16.2004.79
rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza come titolo esecutivo - estinzione del debito - modo di proporre l'eccezione di compensazione - tassa di giustizia conforme alla tariffa - indennità a pa
20 dicembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2004.79
Data decisione, Autorità:
20.12.2004, CCC
Titolo:
rigetto definitivo dell'opposizione - sentenza come titolo esecutivo - estinzione del debito - modo di proporre l'eccezione di compensazione - tassa di giustizia conforme alla tariffa - indennità a parte non patrocinata
COMPENSAZIONE
PAGAMENTO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TASSA DI GIUSTIZIA
art. 120 cpv. 1 CO
art. 20 cpv. 2 LALEF
art. 48 OTLEF
Incarto n.
16.2004.79
Lugano
20 dicembre
2004/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 settembre 2004 presentato da
RI 1 e
RI 2
(patr. dall'avv. RA 1)
contro
la sentenza 8 settembre 2004 del Giudice di pace del circolo del
Gambarogno, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 63/Def/4)
promossa con istanza 24 giugno 2004 da
CO 1 e
CO 2 e
CO 3
con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dai convenuti al PE n. __________ dell'UEF di
Locarno, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 24 giugno 2004 __________ __________ e __________ LCO 2 hanno
chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ RI
1 con __________ RI 2 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno loro notificato
per l'incasso di fr. 1'050.– oltre accessori rivendicati a saldo delle tasse,
spese e ripetibili riconosciute agli istanti con sentenza 16 luglio 2003 (doc.
B) e decreto esecutivo 15 aprile 2004 della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna (doc. C), decisioni passate in giudicato e prodotte a valere
quale titolo esecutivo;
che
con sentenza 8 settembre 2004 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dagli istanti, ha accolto
la loro domanda di rigetto limitatamente all'importo di fr. 800.–, avendo i
convenuti pagato, il 1° luglio 2004, fr. 250.–;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 23 settembre 2004,
__________
RI 1 e __________ RI 2 sono insorti contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC; i ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non
ammettendo l'eccezione di compensazione da loro sollevata, e contestano inoltre
il riconoscimento agli istanti di un'indennità, nonché l'ammontare della tassa
di giustizia posta a loro carico;
con
osservazioni 10 ottobre 2004 __________ CO 3 ha postulato la reiezione del
ricorso;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede
tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere
esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che
quest'esame tende ad accertare l’identità tra il titolo indicato nel precetto e
la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, ciò che comprende la
verifica della regolarità e autenticità della forma del titolo, la regolarità
della sua intimazione e la sua forza di cosa giudicata;
che
mentre non è in discussione la qualifica di titolo esecutivo della sentenza 16
luglio 2003 (doc. B) e del decreto esecutivo 15 aprile 2004 (doc. C) così come
l'esigibilità del credito posto in esecuzione che si riferisce al saldo dovuto
dai convenuti per le tasse, spese e ripetibili riconosciute agli istanti (sul
totale di fr. 1'779.65 i convenuti hanno infatti pagato fr. 729.65),
controverso è il fatto di sapere se i convenuti abbiano o meno provato di aver
estinto il loro debito (art. 81 cpv. 1 LEF);
che
nell'ambito di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione,
l’eccezione di estinzione del debito non deve essere semplicemente resa
verosimile, ma deve essere provata con documenti che siano idonei a provare
l'esistenza della contropretesa, ossia una sentenza esecutiva ai sensi
dell'art. 81 cpv. 1 LEF oppure un riconoscimento incondizionato da parte della
controparte attestante una pretesa creditoria liquida e indiscutibile (“mit
völlig eindeutigen Urkunden” cfr. DTF 115 III 100 cons. 4, con rif.);
che
trattandosi dell'eccezione di estinzione del debito per compensazione,
l'escusso deve portare la prova dell'insieme dei presupposti per la compensazione:
reciprocità dei crediti da compensare, esigibilità del credito compensante e
diritto di azione, esecutorietà del credito da compensare e identità di natura
dei crediti in questione (D. Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 81; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, 2000, p. 239);
che
nel caso di specie, a prescindere dalla ricevibilità dell'eccezione di compensazione,
che i convenuti hanno sollevato con scritto 16 luglio 2004 – contravvenendo
così all'art. 20 cpv. 2 LALEF secondo il quale è all’udienza di contraddittorio
e solo in quella sede, non prima e non dopo, che le parti devono esporre
verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito
ed è in quell’occasione che esse devono produrre, sotto pena di perenzione, i
documenti che suffragano le rispettive ragioni (Cocchi / Trezzini, CPC–TI, ad
art. 20 LALEF, m. 5 e 6), ritenuto che le allegazioni e contestazioni proposte
in altra sede non possono essere prese in considerazione – la stessa è, in
quanto tale, infondata;
che
infatti, la sentenza sulla quale i convenuti basano il loro credito di fr. 800.–
a titolo di ripetibili, concerne una vertenza che opponeva i convenuti al solo __________
CO 3 (cfr. sentenza 10 febbraio 2004 del Consiglio di Stato);
che
pertanto non vi è reciprocità dei crediti ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 CO, la
quale è data quando nell'ambito di due obbligazioni la posizione dei creditori
e dei debitori deve essere ripartita fra due persone, in modo tale che ognuna
di esse sia contemporaneamente creditrice dell'una e debitrice dell'altra
obbligazione (Aepli, in Zürcher Kommentar, 1991, n. 21 ad art. 120 CO), ciò che
non si avvera nel caso di specie poiché debitore dell'importo posto in
compensazione è solamente __________ CO 3 mentre titolare del credito posto in
esecuzione sono, oltre al medesimo, anche __________ e __________ CO 1;
che
di conseguenza la sentenza impugnata, che correttamente non ha ammesso la
compensazione con il credito di fr. 800.– fatto valere irritualmente dai
convenuti, non può essere censurata;
che
neppure può essere censurata la ripartizione delle spese effettuata dal primo
giudice, ritenuto che l'importo di fr. 250.– è stato pagato dai convenuti dopo
l'inoltro dell'istanza, di modo che la loro acquiescenza vale quale soccombenza
(Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 352, m. 12);
che
in merito al riconoscimento alla parte istante di una somma a titolo di
indennità va rilevato che, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti,
anche la parte non patrocinata da un legale ha diritto a un'indennità,
segnatamente volta a compensare almeno gli inconvenienti e il dispendio di
tempo ingiustamente causatole dal processo (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
150, m. 10; DTF 113 Ib 353);
che
da ultimo non può neppure essere censurata la tassa di giustizia fissata dal primo
giudice poiché, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti la stessa
rientra nei limiti massimi previsti dall'art. 48 OTLEF e non è quindi
arbitraria (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148, m. 51);
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo
di cassazione invocato, deve essere respinto;
che
le spese seguono la soccombenza mentre non si assegnano ripetibili alla parte
istante ritenuto che l'allegato di osservazioni è stato sottoscritto unicamente
da __________ CO 3.
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 21 settembre 2004 di __________ RI 1 e __________ RI 2 è
respinto.
2. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipati
dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido. Non si assegnano ripetibili
per questa sede.
3. Intimazione:
Considerandi
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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