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16.2004.80

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11 luglio 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

16.2004.80

Data decisione, Autorità:

11.07.2005, CCC

Titolo:

carta di credito aziendale - competenza territoriale - validità proroga di foro contenuta nella CG - contratto di carta di credito non rientra nelle vertenze tra consumatori finali - mancata contestazione conteggi VISA equivale alla loro approvazione

CARTA DI CREDITO

PROROGA DI FORO

art. 8 CC

art. 226m CO

art. 30 cpv. 2 COST

art. 31sexies COST

art. 59 COST

art. 327 let. a CPC-TI

art. 418a CPC-TI

art. 39 LFORO

Incarto n.

16.2004.80

Lugano

11 luglio

2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22

settembre 2004 presentato da

RI 1

patr. dallo PA 1

contro

la

sentenza 1° settembre 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.155)

promossa con istanza 29 aprile 2003 da

CO 1

con la

quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’638.60 oltre accessori e il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________

dell’UE di Walchwil, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 29 aprile 2003 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr.

3’638.60 oltre accessori, rivendicati a saldo dello scoperto per l'utilizzo

della carta VISA Gold n. __________ di cui egli era titolare. Il convenuto si è

opposto alla pretesa eccependo innanzi tutto la validità della clausola di

proroga di foro di cui all'art. 7 delle Condizioni generali per la carta di

credito, ovvero la competenza territoriale della Pretura di Lugano, a suo dire non

data, trattandosi di una vertenza derivante da un contratto tra consumatore

finale e fornitore e per la quale l'art. 22 cpv. 1 lett. b Lforo stabilisce la

competenza del giudice del domicilio del convenuto. Egli, con riferimento al

tipo di vertenza che oppone le parti, ha eccepito inoltre la mancata

conciliazione dinanzi all'apposito Ufficio di conciliazione ai sensi dell'art.

418a CPC. Nel merito egli ha riconosciuto la pretesa limitatamente

all'importo di fr. 1'086.40, contestando la differenza poiché riferita a spese

erroneamente addebitategli dall'istante, con particolare riferimento a quelle

successive al 21 aprile 2001, data per la quale egli ha disdetto il contratto restituendo

all'istituto la carta di credito.

Considerandi

2.

Con

sentenza 1° settembre 2004 il Segretario assessore, accertata la sua competenza

territoriale e respinta l'eccezione sollevata dal convenuto secondo la quale l'istante

avrebbe dovuto preventivamente adire l'Ufficio di conciliazione, ha integralmente

accolto l’istanza ritenendo tardive e infondate le contestazioni del convenuto

circa gli importi addebitatigli dall'istante.

3.

Con

il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g)

dell'art. 327 CPC. Il ricorrente ripropone le proprie contestazioni in merito

alla carenza di competenza territoriale del giudice adito, e alla mancata conciliazione

dinanzi all'apposito Ufficio di conciliazione. Per quanto attiene al merito egli

rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, accogliendo

integralmente le pretese di parte istante, in specie quelle riferite agli

addebiti successivi al 21 aprile 2001, nonostante quest'ultima non abbia contestata

la validità della disdetta dallo stesso notificata quel giorno medesimo e non

abbia neppure provato di avergli inviato tutti i conteggi sui quali basa le sue

pretese. In questa sede ricorsuale il ricorrente riconosce la pretesa

avversaria limitatamente all'importo di fr. 1'843.25.

Con

osservazioni 8 novembre 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.

4.

Il ricorrente contesta innanzi tutto la competenza

territoriale del giudice adito (art. 327 lett. a CPC), ovvero la validità della

clausola di proroga di foro pattuita dalle parti al punto 7 delle condizioni

generali allegate al contratto da loro sottoscritto (doc. B). Secondo l'art. 39

della LForo la validità di una proroga di foro si determina in base al diritto

previgente se il relativo accordo è stato concluso prima del 1° gennaio 2001 - data

di entrata in vigore della legge (Müller/Wirth, Kommentar zum Bundesgesetz über

den Gerichsstand in Zivilsachen, 2001, n. 6 ad art. 39; Kellerhals/von

Werdt/Güngerich, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen,

2001, n. 4 ad art. 39) - ciò che è il caso in concreto, il convenuto avendo

sottoscritto la domanda di rilascio della carta VISA il 16 maggio 1995 (doc. A).

Trattandosi di una vertenza che concerne un convenuto domiciliato in altro

Cantone, la validità della clausola di proroga di foro che gli viene opposta deve

essere verificata alla luce del diritto federale e segnatamente dell'art. 59

vCost. che regolava i conflitti nei rapporti intercantonali (Rep. 1996

n. 77, 1972 p. 312; sentenza del Tribunale federale 4P.220/2004 del 13 dicembre

2004.

e 4P. 135/2002 del 28 novembre 2002; DTF 120 Ia 240 consid. 2, 105 II 11 pag. 15). Questa norma, di contenuto identico all'attuale art. 30 cpv.

2.

Cost., garantiva il foro del domicilio a chi era convenuto in una causa

civile, se la legge non ne prevedeva altri. Anche volendo ammettere, come paventato

dal ricorrente, l'assoggettamento del contratto concluso dalle parti alla Legge federale sul credito al consumo dell'8 ottobre 1993 (Honsell/ Vogt/Wiegand,

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 1996, n. 6 e 7 ad art. 1 LCC; cfr. Guggenheim,

Les contrats de la pratique bancarie suisse, 2000, pag. 281 che esclude l'applicabilità

della LCC alle carte di credito), che al suo art. 7 prevedeva una riserva a

favore delle disposizioni legali che tutelano il consumatore in modo più

rigoroso, contrariamente a quanto da lui preteso, questa riserva a favore

di disposizioni più favorevoli al consumatore non si estende anche all'art. 226

vCO secondo il quale per le contestazioni derivanti da una vendita a pagamento

rateale, il compratore domiciliato in Svizzera non può rinunciare in anticipo

al foro del suo domicilio, ritenuto che il contratto che vincola le parti non rientra

nella definizione della vendita a pagamento rateale (Honsell/Vogt/Wiegand, op.

cit., n. 80 ad art. 226m CO). Nulla impediva quindi alle parti di

designare il tribunale competente per l'evasione di eventuali litigi che le

avrebbero interessate.

Con

riferimento ai requisiti formali di una proroga di foro sottoscritta prima del

1° gennaio 2001, la giurisprudenza esige la forma scritta e l'evidenziazione

della clausola nel contesto del contratto (Spühler/Tenchio/Infanger, Kommentar

zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in

Zivilsachen, 2001, n. 12 ad art. 39; DTF 118 Ia 297). Qualora, come nel caso di

specie, la proroga di foro è contenuta nelle condizioni generali predisposte da

uno dei contraenti (doc. B), il requisito della forma scritta è ossequiato se

il contratto sottoscritto dalle parti contiene un richiamo espresso alle

condizioni generali (Rep. 1994 n. 83), ciò che è il caso in concreto, il

contratto in questione facendo esplicito riferimento alle condizioni generali,

confermando espressamente, prima della firma del contratto, che questi ne ha

preso conoscenza (cfr. doc. A). La clausola di proroga di foro è inoltre evidenziata

in grassetto nel testo delle condizioni generali della carta di credito e il

suo contenuto è chiaro, ciò che è conforme alla giurisprudenza sopra menzionata

che esige l'espressione chiara e in forma scritta della volontà delle parti di

aderire alla clausola attributiva di competenza (sentenza del Tribunale

federale 4C.5/2005 del 13 maggio 2005). La deroga alla garanzia costituzionale

del foro del domicilio è di conseguenza stata validamente accettata dal ricorrente,

donde la competenza della Pretura di Lugano, rispettivamente l'infondatezza

della censura ricorsuale. Altrettanto infondato è l'addebito mosso al primo

giudice di aver violato l'art. 100 CPC per non essersi espresso sull'eccezione

di incompetenza mediante decreto, ritenuto che egli non ha limitato il proprio

giudizio alla verifica di questo presupposto processuale ma si è espresso anche

nel merito, ciò che poteva fare solo mediante una sentenza.

5.

Pure infondata è la censura secondo la quale il primo giudice

avrebbe dovuto dichiarare irricevibile l'istanza non avendo la parte istante

adito il competente Ufficio di conciliazione ai sensi dell'art. 418a

CPC. Scopo di questa normativa, imposta ai Cantoni con l'entrata in vigore

dell’art. 31sexies Cost il 14 giugno 1981, è quello di introdurre una via

semplice e gratuita che permetta al consumatore di far valere le proprie

ragioni prima di affrontare una vertenza giudiziaria. L’individuazione delle

vertenze per le quali è necessario esperire tale procedura di conciliazione dipende

sia dalla natura del rapporto messo in atto dalle parti e nell’ambito del quale

è sorta la lite, sia dal concetto di consumatore finale e fornitore. Su

entrambi i temi la dottrina e la giurisprudenza sono univoche: il contratto

base - sia esso espressamente regolato dal Codice delle obbligazioni o no - può

avere per oggetto la fornitura di merce o di servizi o di entrambe le cose (Rhinow,

Commentaire de la Constitution fédérale, vol. II, n. 92 ad art. 31 sexies), e

deve essere stato concluso tra un consumatore finale, ovvero una persona che ha

acquistato la merce, il capitale o il servizio per soddisfare le sue esigenze

personali o della sua famiglia, escluse quelle dipendenti dalla sua attività

professionale o commerciale, e un fornitore inteso quale persona che offre,

sotto una qualsiasi forma, un bene negoziabile (Rhinow, op. cit., n. 93 ad art.

31sexies). Nella definizione dei contratti tra consumatori finali e fornitori

rientrano quindi unicamente i contratti mediante i quali il fornitore si

impegna, nell'ambito della sua attività professionale, a fornire una

prestazione materiale e/o personale (cfr. SJZ 1989 pag. 16). Nella fattispecie il

contratto di carta di credito concluso dalle parti non rientra in questa definizione

poiché mediante il medesimo la banca non fornisce nessuna prestazione materiale

o personale ma si limita a concedere al titolare della carta la possibilità di

acquistare beni o servizi senza dover utilizzare denaro contante (Giger,

Kreditkartensysteme, 1985, pag. 86, 146, 171). Ne discende che la vertenza che

oppone le parti non rientra tra quelle che devono essere sottoposte alla

preventiva procedura di conciliazione ai sensi dell’art. 418a CPC. La relativa

censura ricorsuale si rileva pertanto infondata.

6.

Giusta

l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I

8.

consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

7.

L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una

circostanza di fatto l’obbligo di provarla. In conseguenza di questa norma

fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive

del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l'esistenza

del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In concreto, a sostegno della sua pretesa relativa a un credito residuo

di sua spettanza pari a fr. 3'638.60, l'istante ha prodotto diversi estratti

conto che il convenuto non ha contestato in forma scritta nel termine di 30

giorni. La mancata contestazione, secondo quanto pattuito contrattualmente

dalle parti, equivale ad approvazione dei conteggi (cfr. clausola n. 4 doc. B),

ciò che di per sé già basterebbe per concludere alla fondatezza della pretesa

di parte istante. Il tema della pretesa mancata ricezione da parte del

convenuto di tutti i conteggi allestiti dall'istante può in concreto rimanere

irrisolto, ritenuto che in ogni caso egli conferma di aver ricevuto il conteggio

6.

settembre 2001 dal quale risulta un saldo a favore dell'istante di fr.

3'708.10, che non è stato contestato nelle debite forme, come ammesso dal ricorrente.

Sugli addebiti successivi al 21 aprile 2001, data per la quale il convenuto ha

notificato la disdetta del contratto (doc. H) - sulla cui validità non torna

conto soffermarsi vista l'irrilevanza della questione ai fini del giudizio - va

rilevato che essi si riferiscono tutti a prestazioni che il convenuto ha

ottenuto da Csi compuserve CH (cfr. conteggio 6 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 6

settembre 2001 prodotti in edizione dall'istante). Il ricorrente non ha

contestato di aver stipulato contratti con questa ditta e in ogni caso non ha

dimostrato di averli disdetti contestualmente alla carta VISA, e ciò nonostante

sia stato in tal senso sollecitato dall'istante (doc. N e P), e nonostante il

chiaro tenore del contratto secondo il quale la carta ha solo la funzione di

mezzo di pagamento senza contanti. La Banca non si assume alcuna responsabilità

per operazioni concluse a fronte della carta ritenuto che per qualsiasi

controversia o reclamo concernente merce o servizi, come pure per esercitare

qualsiasi diritto al riguardo, il Titolare deve pertanto rivolgersi esclusivamente

agli esercenti fermo restando che la sussistenza di tali controversie

non sospende l'obbligo del Titolare di pagare alla Banca i relativi importi

inclusi nell'estratto (cfr. clausola n. 3 doc. B). Ne discende che la

valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal primo giudice, con

particolare riferimento alle prove documentali agli atti che confermano la

fondatezza della pretesa di parte istante anche con riferimento alla richiesta

di pagamento degli interessi di mora suffragata dalla clausola n. 8 delle condizioni

generali di cui al doc. B, non può essere considerata arbitraria, ovvero

insostenibile.

8.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei

titoli di cassazione invocati, deve essere respinto.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1.

Il

ricorso per cassazione 22 settembre 2004 di RI 1 è respinto.

2.

Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 160.-

b) spese fr.

40.

-

fr.

200.

-

già

anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla

controparte fr. 150.- a valere quale indennità per questa sede.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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