16.2004.8
locazione - diritto di essere sentito - obbligo di motivazione della sentenza - rinvio per nuovo giudizio
29 ottobre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2004.8
Data decisione, Autorità:
29.10.2004, CCC
Titolo:
locazione - diritto di essere sentito - obbligo di motivazione della sentenza - rinvio per nuovo giudizio
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
art. 285 cpv. 2 let. e CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2004.8
Lugano
29 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29
gennaio 2004 presentato da
RI 1
rappr. dall'RA 1
contro
la sentenza 19 gennaio 2004 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, nella procedura in materia di contratto di locazione
(inc. n. LA.2002.00118) promossa con istanza 2 settembre 2002 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'991.80 a titolo di pigioni
scadute e spese telefoniche come pure il rigetto dell'opposizione interposta
dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il 28
aprile 2000 la CO 1 e la RI 1 hanno sottoscritto un contratto di sublocazione
in virtù del quale la prima, nella sua qualità di conduttrice principale,
metteva a disposizione della seconda un locale adibito a ufficio al primo piano
dello stabile __________ a __________ di proprietà della __________ (doc. B);
che il
canone di locazione mensile ammontava a fr. 550.- per il 2000 e il 2001, mentre
dal 2002 lo stesso è stato aumentato, conformemente a quanto pattuito dalle parti,
a fr. 551.65 mensili (doc. C), oltre a fr. 10.- mensili per l'uso del
centralino telefonico e il costo delle conversazioni telefoniche secondo quanto
sarebbe stato fatturato trimestralmente dalla __________ (cfr. doc. D);
che con
istanza 2 settembre 2002 la CO 1, dopo aver inutilmente adito l'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di __________ dinanzi al quale la RI 1 non
è comparsa (cfr. verbale 2 settembre 2002 Ufficio di conciliazione), ha
convenuto quest'ultima dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano sezione 4,
per ottenere il pagamento di fr. 3'991.80 corrispondenti alle pigioni rivendicate
per i mesi da gennaio a giugno 2002 oltre a fr. 121.90 a titolo di spese telefoniche;
che la
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria opponendo in compensazione un
proprio credito di fr. 5'000.- corrispondente al contributo annuo di sostegno
che l'istante le ha sempre devoluto e che nel 2001 non ha versato;
che con
sentenza 19 gennaio 2004 il Pretore ha parzialmente accoglimento l'istanza
condannando la convenuta al pagamento di fr. 4'130.10 oltre al rigetto
dell'opposizione da questa interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
che con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 4 febbraio 2004, la RI 1 è insorta contro il predetto giudizio, eccependo
innanzi tutto la nullità della sentenza per carente motivazione, nel merito rimprovera
al Pretore di aver respinto la pretesa di compensazione da lei opposta al
credito rivendicato;
che con
osservazioni 20 febbraio 2004 Clinica al Parco SA postula la reiezione del
ricorso;
che giusta
l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del giudice di pace o del pretore può
essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le
proprie ragioni;
che il
diritto di essere sentito non comprende solo il diritto alla parola e la possibilità
di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla
controparte, ma anche l’obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione,
motivando la propria decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 10 e
12);
che l'obbligo
di motivazione della sentenza è peraltro espressamente previsto all'art. 285
cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC) secondo il
quale è nulla la sentenza che non contiene i motivi di fatto e di diritto che
hanno indotto il giudice a determinarsi un certo modo;
che per
non incorrere in questa sanzione il giudice deve spiegare, ancorché succintamente,
perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una parte piuttosto
che all'altra
(Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 285, m. 2);
che
nel caso concreto il Pretore non ha preso posizione sull’eccezione di compensazione
sollevata dalla convenuta, omettendo di fornire una qualsiasi indicazione circa
Fatti
i motivi che l'hanno indotto a decidere in questo senso;
che
pertanto la sentenza dedotta in cassazione, che non fornisce nessuna spiegazione
circa le ragioni che hanno determinato il giudice a dar credito alla tesi di
parte istante e non a quella di parte convenuta, risulta priva di valida
motivazione;
che
in considerazione del limitato potere di cognizione di questa Camera e al fine
di garantire alla parti il doppio grado di giurisdizione, si impone il rinvio
degli atti al primo giudice affinché abbia ad esprimersi sull'eccezione
sollevata dalla convenuta (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 332, m. 1);
che
l'incarto deve pertanto essere ritornato al Pretore per un nuovo giudizio;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 29 gennaio 2004 della RI 1 è accolto.
Di
conseguenza è accerta la nullità della sentenza 19 gennaio 2004 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4.
Considerandi
2.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi
fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico della
controparte la quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di indennità
per questa sede.
3.
Intimazione:
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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