16.2004.71
rigetto - tempestività del ricorso- sospensione dei termini di ricorso - ferie esecutive
15 settembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2004.71
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, CCC
Titolo:
rigetto - tempestività del ricorso- sospensione dei termini di ricorso - ferie esecutive
TEMPESTIVITÀ
art. 313bis CPC-TI
art. 331 cpv. 1 CPC-TI
art. 22 cpv. 1 LALEF
art. 23 cpv. 1 LALEF
art. 56 cf. 2 LEF
Incarto n.
16.2004.71
Lugano
15 settembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23
agosto 2004 presentato da
RI1
contro
la sentenza 4 agosto 2004 del Giudice di pace del
circolo di Vezia, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 292)
promossa con istanza 11 maggio 2004 dal
CO1
rappr. dal RA1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domanda
accolta dal giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 11 maggio 2004 il CO1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta
da __________ RI1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatole per
l'incasso di fr. 1'233.- rivendicati a titolo di tasse diverse per l'anno
Considerandi
2000, oltre a fr. 151.35 per interessi di mora;
che
con sentenza 4 agosto 2004 il giudice di pace, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’ente pubblico, ha accolto l'istanza
rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta al PE sopra
menzionato;
che
con atto ricorsuale 23 agosto 2004 __________ RI1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza emanata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10
giorni;
che
trattandosi di una procedura di rigetto dell’opposizione, i termini di ricorso
sono sospesi dalla ferie di diritto federale (art. 23 cpv. 1 LALEF) e non da
quelle di diritto cantonale (dal 15 luglio al 15 agosto, cfr. art. 133 cpv. 1
lett. b CPC; Bauer, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 1998, n. 12 ad art. 56);
che
secondo l’art. 56 cifra 2 LEF le ferie estive vanno dal 15 luglio al 31 luglio
e quindi non concernono la fattispecie in esame;
che
nel caso concreto la decisione querelata è stata spedita il 4 agosto 2004 (cfr.
scritto 26 agosto 2004 del giudice di pace), ragione per la quale al momento
dell’invio del ricorso (24 agosto 2004 come risulta dal timbro postale), il
termine di 10 giorni, pur tenendo conto dell'eventuale giacenza di sette giorni
della raccomandata, era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla
procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1
CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327.
segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 agosto 2004 di __________ RI1
é irricevibile in quanto tardivo.
2.
Le
tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a
carico della ricorrente.
3.
Intimazione a:
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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