16.2004.80
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11 luglio 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2004.80
Data decisione, Autorità:
11.07.2005, CCC
Titolo:
carta di credito aziendale - competenza territoriale - validità proroga di foro contenuta nella CG - contratto di carta di credito non rientra nelle vertenze tra consumatori finali - mancata contestazione conteggi VISA equivale alla loro approvazione
CARTA DI CREDITO
PROROGA DI FORO
art. 8 CC
art. 226m CO
art. 30 cpv. 2 COST
art. 31sexies COST
art. 59 COST
art. 327 let. a CPC-TI
art. 418a CPC-TI
art. 39 LFORO
Incarto n.
16.2004.80
Lugano
11 luglio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22
settembre 2004 presentato da
RI 1
patr. dallo PA 1
contro
la
sentenza 1° settembre 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.155)
promossa con istanza 29 aprile 2003 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’638.60 oltre accessori e il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
dell’UE di Walchwil, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 29 aprile 2003 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr.
3’638.60 oltre accessori, rivendicati a saldo dello scoperto per l'utilizzo
della carta VISA Gold n. __________ di cui egli era titolare. Il convenuto si è
opposto alla pretesa eccependo innanzi tutto la validità della clausola di
proroga di foro di cui all'art. 7 delle Condizioni generali per la carta di
credito, ovvero la competenza territoriale della Pretura di Lugano, a suo dire non
data, trattandosi di una vertenza derivante da un contratto tra consumatore
finale e fornitore e per la quale l'art. 22 cpv. 1 lett. b Lforo stabilisce la
competenza del giudice del domicilio del convenuto. Egli, con riferimento al
tipo di vertenza che oppone le parti, ha eccepito inoltre la mancata
conciliazione dinanzi all'apposito Ufficio di conciliazione ai sensi dell'art.
418a CPC. Nel merito egli ha riconosciuto la pretesa limitatamente
all'importo di fr. 1'086.40, contestando la differenza poiché riferita a spese
erroneamente addebitategli dall'istante, con particolare riferimento a quelle
successive al 21 aprile 2001, data per la quale egli ha disdetto il contratto restituendo
all'istituto la carta di credito.
Considerandi
2.
Con
sentenza 1° settembre 2004 il Segretario assessore, accertata la sua competenza
territoriale e respinta l'eccezione sollevata dal convenuto secondo la quale l'istante
avrebbe dovuto preventivamente adire l'Ufficio di conciliazione, ha integralmente
accolto l’istanza ritenendo tardive e infondate le contestazioni del convenuto
circa gli importi addebitatigli dall'istante.
3.
Con
il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g)
dell'art. 327 CPC. Il ricorrente ripropone le proprie contestazioni in merito
alla carenza di competenza territoriale del giudice adito, e alla mancata conciliazione
dinanzi all'apposito Ufficio di conciliazione. Per quanto attiene al merito egli
rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, accogliendo
integralmente le pretese di parte istante, in specie quelle riferite agli
addebiti successivi al 21 aprile 2001, nonostante quest'ultima non abbia contestata
la validità della disdetta dallo stesso notificata quel giorno medesimo e non
abbia neppure provato di avergli inviato tutti i conteggi sui quali basa le sue
pretese. In questa sede ricorsuale il ricorrente riconosce la pretesa
avversaria limitatamente all'importo di fr. 1'843.25.
Con
osservazioni 8 novembre 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4.
Il ricorrente contesta innanzi tutto la competenza
territoriale del giudice adito (art. 327 lett. a CPC), ovvero la validità della
clausola di proroga di foro pattuita dalle parti al punto 7 delle condizioni
generali allegate al contratto da loro sottoscritto (doc. B). Secondo l'art. 39
della LForo la validità di una proroga di foro si determina in base al diritto
previgente se il relativo accordo è stato concluso prima del 1° gennaio 2001 - data
di entrata in vigore della legge (Müller/Wirth, Kommentar zum Bundesgesetz über
den Gerichsstand in Zivilsachen, 2001, n. 6 ad art. 39; Kellerhals/von
Werdt/Güngerich, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen,
2001, n. 4 ad art. 39) - ciò che è il caso in concreto, il convenuto avendo
sottoscritto la domanda di rilascio della carta VISA il 16 maggio 1995 (doc. A).
Trattandosi di una vertenza che concerne un convenuto domiciliato in altro
Cantone, la validità della clausola di proroga di foro che gli viene opposta deve
essere verificata alla luce del diritto federale e segnatamente dell'art. 59
vCost. che regolava i conflitti nei rapporti intercantonali (Rep. 1996
n. 77, 1972 p. 312; sentenza del Tribunale federale 4P.220/2004 del 13 dicembre
2004.
e 4P. 135/2002 del 28 novembre 2002; DTF 120 Ia 240 consid. 2, 105 II 11 pag. 15). Questa norma, di contenuto identico all'attuale art. 30 cpv.
2.
Cost., garantiva il foro del domicilio a chi era convenuto in una causa
civile, se la legge non ne prevedeva altri. Anche volendo ammettere, come paventato
dal ricorrente, l'assoggettamento del contratto concluso dalle parti alla Legge federale sul credito al consumo dell'8 ottobre 1993 (Honsell/ Vogt/Wiegand,
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 1996, n. 6 e 7 ad art. 1 LCC; cfr. Guggenheim,
Les contrats de la pratique bancarie suisse, 2000, pag. 281 che esclude l'applicabilità
della LCC alle carte di credito), che al suo art. 7 prevedeva una riserva a
favore delle disposizioni legali che tutelano il consumatore in modo più
rigoroso, contrariamente a quanto da lui preteso, questa riserva a favore
di disposizioni più favorevoli al consumatore non si estende anche all'art. 226
vCO secondo il quale per le contestazioni derivanti da una vendita a pagamento
rateale, il compratore domiciliato in Svizzera non può rinunciare in anticipo
al foro del suo domicilio, ritenuto che il contratto che vincola le parti non rientra
nella definizione della vendita a pagamento rateale (Honsell/Vogt/Wiegand, op.
cit., n. 80 ad art. 226m CO). Nulla impediva quindi alle parti di
designare il tribunale competente per l'evasione di eventuali litigi che le
avrebbero interessate.
Con
riferimento ai requisiti formali di una proroga di foro sottoscritta prima del
1° gennaio 2001, la giurisprudenza esige la forma scritta e l'evidenziazione
della clausola nel contesto del contratto (Spühler/Tenchio/Infanger, Kommentar
zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in
Zivilsachen, 2001, n. 12 ad art. 39; DTF 118 Ia 297). Qualora, come nel caso di
specie, la proroga di foro è contenuta nelle condizioni generali predisposte da
uno dei contraenti (doc. B), il requisito della forma scritta è ossequiato se
il contratto sottoscritto dalle parti contiene un richiamo espresso alle
condizioni generali (Rep. 1994 n. 83), ciò che è il caso in concreto, il
contratto in questione facendo esplicito riferimento alle condizioni generali,
confermando espressamente, prima della firma del contratto, che questi ne ha
preso conoscenza (cfr. doc. A). La clausola di proroga di foro è inoltre evidenziata
in grassetto nel testo delle condizioni generali della carta di credito e il
suo contenuto è chiaro, ciò che è conforme alla giurisprudenza sopra menzionata
che esige l'espressione chiara e in forma scritta della volontà delle parti di
aderire alla clausola attributiva di competenza (sentenza del Tribunale
federale 4C.5/2005 del 13 maggio 2005). La deroga alla garanzia costituzionale
del foro del domicilio è di conseguenza stata validamente accettata dal ricorrente,
donde la competenza della Pretura di Lugano, rispettivamente l'infondatezza
della censura ricorsuale. Altrettanto infondato è l'addebito mosso al primo
giudice di aver violato l'art. 100 CPC per non essersi espresso sull'eccezione
di incompetenza mediante decreto, ritenuto che egli non ha limitato il proprio
giudizio alla verifica di questo presupposto processuale ma si è espresso anche
nel merito, ciò che poteva fare solo mediante una sentenza.
5.
Pure infondata è la censura secondo la quale il primo giudice
avrebbe dovuto dichiarare irricevibile l'istanza non avendo la parte istante
adito il competente Ufficio di conciliazione ai sensi dell'art. 418a
CPC. Scopo di questa normativa, imposta ai Cantoni con l'entrata in vigore
dell’art. 31sexies Cost il 14 giugno 1981, è quello di introdurre una via
semplice e gratuita che permetta al consumatore di far valere le proprie
ragioni prima di affrontare una vertenza giudiziaria. L’individuazione delle
vertenze per le quali è necessario esperire tale procedura di conciliazione dipende
sia dalla natura del rapporto messo in atto dalle parti e nell’ambito del quale
è sorta la lite, sia dal concetto di consumatore finale e fornitore. Su
entrambi i temi la dottrina e la giurisprudenza sono univoche: il contratto
base - sia esso espressamente regolato dal Codice delle obbligazioni o no - può
avere per oggetto la fornitura di merce o di servizi o di entrambe le cose (Rhinow,
Commentaire de la Constitution fédérale, vol. II, n. 92 ad art. 31 sexies), e
deve essere stato concluso tra un consumatore finale, ovvero una persona che ha
acquistato la merce, il capitale o il servizio per soddisfare le sue esigenze
personali o della sua famiglia, escluse quelle dipendenti dalla sua attività
professionale o commerciale, e un fornitore inteso quale persona che offre,
sotto una qualsiasi forma, un bene negoziabile (Rhinow, op. cit., n. 93 ad art.
31sexies). Nella definizione dei contratti tra consumatori finali e fornitori
rientrano quindi unicamente i contratti mediante i quali il fornitore si
impegna, nell'ambito della sua attività professionale, a fornire una
prestazione materiale e/o personale (cfr. SJZ 1989 pag. 16). Nella fattispecie il
contratto di carta di credito concluso dalle parti non rientra in questa definizione
poiché mediante il medesimo la banca non fornisce nessuna prestazione materiale
o personale ma si limita a concedere al titolare della carta la possibilità di
acquistare beni o servizi senza dover utilizzare denaro contante (Giger,
Kreditkartensysteme, 1985, pag. 86, 146, 171). Ne discende che la vertenza che
oppone le parti non rientra tra quelle che devono essere sottoposte alla
preventiva procedura di conciliazione ai sensi dell’art. 418a CPC. La relativa
censura ricorsuale si rileva pertanto infondata.
6.
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I
8.
consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
7.
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una
circostanza di fatto l’obbligo di provarla. In conseguenza di questa norma
fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive
del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l'esistenza
del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In concreto, a sostegno della sua pretesa relativa a un credito residuo
di sua spettanza pari a fr. 3'638.60, l'istante ha prodotto diversi estratti
conto che il convenuto non ha contestato in forma scritta nel termine di 30
giorni. La mancata contestazione, secondo quanto pattuito contrattualmente
dalle parti, equivale ad approvazione dei conteggi (cfr. clausola n. 4 doc. B),
ciò che di per sé già basterebbe per concludere alla fondatezza della pretesa
di parte istante. Il tema della pretesa mancata ricezione da parte del
convenuto di tutti i conteggi allestiti dall'istante può in concreto rimanere
irrisolto, ritenuto che in ogni caso egli conferma di aver ricevuto il conteggio
6.
settembre 2001 dal quale risulta un saldo a favore dell'istante di fr.
3'708.10, che non è stato contestato nelle debite forme, come ammesso dal ricorrente.
Sugli addebiti successivi al 21 aprile 2001, data per la quale il convenuto ha
notificato la disdetta del contratto (doc. H) - sulla cui validità non torna
conto soffermarsi vista l'irrilevanza della questione ai fini del giudizio - va
rilevato che essi si riferiscono tutti a prestazioni che il convenuto ha
ottenuto da Csi compuserve CH (cfr. conteggio 6 giugno 2001, 6 agosto 2001 e 6
settembre 2001 prodotti in edizione dall'istante). Il ricorrente non ha
contestato di aver stipulato contratti con questa ditta e in ogni caso non ha
dimostrato di averli disdetti contestualmente alla carta VISA, e ciò nonostante
sia stato in tal senso sollecitato dall'istante (doc. N e P), e nonostante il
chiaro tenore del contratto secondo il quale la carta ha solo la funzione di
mezzo di pagamento senza contanti. La Banca non si assume alcuna responsabilità
per operazioni concluse a fronte della carta ritenuto che per qualsiasi
controversia o reclamo concernente merce o servizi, come pure per esercitare
qualsiasi diritto al riguardo, il Titolare deve pertanto rivolgersi esclusivamente
agli esercenti fermo restando che la sussistenza di tali controversie
non sospende l'obbligo del Titolare di pagare alla Banca i relativi importi
inclusi nell'estratto (cfr. clausola n. 3 doc. B). Ne discende che la
valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal primo giudice, con
particolare riferimento alle prove documentali agli atti che confermano la
fondatezza della pretesa di parte istante anche con riferimento alla richiesta
di pagamento degli interessi di mora suffragata dalla clausola n. 8 delle condizioni
generali di cui al doc. B, non può essere considerata arbitraria, ovvero
insostenibile.
8.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei
titoli di cassazione invocati, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1.
Il
ricorso per cassazione 22 settembre 2004 di RI 1 è respinto.
2.
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 160.-
b) spese fr.
40.
-
fr.
200.
-
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla
controparte fr. 150.- a valere quale indennità per questa sede.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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