16.2004.7
decorazione di vetrina - qualifica giuridica - appalto o mandato - carattere oneroso della prestazione in ogni caso
23 novembre 2004Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2004.7
Data decisione, Autorità:
23.11.2004, CCC
Titolo:
decorazione di vetrina - qualifica giuridica - appalto o mandato - carattere oneroso della prestazione in ogni caso
DISPOSIZIONI CIRCA LE PROVE
MERCEDE
OBBLIGO DEL MANDANTE
ONEROSITÀ
art. 2 CC
art. 363 CO
art. 394 CO
Incarto n.
16.2004.7
Lugano
23 novembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15
gennaio 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 5 gennaio 2004 del Giudice di pace del
circolo di Vezia, nella causa civile inappellabile (inc. n. 687-121) promossa
con istanza 24 novembre 2003 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 700.- oltre accessori a titolo
di mercede come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande ridotte a fr.
585.- e parzialmente accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
istanza 24 novembre 2003 __________CO 1ti ha convenuto in giudizio __________ RI
1 per ottenere il pagamento di fr. 700.- a saldo della fattura emessa il 13
giugno 2003 (doc. A). L'importo rivendicato dall'istante corrisponde alla mercede
fatturata per le prestazioni che questa sostiene aver effettuato per conto
della convenuta, dalla quale era stata incaricata nel maggio 2003 di progettare
e allestire la decorazione della vetrina del negozio __________a __________di
cui essa è titolare. Nel corso della procedura l'istante ha ridotto la sua
pretesa a fr. 585.- a dipendenza dell'acquisto di un paio di pantaloni del
valore di fr. 115.- presso la convenuta. Dal canto suo quest'ultima si è opposta
alla pretesa avversaria contestando di aver conferito un qualsiasi incarico
all'istante, che si è lei stessa offerta di realizzare la vetrina senza mai
indicare che si trattasse di lavoro soggetto a remunerazione. L'unica
remunerazione discussa era semmai il rimborso delle spese vive.
2. Con sentenza 5 gennaio 2004 il Giudice di pace, dopo avere
qualificato di appalto il rapporto contrattuale venuto in essere tra le parti,
ha riconosciuto all'istante l'importo di fr. 150.- per le spese sostenute e
ammesse dalla convenuta, mentre ha ridotto l'onorario fatturato dall'istante a
fr. 400.-, importo al quale è giunto in via equitativa valutando in dieci ore
l'attività svolta dall'istante per un costo orario di fr. 40.-, da lui ritenuto
adeguato alla formazione dell'istante a quel tempo studentessa. Da questa
mercede di fr. 550.- il primo giudice ha dedotto la somma di fr. 115.- riconosciuti
dall'istante per l'acquisto di un paio di pantaloni effettuato presso la
convenuta; da qui il parziale accoglimento dell'istanza per fr. 435.- oltre
interessi del 5% dal 1° luglio 2003, importo per il quale ha pure pronunciato
il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di
Lugano.
3. Con
il presente tempestivo gravame __________RI 1è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale ritenendo provata la conclusione di un contratto di appalto a
titolo oneroso anziché di un mandato a titolo gratuito. Contestato è pure il riconoscimento
all'istante di fr. 150.- a titolo di spese e fr. 400.- a titolo di onorario,
non avendo questa comprovato queste sue pretese. Da ultimo la ricorrente
contesta il riconoscimento all’istante di un’indennità a titolo di ripetibili
siccome non patrocinata da un legale.
Con
osservazioni 23 febbraio 2004 la controparte ha ribadito la propria versione
dei fatti ritenendo accettabile la sentenza impugnata.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60
consid. 5a).
5. La
ricorrente contesta la qualifica giuridica attribuita dal primo giudice al
rapporto venuto in essere tra le parti, non trattandosi di un contratto di
appalto ma semmai di un mandato di natura gratuita. Contrariamente a quanto
preteso dalla ricorrente, la qualifica attribuita al negozio giuridico
perfezionatosi tra le parti non è determinante. Infatti, mentre la natura
onerosa dell'appalto è insita nella definizione stessa del contratto (art. 363
CO, Chaix, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 3 ad art. 363
CO), anche per quanto attiene al mandato oggi non esiste più la presunzione
della gratuità delle prestazioni del mandatario (art. 394 cpv. 3 CO), il mandato
essendo attualmente considerato un contratto a carattere oneroso (Werro,
Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, ad art. 394 CO, n. 14 e 18;
Fellmann, Berner Kommentar, 1992, ad art. 394 CO, n. 366 e 388). L'onerosità
del mandato costituisce infatti la regola (Werro, op. cit., ad art. 394 CO, n.
18) e la gratuità l'eccezione (Werro, op. cit., ad art. 394 CO, n. 38). In
altre parole se, secondo le circostanze, la prestazione fornita avviene di
regola a titolo oneroso, la conclusione di un accordo circa la sua
remunerazione è presunta, di modo che spetta alla parte che contesta il
carattere oneroso della prestazione provare che i servizi resi lo sono stati a
titolo gratuito (Werro, op. cit., ad art. 394 CO, n. 40). In quest'ottica
incombeva quindi alla convenuta provare che l'attività svolta dall'istante e
concretizzatasi nella decorazione della vetrina del suo negozio, non era
soggetta a remunerazione. Sennonché, come correttamente concluso dal Giudice di
pace, dalle risultanze istruttorie non emerge nulla in tal senso, non avendo la
convenuta indicato nessun motivo per il quale l'istante avrebbe dovuto ideare e
realizzare la decorazione della vetrina del suo negozio gratuitamente o tutt'al
più con il solo rimborso delle spese vive, anche perché l'attività
dell'istante, di formazione grafica pubblicitaria, è notoriamente di natura
onerosa. D'altro canto la convenuta medesima, nel suo scritto 16 giugno 2003,
non contesta il carattere oneroso delle prestazioni dell'istante alla quale
offre la somma di fr. 235.-, bensì la poca chiarezza della fattura inviatale
siccome non dettagliata (cfr. doc. B).
6.
Dovendosi quindi confermare il giudizio
impugnato nella misura in cui conclude al carattere oneroso delle prestazioni
dell'istante, rimane da verificare l'ulteriore censura ricorsuale secondo la
quale il primo giudice avrebbe arbitrariamente riconosciuto all'istante un
onorario di fr. 400.- e fr. 150.- a titolo di spese vive. Per quanto attiene a
quest'ultima contestazione, la stessa è irricevibile siccome sollevata per la
prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la
convenuta non avendo contestato dinanzi al primo giudice la posta relativa alle
spese. In merito all'onorario fatturato dall’istante, va rilevato che il calcolo
effettuato dal primo giudice, che ha ridotto il medesimo a fr. 400.- anziché i
rivendicati fr. 550.-, non può essere condiviso poiché la soluzione equitativa
adottata dal primo giudice è permessa solo nell'ambito dell'art. 4 CC come
norma d'eccezione alla regola generale dell'art. 1 CC (cfr. Meier-Hayoz, in
Berner Kommentar, 1966, ad art. 4 CC, n. 16 segg.), eventualità che nel caso
concreto non è data. Nel caso di specie incombeva infatti all’istante l’onere
di provare l'ammontare della propria pretesa (art. 8 CC). Tale dimostrazione-
può essere fornita con uno qualsiasi dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura
civile, o anche per mezzo dell'ammissione totale o parziale della pretesa da
parte del committente nel corso della causa, oppure nella fase preprocessuale. A
questo proposito, la giurisprudenza della Seconda Camera civile, in
applicazione del principio dell'affidamento (art. 2 CC), attribuisce valore
probatorio -nel senso di un'implicita, sostanziale ammissione della pretesa per
mercedi- al comportamento di quel committente che nella fase preprocessuale non
adduce sostanziali contestazioni della fatturazione dell'artigiano, o addirittura
ne utilizza i conteggi quale base per le sue limitate rettifiche, salvo poi
esigere durante la causa che egli dimostri il compimento e il valore di ogni e
qualsiasi sua prestazione (II CCA 18 maggio 2000 in re M. & B. c/C.). Nella
fattispecie ciò significa, nell’ottica dei principi sopra menzionati, che la mercede
dell’istante deve ritenersi provata perlomeno nella misura dei 235.-
riconosciuti dalla convenuta sia nella fase preprocessuale (cfr. suo scritto 16
giugno 2003, doc. B), che, per sua stessa ammissione, nella fase processuale
(cfr. ricorso p.to 1), ragione per la quale l’onorario dell’istante deve essere
riconosciuto limitatamente a quest’importo di fr. 235.- oltre a fr. 150.- per
le spese vive, per un totale di fr. 385.-, importo dal quale deve essere
dedotta la somma di fr. 115.- riconosciuta dall'istante per l'acquisto di un
paio di pantaloni presso la convenuta.
7. Alla luce di quanto sopra esposto,
il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato là dove il
Giudice di pace si è pronunciato in via equitativa sull’onorario rivendicato
dall’istante, deve essere parzialmente accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo
Fatti
i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia
da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza
limitatamente all'importo di fr. 270.- oltre interessi del 5% dal 1° luglio
2003 (art. 102 cpv. 2 CO).
8. In merito al riconoscimento
all'istante di una somma a titolo di indennità va rilevato che, contrariamente
a quanto preteso dalla ricorrente, anche la parte non patrocinata da un legale
ha diritto a un'indennità, segnatamente volta a compensare almeno gli inconvenienti
e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 150, m. 10; DTF 113 Ib 353). In ogni caso, visto l'esito delle
lite, in concreto non si aggiudicano indennità mentre le spese giudiziarie seguono
la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), che per entrambe le sedi può essere
suddivisa in ragione di metà ciascuna.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 15 gennaio 2004 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 5
gennaio 2004 del Giudice di pace
del circolo di Vezia è annullata
e sostituita dal seguente
giudicato:
1.
L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________
è condannata a pagare a __________
la somma di fr. 270.- oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2003.
2. Limitatamente a quest’importo
è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. 977704 dell’UE
di Lugano
3. La tassa di giustizia e
le spese di questa sede, ammontanti
come a bolletta
rispettivamente a fr. 70.- e a fr. 20.-, da
anticipare dalla parte
istante, rimangono a suo carico in
ragione di 1/2 mentre per
l'altra metà sono poste a carico della
convenuta. Non si
assegnano ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 30.–
fr. 130.–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per ½ mentre per l'altra
metà sono poste a carico della controparte. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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