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Decisione

16.2004.7

decorazione di vetrina - qualifica giuridica - appalto o mandato - carattere oneroso della prestazione in ogni caso

23 novembre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia

da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza

limitatamente all'importo di fr. 270.- oltre interessi del 5% dal 1° luglio

2003 (art. 102 cpv. 2 CO).

8. In merito al riconoscimento

all'istante di una somma a titolo di indennità va rilevato che, contrariamente

a quanto preteso dalla ricorrente, anche la parte non patrocinata da un legale

ha diritto a un'indennità, segnatamente volta a compensare almeno gli inconvenienti

e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, ad art. 150, m. 10; DTF 113 Ib 353). In ogni caso, visto l'esito delle

lite, in concreto non si aggiudicano indennità mentre le spese giudiziarie seguono

la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), che per entrambe le sedi può essere

suddivisa in ragione di metà ciascuna.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione 15 gennaio 2004 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 5

gennaio 2004 del Giudice di pace

del circolo di Vezia è annullata

e sostituita dal seguente

giudicato:

1.

L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________

è condannata a pagare a __________

la somma di fr. 270.- oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2003.

2. Limitatamente a quest’importo

è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. 977704 dell’UE

di Lugano

3. La tassa di giustizia e

le spese di questa sede, ammontanti

come a bolletta

rispettivamente a fr. 70.- e a fr. 20.-, da

anticipare dalla parte

istante, rimangono a suo carico in

ragione di 1/2 mentre per

l'altra metà sono poste a carico della

convenuta. Non si

assegnano ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 30.–

fr. 130.–

già

anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per ½ mentre per l'altra

metà sono poste a carico della controparte. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione:

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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