16.2004.72
rappresentanza processuale - legittimazione del rappresentante nelle procedure davanti al giudice di pace - istruzioni da parte di giurista - cntratto d'appalto - carattere oneroso o meno del preventi
12 aprile 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2004.72
Data decisione, Autorità:
12.04.2005, CCC
Titolo:
rappresentanza processuale - legittimazione del rappresentante nelle procedure davanti al giudice di pace - istruzioni da parte di giurista -
cntratto d'appalto - carattere oneroso o meno del preventivo
ESERCIZIO PERSONALE DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE
PROCEDURA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
art. 301 CPC-TI
Incarto n.
16.2004.72
Lugano
12 aprile
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23
agosto 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 30 luglio 2004 del Giudice di pace del
circolo della Verzasca nella causa civile inappellabile (inc. n. 5/2004)
promossa con istanza 29 aprile 2004 da
CO 1
rappr. dalla RA
1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 610.- come pure il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. 638278
dell'UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
istanza 29 aprile 2004 la ditta CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al giudice di pace
del circolo della Verzasca per ottenere il pagamento di fr. 610.- oltre
accessori. Tale importo corrisponde a quanto fatturato il 26 gennaio 2004 (fr.
500.-) per l'allestimento di un preventivo richiesto dal convenuto per la posa
di un'antenna satellitare, relativo alle prestazioni di ricerca del segnale satellitare
effettuate il 16 gennaio e 24 aprile 2003 e che secondo gli accordi, e come
risulta espressamente dall'offerta 6 novembre 2003, sarebbero state fatturate
al convenuto qualora questi non avesse commissionato l'esecuzione dell'impianto,
come di fatto avvenuto. Gli ulteriori fr. 110.- corrispondono alle spese del precetto
esecutivo e a un'indennità richiesta sulla base dell'art. 41 CO. Il convenuto
si è opposto alla pretesa avversaria non avendo firmato nessun rapporto di
lavoro e non avendo peraltro mai ricevuto il risultato delle misurazioni che
l'istante pretende aver eseguito.
2. Con
sentenza 30 luglio 2004 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, rilevando che
al momento dell'allestimento del preventivo il convenuto sarebbe stato informato
che in caso di mancata esecuzione dell'impianto satellitare le relative spese
gli sarebbero state addebitate.
3. Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente eccepisce innanzi tutto la carenza di legittimazione alla
rappresentanza processuale da parte di RA 1 per conto della quale sarebbe
comparso all'udienza di discussione dell'istanza un giurista o comunque una
persona istruita da un giurista alle dipendenze della stessa. Nel merito egli
rimprovera al giudice di pace di aver accolto la pretesa dell'istante sebbene dottrina
e giurisprudenza riconoscano il principio della gratuità del preventivo salvo
diversa pattuizione in concreto non avvenuta. Egli si duole inoltre dell'accoglimento
della pretesa di parte istante nonostante l'importo fatturato sia eccessivo
rispetto alle prestazioni effettivamente effettuate e delle quali egli non ha peraltro
ottenuto nessun riscontro, e nonostante l'importo di fr. 60.- rivendicato a
titolo di risarcimento danni sia del tutto privo di fondamento.
Le
osservazioni 17 settembre 2004 allestite da RA 1 per conto dell'istante, salvo un'attestazione
di cui si dirà in seguito, devono essere estromesse dall'incarto difettando questa
della legittimazione alla rappresentanza processuale dinanzi a questa Camera,
la vertenza che oppone le parti non rientrando in quelle previste dall'art. 64a
CPC.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. L'eccezione
di carenza di legittimazione del rappresentante dell'istante, sollevata per la
prima volta in questa sede, è destituita di fondamento. Per le cause di competenza
del giudice di pace è infatti riconosciuta la rappresentanza processuale alle
persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria
chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), sicché dinanzi al giudice di pace
la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali
del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso
essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo e di persone in
possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC). Avendo
RA 1 espressamente escluso la presenza di giuristi alle sue dipendenze e a
maggior ragione all'udienza di discussione dell'istanza (cfr. ad. 1.2
osservazioni 17 settembre 2004 estromesse per il resto dagli atti di causa), la
questione non merita ulteriore approfondimento anche perché l'art. 301 CPC vieta
al giurista di partecipare alle udienze e di allestire gli allegati scritti ma
non alla parte di farsi aiutare e consigliare da un giurista (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., ad art. 301, m. 8).
6. Per quanto attiene al merito, ovvero all'applicazione del principio
secondo cui salvo accordi contrari i costi delle trattative preliminari devono
di massima essere assunti dall'appaltatore anche se non gli vengono assegnati i
successivi lavori (DTF 119 II 40; Rep. 1987, 211; Recht 1994, 188), va rilevato
che il ricorrente propone per la prima volta in questa sede la contestazione secondo
la quale l'istante non avrebbe mai accennato al carattere oneroso delle proprie
prestazioni in relazione all'allestimento dell'offerta per la posa di un
impianto satellitare. Simile contestazione, che il
convenuto non ha mai sollevato dinanzi al primo giudice e tantomeno negli
scritti dallo stesso indirizzati all'istante, non può essere considerata poiché
l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di addurre in questa
sede nuovi fatti, prove o eccezioni che non fossero già stati sollevati in
prima sede. Se, effettivamente, tra le parti non fosse mai stato pattuito il
carattere oneroso dell'allestimento del preventivo, non si capisce per quale
motivo il convenuto nel suo scritto 11 novembre 2003 non abbia contestato il
contenuto dell'offerta 6 novembre 2003 là dove l'istante ha espressamente
indicato che in caso di mancata esecuzione dell'impianto verranno fatturate
le spese per la ricerca del punto di ubicazione dell'antenna. Neppure al ricevimento
della fattura 26 gennaio 2004 il convenuto ha accennato alla pretesa gratuità
del preventivo e tantomeno lo ha fatto durante l'udienza del 9 luglio 2004. Ne
discende che non avendo il convenuto mai contestato il principio del carattere
oneroso delle prestazioni eseguite dall'istante in vista dell'allestimento del
preventivo, l'odierna contestazione è irricevibile siccome tardiva (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 321, m. 20). Per gli stessi motivi, ossia perché mai sollevata
in precedenza, è irricevibile la contestazione circa l'ammontare della pretesa
avversaria (sia con riferimento al carattere sproporzionato della mercede di
fr. 500.- e alla mancata esecuzione di tutte le prestazioni fatturate, che all'infondatezza
della pretesa di fr. 60.- fatta valere a titolo di indennità ai sensi dell'art.
41 CO), importi che il convenuto non ha mai contestato dinanzi al giudice di
pace (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 321, m. 26).
7. Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto.
Tasse e
spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC) mentre alla parte istante non
vengono assegnate ripetibili a dipendenza della carenza di legittimazione del
rappresentante che ha allestito l'allegato di osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 23 agosto 2004 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 70.-
b) spese fr.
30.
-
fr.
100.
-
già anticipati
dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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