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Decisione

16.2004.71

rigetto - tempestività del ricorso- sospensione dei termini di ricorso - ferie esecutive

15 settembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.71

Data decisione, Autorità:

15.09.2004, CCC

Titolo:

rigetto - tempestività del ricorso- sospensione dei termini di ricorso - ferie esecutive

TEMPESTIVITÀ

art. 313bis CPC-TI

art. 331 cpv. 1 CPC-TI

art. 22 cpv. 1 LALEF

art. 23 cpv. 1 LALEF

art. 56 cf. 2 LEF

Incarto n.

16.2004.71

Lugano

15 settembre

2004/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23

agosto 2004 presentato da

RI1

contro

la sentenza 4 agosto 2004 del Giudice di pace del

circolo di Vezia, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 292)

promossa con istanza 11 maggio 2004 dal

CO1

rappr. dal RA1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domanda

accolta dal giudice,

letti

ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con

istanza 11 maggio 2004 il CO1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta

da __________ RI1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatole per

l'incasso di fr. 1'233.- rivendicati a titolo di tasse diverse per l'anno

Considerandi

2000, oltre a fr. 151.35 per interessi di mora;

che

con sentenza 4 agosto 2004 il giudice di pace, accertata la presenza di un valido

titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’ente pubblico, ha accolto l'istanza

rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta al PE sopra

menzionato;

che

con atto ricorsuale 23 agosto 2004 __________ RI1 è insorta contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento;

che

giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una

sentenza emanata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10

giorni;

che

trattandosi di una procedura di rigetto dell’opposizione, i termini di ricorso

sono sospesi dalla ferie di diritto federale (art. 23 cpv. 1 LALEF) e non da

quelle di diritto cantonale (dal 15 luglio al 15 agosto, cfr. art. 133 cpv. 1

lett. b CPC; Bauer, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und

Konkurs, 1998, n. 12 ad art. 56);

che

secondo l’art. 56 cifra 2 LEF le ferie estive vanno dal 15 luglio al 31 luglio

e quindi non concernono la fattispecie in esame;

che

nel caso concreto la decisione querelata è stata spedita il 4 agosto 2004 (cfr.

scritto 26 agosto 2004 del giudice di pace), ragione per la quale al momento

dell’invio del ricorso (24 agosto 2004 come risulta dal timbro postale), il

termine di 10 giorni, pur tenendo conto dell'eventuale giacenza di sette giorni

della raccomandata, era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;

che

alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla

procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1

CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza

notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi

inammissibile o manifestamente infondato;

che

le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art.

327.

segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 23 agosto 2004 di __________ RI1

é irricevibile in quanto tardivo.

2.

Le

tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a

carico della ricorrente.

3.

Intimazione a:

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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