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Decisione

16.2004.8

locazione - diritto di essere sentito - obbligo di motivazione della sentenza - rinvio per nuovo giudizio

29 ottobre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che l'hanno indotto a decidere in questo senso;

che

pertanto la sentenza dedotta in cassazione, che non fornisce nessuna spiegazione

circa le ragioni che hanno determinato il giudice a dar credito alla tesi di

parte istante e non a quella di parte convenuta, risulta priva di valida

motivazione;

che

in considerazione del limitato potere di cognizione di questa Camera e al fine

di garantire alla parti il doppio grado di giurisdizione, si impone il rinvio

degli atti al primo giudice affinché abbia ad esprimersi sull'eccezione

sollevata dalla convenuta (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 332, m. 1);

che

l'incarto deve pertanto essere ritornato al Pretore per un nuovo giudizio;

che

tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 29 gennaio 2004 della RI 1 è accolto.

Di

conseguenza è accerta la nullità della sentenza 19 gennaio 2004 del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 4.

Considerandi

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi

fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico della

controparte la quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di indennità

per questa sede.

3.

Intimazione:

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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