16.2004.78
carta di credito aziendale - nullità della clausola che prevede la solidarietà del lavoratore - nullità opponibile ai terzi
19 maggio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2004.78
Data decisione, Autorità:
19.05.2005, CCC
Titolo:
carta di credito aziendale - nullità della clausola che prevede la solidarietà del lavoratore - nullità opponibile ai terzi
ASSUNZIONE CUMULATIVA DI DEBITO
art. 327a CO
art. 327a cpv. 3 CO
Incarto n.
16.2004.78
Lugano
19 maggio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 20 settembre 2004
presentato da
RI 1
contro
la sentenza 13 settembre 2004 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2004.31) promossa con istanza 13 luglio 2004 da
CO 1
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’137.55 oltre interessi e il rigetto
in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF
di Mendrisio, domande accolte dal giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 13 luglio 2004 __________,
agendo in virtù di una cessione di credito sottoscritta il 3 dicembre 2003
dalla società ________________________________________. di __________, alla
quale __________ SA di __________ aveva chiesto, il 4 settembre 2002, il
rilascio di una carta di credito aziendale, ha convenuto RI 1 RI 1, dipendente
della __________, davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per
ottenere il pagamento di fr. 3’137.55 oltre accessori, rivendicati a saldo
dello scoperto per l’utilizzo della menzionata carta di credito;
che
con sentenza 13 settembre 2004 il Segretario assessore, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione prodotta e
alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato
all’udienza, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravameRI 1 è insorto contro il predetto giudizio;
egli contesta la pretesa avversaria avendo disdetto il contratto sottoscritto
con l'istante e non ritenendosi quindi responsabile del successivo utilizzo
della carta di credito rilasciata da quest'ultima;
che la
documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere
estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta
alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
come espressamente riconosciuto dall'istante, la carta di credito di cui era
titolare il convenuto era stata richiesta dalla sua datrice di lavoro, __________
__________, dovendo essere utilizzata dal dipendente nell’ambito delle proprie
mansioni professionali e meglio per la copertura spese viaggio, pasti fuori
domicilio (cfr. istanza);
che
sottoscrivendo la domanda di rilascio della carta di credito aziendale, il convenuto
ha accettato di costituirsi debitore solidale con la sua datrice di lavoro per
ogni debito risultante dall’uso della stessa (cfr. art. 16 delle condizioni
generali, doc. C);
che
simile clausola, con la quale si rende responsabile per lo scoperto risultante
dall'utilizzo di una carta aziendale non solo l'azienda ma anche il suo
dipendente, rappresenta un'assunzione cumulativa di debito, istituto non
esplicitamente regolato dal codice delle obbligazioni per mezzo del quale il
terzo promette al creditore di assumersi il debito del debitore precedente ma
senza avere l’intenzione di liberarlo (Rep. 1997, 192), così che l’assuntore
risponde in via solidale con il debitore precedente e diviene lui stesso
debitore principale (art. 143 CO; DTF 124 III 305; 111 II 284);
che
l’assunzione solidale da parte del dipendente dell'impegno di pagamento delle
spese derivanti dall’uso della carta aziendale, costituisce in sostanza una
garanzia da parte sua di impegni di spettanza del datore di lavoro (Rep. 1997,
192);
che
scopo di questa clausola di responsabilità solidale è infatti quello di poter pretendere
dal lavoratore l'importo dovuto qualora la titolare della carta principale sia
insolvente, come è il caso in concreto la datrice di lavoro del convenuto
essendo stata posta in liquidazione;
che in simile evenienza il
dipendente non ha più la possibilità di ottenere dalla datrice di lavoro il
rimborso dell'importo pagato, di modo che la clausola di responsabilità
solidale viene in pratica a corrispondere all'assunzione dei costi necessari
all'esecuzione del lavoro;
che questa clausola di
responsabilità solidale è nulla siccome contraria all'art. 327a cpv. 3 CO che
sanziona ogni accordo per il quale il lavoratore abbia a
sopportare interamente o in parte le spese necessarie all’esecuzione del lavoro
(Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5a ed., 1993, n. 9 ad art. 327a CO);
che
la nullità della clausola n. 16 delle condizioni generali
dell'istante (cfr. doc. C), può essere opposta anche a quest'ultima (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n.
3.2 ad art. 327a CO; DTF 124 III 305), ragione per la quale la stessa non può
pretendere dal convenuto il pagamento degli scoperti sull'utilizzo della carta
aziendale rilasciata alla sua datrice di lavoro, anche perché dalle ricevute
prodotte dall'istante (doc. G) si evince che le stesse non sono state
sottoscritte dal convenuto per cui è verosimile che la carta aziendale sia
stata utilizzata da un altro dipendente della __________;
che
alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione
del diritto sostanziale, deve essere annullata;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la
conseguente reiezione dell'istanza;
che
le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre per la prima sede
non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto che non ha partecipato all'udienza
di discussione dell'istanza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
Fatti
I. Il
ricorso per cassazione 20 settembre 2004 di __________RI 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 settembre 2004 del Segretario assessore della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza
è respinta.
2. La tassa di giustizia
di fr. 200.- e le spese, da anticipare da CO 1, rimangono a suo carico. Non si
assegnano ripetibili.
Considerandi
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, sono poste a carico di
CO 1 la quale rifonderà al ricorrente fr. 50.- a valere quale indennità per
questa sede.
III. Intimazione:
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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