoperato per ricercare un’attività
lavorativa sostitutiva. Dall'eventuale importo dovuto all'istante dovrebbe inoltre
essere dedotto quanto da questi risparmiato a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro, ovvero l'importo di fr. 630.- corrispondente alle spese di
trasferta non sostenute.
Esperita
l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 14 gennaio 2004 l'istante ha
ribadito integralmente la sua pretesa, mentre il convenuto ha presentato, il 15
gennaio 2004, un allegato sottoscritto dall'avv. __________, che non risulta
essere iscritto nel Registro cantonale degli avvocati (art. 1 cpv. 2 lett. a
Legge sull'avvocatura).
3. Con sentenza 10 agosto 2004 il Segretario assessore, congiunte per
l'istruttoria la causa in oggetto con una parallela introdotta dalla Cassa
disoccupazione __________ (inc. CL.2003. 139) per l'incasso delle indennità di
disoccupazione versate al lavoratore, ha innanzi tutto ritenuto ingiustificato
il licenziamento con effetto immediato, non avendo il convenuto evidenziato
nessuna causa grave ai sensi dell'art. 337 cpv. 1 CO, non potendo in
particolare essere considerate tali le presunte numerose assenze ingiustificate
imputate al lavoratore. Per quanto attiene all’obbligo di quest'ultimo di
ridurre il pregiudizio patito dal datore di lavoro, il primo giudice non ha ritenuto
adempiuti i presupposti d'applicazione dell'art. 337c cpv. 2 CO, non avendo il
convenuto provato che l'istante avrebbe intenzionalmente omesso la ricerca di
un nuovo impiego, rispettivamente che questi sarebbe rimasto del tutto passivo.
Egli ha poi ritenuto che i conteggi prodotti dall'istante tenevano già conto
del periodo di malattia del lavoratore. Quanto alla richiesta del convenuto di
imputare sulle pretese salariali dell'istante le spese di trasferta che questi avrebbe
risparmiato, questa è stata respinta poiché non in diretta relazione con il
rapporto di lavoro. L’istanza è stata pertanto integralmente accolta e il
convenuto condannato al pagamento di fr. 2'461.60 lordi, da cui dedurre gli usuali
oneri sociali, oltre interessi del 5% dal 12 maggio 2003.
4. Con
il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
manifestamente violato le norme di diritto materiale, in particolare l'art.
337c cpv. 1 CO riconoscendo al lavoratore un salario lordo anziché netto e non
tenendo conto della riduzione del salario durante il periodo di malattia, e il
cpv. 2 del medesimo articolo per aver riconosciuto all'istante un salario
nonostante questi non si sia attivato nella ricerca di un nuovo impiego
malgrado le numerose offerte di lavoro nel suo settore. Il ricorrente
rimprovera inoltre al primo giudice di non aver dedotto dalle pretese salariali
del lavoratore le spese di trasferta da questi risparmiate.
Con
scritto 30 agosto 2004 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico
chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento
della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno
confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6.
Il ricorrente rimprovera innanzi tutto al
Segretario assessore di aver violato l’art. 337c cpv. 1 CO riconoscendo al
lavoratore il salario al 100% nonostante questi sia stato inabile al lavoro per
malattia dal 27 aprile al 10 maggio 2003, con conseguente riduzione del diritto
al salario all'80%. La censura è manifestamente infondata poiché dal conteggio
delle pretese salariali del lavoratore di cui al doc. L, al quale il primo
giudice ha fatto esplicito riferimento per il calcolo delle sue spettanze
salariali, risulta chiaramente che questi, per il periodo di malattia, ha rivendicato
solo l'80% del salario e non il 100% come preteso dal ricorrente. Per quanto
attiene poi all'importo di fr. 600.- che secondo il contratto di lavoro doveva
esser dedotto per il vitto e l'alloggio (cfr. doc. B, punto 8), è evidente che
non avendo prestato nessuna attività lavorativa per il periodo di disdetta, e
non avendo quindi beneficiato di nessuna prestazione a questo titolo da parte
del datore di lavoro, l'istante ha diritto a questa somma a titolo di salario
precedentemente corrisposto in natura. In effetti, se le prestazioni in natura
sono parte integrante del salario, come era il caso in concreto, il lavoratore
ha diritto a un'indennità equivalente se non può beneficiarne (Brunner/ Bühler/Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3. ed., 2004, n. 8 ad art. 322 CO;
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.8 ad art.
337c CO).
7. Pure
eccepita dal ricorrente è l'errata applicazione da parte del primo giudice dell'art.
337c cpv. 2 CO, secondo il quale il lavoratore licenziato in tronco senza gravi
motivi è tenuto a fare tutto il possibile per ridurre il danno provocatogli dal
datore di lavoro: egli deve quindi poter dimostrare di aver attivamente cercato
un nuovo impiego (ad esempio rispondendo ad annunci o annunciandosi presso
l'Ufficio di collocamento; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2.
ed., 1996, n. 9 ad art. 337c CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed.,
1992, n. 7 ad art. 337c CO; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n. 5 ad art. 337c
CO). Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia che è innanzitutto il datore
di lavoro che deve provare che il lavoratore ha volutamente rinunciato a
trovare una nuova occupazione (Brühwiler, ibidem; Decurtins, Die fristlose
Entlassung, 1981, p. 67), oppure che ha fatto prova di estrema passività (grosser
Passivität, Streiff/von Kaenel, ibidem), mentre a quest'ultimo incombe
l'onere di provare di essersi attivato nella ricerca di un nuovo impiego. Decidere
se in un determinato caso il lavoratore ha effettivamente rinunciato intenzionalmente
a un nuovo impiego è una questione che rientra nel libero potere di
apprezzamento che compete al giudice (Streiff/von Kaenel, ibidem), ciò che di
per sé già riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, salvo –
evidentemente – che la conclusione del primo giudice sia manifestamente in
contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e
configuri quindi gli estremi dell’arbitrio (art. 327 lett. g CPC). Ciò non è il
caso in concreto. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, la
conclusione del primo giudice che ha escluso la riduzione delle pretese del
lavoratore sulla base dell'art. 337c cpv. 2 CO non potendosi rimproverare a
quest'ultimo di aver fatto prova di grave lassismo, non può essere considerata
arbitraria. In effetti, già il 13 maggio 2003, giorno successivo a quello del
licenziamento, egli si è annunciato all'Ufficio di collocamento manifestando la
propria disponibilità ad assumere un'attività sia quale cuoco sia quale giardiniere
(doc. A inc. n. CL.2003.139); inoltre, nel mese di giugno 2003 egli ha trovato
un'occupazione temporanea (doc. M), limitando così il danno. Il fatto quindi
per il convenuto di aver dimostrato che per la professione di cuoco vi era
un'ampia richiesta di manodopera (doc. 4 e 5), non basta per ritenere adempiuti
i presupposti dell'art. 337c cpv. 2 CO avendo l'istante dimostrato di essersi
tempestivamente attivato. Su questo punto la decisione impugnata, ancorché
opinabile alla luce delle numerose offerte di impiego a disposizione dell'istante,
non è comunque arbitraria.
8. Il
rimprovero mosso al primo giudice di aver calcolato le spettanze salariali
dell'istante basandosi sul salario mensile lordo pattuito contrattualmente e
non su quello netto, riconoscendo in sostanza a quest'ultimo più di quanto
avrebbe avuto diritto, non può essere condiviso. Il Segretario assessore ha
chiaramente indicato che dall'importo riconosciuto all'istante a titolo di
salario lordo, dovevano essere dedotti gli oneri sociali di modo che il lavoratore
avrebbe ricevuto solo lo stipendio netto, ciò che è conforme alla dottrina
maggioritaria secondo la quale l'indennità riconosciuta al lavoratore in caso
di licenziamento in tronco ingiustificato, corrisponde non al salario lordo ma
al netto degli oneri sociali (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 15 ad art. 337c
CO; Rehbinder, op. cit., n. 6 ad art. 337c CO).
9. Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver dedotto dalle pretese del
lavoratore quanto da questi risparmiato a titolo di spese di trasferta dal
proprio domicilio al posto di lavoro. A ragione. L'art. 337c cpv. 2 CO prevede
infatti che in caso di licenziamento immediato ingiustificato il
lavoratore deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione
del rapporto di lavoro. Fra i costi che vengono così risparmiati rientrano
infatti anche le spese di trasporto sostenute per raggiungere il luogo di
lavoro (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 6 ad art. 337c CO; Brühwiler, op.
cit., n. 7 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., n. 5 ad art. 337c CO). In
questo contesto al datore di lavoro non incombe un vero e proprio onere della
prova bensì unicamente un onere di allegazione (Behauptungspflicht, Streiff/von
Kaenel, ibidem), che in concreto egli ha adempiuto senza che l'istante l'abbia
contestato, essendosi limitato a sostenere che l'indennità Km non può essere
richiesta se in precedenza non era stata versata (cfr. conclusioni 14
gennaio 2004). Il fatto quindi per il Segretario assessore di avere respinto la richiesta del convenuto di
imputare sulla pretesa dell'istante i tragitti non effettuati durante il
periodo di disdetta, non reputandola in diretta relazione con il rapporto di
lavoro, è arbitrario poiché in netto contrasto con quanto espresso dalla dottrina
maggioritaria. Poiché l'istante non ha contestato l'ammontare di fr. 630.-
esposto dal convenuto a questo titolo, dall'importo riconosciutogli di fr.
2'421.60 lordi deve essere dedotto questo importo.
10. Accogliendo
parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il
conseguente accoglimento dell'istanza per l'importo di fr. 2'421.60 lordi oltre
interessi del 5% dal 12 maggio 2003, il credito del lavoratore essendo
esigibile dalla data del licenziamento in tronco con conseguente decorrenza
degli interessi di mora a far tempo da questa data (Favre/Munoz/Tobler, op.
cit., n. 1.10 ad art. 337c CO; Brühwiler, op. cit., n. 2 ad art. 337c CO),
dedotte le spese di trasferta di fr. 630.- risparmiate dal lavoratore.
11. Il
presente giudizio, così come quello di prima sede, sono esenti da tasse e spese
di giustizia mentre per la ripartizione delle ripetibili il grado di soccombenza
delle parti deve essere ripartito in ¼ a carico dell'istante e i ¾ a carico del
convenuto, ritenuto che per questa sede ricorsuale non vengono riconosciute
ripetibili alla parte istante non potendo il suo scritto 30 agosto 2004 essere
considerato un allegato di osservazioni.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 19 agosto 2004 di __________ RI 1 è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 agosto 2004 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza del 4 novembre 2003 di __________
CO 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ RI 1 è condannato a
versare a __________ CO 1 l'importo di fr. 2'421.60 lordi, da dedursi gli
usuali oneri sociali di legge, oltre interessi al 5% dal 12 maggio 2003, dedotta
la somma di fr. 630.-.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia. La parte convenuta rifonderà all'istante
fr. 150.- a titolo di indennità ridotta.
Considerandi
II. Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. Non si assegnano ripetibili
per questa sede.
III. Intimazione:
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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