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Decisione

16.2004.69

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 gennaio 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

6.

Il ricorrente rimprovera innanzi tutto al

Segretario assessore di aver violato l’art. 337c cpv. 1 CO riconoscendo al

lavoratore il salario al 100% nonostante questi sia stato inabile al lavoro per

malattia dal 27 aprile al 10 maggio 2003, con conseguente riduzione del diritto

al salario all'80%. La censura è manifestamente infondata poiché dal conteggio

delle pretese salariali del lavoratore di cui al doc. L, al quale il primo

giudice ha fatto esplicito riferimento per il calcolo delle sue spettanze

salariali, risulta chiaramente che questi, per il periodo di malattia, ha rivendicato

solo l'80% del salario e non il 100% come preteso dal ricorrente. Per quanto

attiene poi all'importo di fr. 600.- che secondo il contratto di lavoro doveva

esser dedotto per il vitto e l'alloggio (cfr. doc. B, punto 8), è evidente che

non avendo prestato nessuna attività lavorativa per il periodo di disdetta, e

non avendo quindi beneficiato di nessuna prestazione a questo titolo da parte

del datore di lavoro, l'istante ha diritto a questa somma a titolo di salario

precedentemente corrisposto in natura. In effetti, se le prestazioni in natura

sono parte integrante del salario, come era il caso in concreto, il lavoratore

ha diritto a un'indennità equivalente se non può beneficiarne (Brunner/ Bühler/Waeber/Bruchez,

Commentaire du contrat de travail, 3. ed., 2004, n. 8 ad art. 322 CO;

Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.8 ad art.

337c CO).

7. Pure

eccepita dal ricorrente è l'errata applicazione da parte del primo giudice dell'art.

337c cpv. 2 CO, secondo il quale il lavoratore licenziato in tronco senza gravi

motivi è tenuto a fare tutto il possibile per ridurre il danno provocatogli dal

datore di lavoro: egli deve quindi poter dimostrare di aver attivamente cercato

un nuovo impiego (ad esempio rispondendo ad annunci o annunciandosi presso

l'Ufficio di collocamento; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2.

ed., 1996, n. 9 ad art. 337c CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed.,

1992, n. 7 ad art. 337c CO; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, n. 5 ad art. 337c

CO). Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia che è innanzitutto il datore

di lavoro che deve provare che il lavoratore ha volutamente rinunciato a

trovare una nuova occupazione (Brühwiler, ibidem; Decurtins, Die fristlose

Entlassung, 1981, p. 67), oppure che ha fatto prova di estrema passività (grosser

Passivität, Streiff/von Kaenel, ibidem), mentre a quest'ultimo incombe

l'onere di provare di essersi attivato nella ricerca di un nuovo impiego. Decidere

se in un determinato caso il lavoratore ha effettivamente rinunciato intenzionalmente

a un nuovo impiego è una questione che rientra nel libero potere di

apprezzamento che compete al giudice (Streiff/von Kaenel, ibidem), ciò che di

per sé già riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, salvo –

evidentemente – che la conclusione del primo giudice sia manifestamente in

contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e

configuri quindi gli estremi dell’arbitrio (art. 327 lett. g CPC). Ciò non è il

caso in concreto. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, la

conclusione del primo giudice che ha escluso la riduzione delle pretese del

lavoratore sulla base dell'art. 337c cpv. 2 CO non potendosi rimproverare a

quest'ultimo di aver fatto prova di grave lassismo, non può essere considerata

arbitraria. In effetti, già il 13 maggio 2003, giorno successivo a quello del

licenziamento, egli si è annunciato all'Ufficio di collocamento manifestando la

propria disponibilità ad assumere un'attività sia quale cuoco sia quale giardiniere

(doc. A inc. n. CL.2003.139); inoltre, nel mese di giugno 2003 egli ha trovato

un'occupazione temporanea (doc. M), limitando così il danno. Il fatto quindi

per il convenuto di aver dimostrato che per la professione di cuoco vi era

un'ampia richiesta di manodopera (doc. 4 e 5), non basta per ritenere adempiuti

i presupposti dell'art. 337c cpv. 2 CO avendo l'istante dimostrato di essersi

tempestivamente attivato. Su questo punto la decisione impugnata, ancorché

opinabile alla luce delle numerose offerte di impiego a disposizione dell'istante,

non è comunque arbitraria.

8. Il

rimprovero mosso al primo giudice di aver calcolato le spettanze salariali

dell'istante basandosi sul salario mensile lordo pattuito contrattualmente e

non su quello netto, riconoscendo in sostanza a quest'ultimo più di quanto

avrebbe avuto diritto, non può essere condiviso. Il Segretario assessore ha

chiaramente indicato che dall'importo riconosciuto all'istante a titolo di

salario lordo, dovevano essere dedotti gli oneri sociali di modo che il lavoratore

avrebbe ricevuto solo lo stipendio netto, ciò che è conforme alla dottrina

maggioritaria secondo la quale l'indennità riconosciuta al lavoratore in caso

di licenziamento in tronco ingiustificato, corrisponde non al salario lordo ma

al netto degli oneri sociali (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 15 ad art. 337c

CO; Rehbinder, op. cit., n. 6 ad art. 337c CO).

9. Il

ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver dedotto dalle pretese del

lavoratore quanto da questi risparmiato a titolo di spese di trasferta dal

proprio domicilio al posto di lavoro. A ragione. L'art. 337c cpv. 2 CO prevede

infatti che in caso di licenziamento immediato ingiustificato il

lavoratore deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione

del rapporto di lavoro. Fra i costi che vengono così risparmiati rientrano

infatti anche le spese di trasporto sostenute per raggiungere il luogo di

lavoro (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 6 ad art. 337c CO; Brühwiler, op.

cit., n. 7 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., n. 5 ad art. 337c CO). In

questo contesto al datore di lavoro non incombe un vero e proprio onere della

prova bensì unicamente un onere di allegazione (Behauptungspflicht, Streiff/von

Kaenel, ibidem), che in concreto egli ha adempiuto senza che l'istante l'abbia

contestato, essendosi limitato a sostenere che l'indennità Km non può essere

richiesta se in precedenza non era stata versata (cfr. conclusioni 14

gennaio 2004). Il fatto quindi per il Segretario assessore di avere respinto la richiesta del convenuto di

imputare sulla pretesa dell'istante i tragitti non effettuati durante il

periodo di disdetta, non reputandola in diretta relazione con il rapporto di

lavoro, è arbitrario poiché in netto contrasto con quanto espresso dalla dottrina

maggioritaria. Poiché l'istante non ha contestato l'ammontare di fr. 630.-

esposto dal convenuto a questo titolo, dall'importo riconosciutogli di fr.

2'421.60 lordi deve essere dedotto questo importo.

10. Accogliendo

parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332

cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il

conseguente accoglimento dell'istanza per l'importo di fr. 2'421.60 lordi oltre

interessi del 5% dal 12 maggio 2003, il credito del lavoratore essendo

esigibile dalla data del licenziamento in tronco con conseguente decorrenza

degli interessi di mora a far tempo da questa data (Favre/Munoz/Tobler, op.

cit., n. 1.10 ad art. 337c CO; Brühwiler, op. cit., n. 2 ad art. 337c CO),

dedotte le spese di trasferta di fr. 630.- risparmiate dal lavoratore.

11. Il

presente giudizio, così come quello di prima sede, sono esenti da tasse e spese

di giustizia mentre per la ripartizione delle ripetibili il grado di soccombenza

delle parti deve essere ripartito in ¼ a carico dell'istante e i ¾ a carico del

convenuto, ritenuto che per questa sede ricorsuale non vengono riconosciute

ripetibili alla parte istante non potendo il suo scritto 30 agosto 2004 essere

considerato un allegato di osservazioni.

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione 19 agosto 2004 di __________ RI 1 è parzialmente

accolto.

Di

conseguenza la sentenza 10 agosto 2004 del Segretario assessore della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza del 4 novembre 2003 di __________

CO 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ RI 1 è condannato a

versare a __________ CO 1 l'importo di fr. 2'421.60 lordi, da dedursi gli

usuali oneri sociali di legge, oltre interessi al 5% dal 12 maggio 2003, dedotta

la somma di fr. 630.-.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia. La parte convenuta rifonderà all'istante

fr. 150.- a titolo di indennità ridotta.

Considerandi

II. Non

si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. Non si assegnano ripetibili

per questa sede.

III. Intimazione:

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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