16.2004.82
mandato - legittimazione attiva - prestazioni di un membro del consiglio di amministrazione - carattere oneroso - intestazione fatture irrilevante
6 ottobre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2004.82
Data decisione, Autorità:
06.10.2004, CCC
Titolo:
mandato - legittimazione attiva - prestazioni di un membro del consiglio di amministrazione - carattere oneroso - intestazione fatture irrilevante
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
MANDATO
art. 710 CO
art. 181 CPC-TI
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
Incarto n.
16.2004.82
Lugano
11 maggio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4
ottobre 2004 presentato da
RI 1
contro
la sentenza 16 settembre 2004 della Segretaria
assessora della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile
inappellabile (inc. n. IU.2004.35) promossa con istanza 12 maggio 2004 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'304.- oltre accessori nonché
il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE
n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
istanza 12 maggio 2004 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 4'300.- rivendicati a saldo
delle fatture emesse il 3 dicembre 2002 e il 2 dicembre 2003 dalla ditta __________
a titolo di indennità signor CO 1 quale membro del Consiglio di amministrazione
della SA per gli anni 2002 e 2003. La convenuta si è opposta alla pretesa
contestando la legittimazione attiva dell'istante che non ha mai fatto valere
nessuna pretesa nei suoi confronti, le fatture in discussione non essendo
infatti state emesse dal medesimo ma dalla ditta __________.
2. Con
sentenza 16 settembre 2004 la Segretaria assessora rilevato che l'istante è
stato membro con firma individuale della società convenuta fino al mese di
febbraio 2004 e che è amministratore unico con firma individuale della __________,
ha ritenuto che la convenuta sapeva che le fatture in discussione erano
riferite a prestazioni effettuate dall'istante, tanto più la contestazione era
in ogni caso generica e quindi inconsistente, donde l'accoglimento integrale
dell'istanza.
3. Con
il presente tempestivo gravame, al quale contrariamente a quanto preteso dall'istante
non è stato concesso effetto sospensivo, RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie ritenendo provata la pretesa dell'istante.
Con
osservazioni 11 novembre 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129
Fatti
I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. Per
quanto attiene al contenuto del gravame, va innanzi tutto rilevato che dinanzi
al primo giudice la convenuta non ha mai contestato l'effettiva esecuzione da parte
dell'istante delle prestazioni oggetto delle due fatture poste in esecuzione e
neppure il loro ammontare, per cui l'odierna contestazione è di per sé irricevibile
siccome tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
La
legittimazione attiva, che la convenuta ha invece contestato, non rappresenta
un presupposto processuale ma di diritto sostanziale, che il giudice verifica
d'ufficio sulla base dei fatti allegati dalle parti e da lui accertati (Cocchi/Trezzini,
CPC -TI, ad art. 181, n. 642; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese,
1989, pag. 18). Trattandosi della richiesta di pagamento di indennità rivendicate
da CO 1 per prestazioni da lui svolte quale membro del Consiglio di
amministrazione della ricorrente, legittimato a pretendere il pagamento di
dette prestazioni, il cui carattere oneroso è peraltro unanimemente
riconosciuto (Wernli, Basler Kommentar, 2.ed., 2002, ad art. 710 CO, n. 10), è
indubbiamente chi le ha fornite, ovvero lo stesso CO 1, al quale la convenuta
medesima ha peraltro espressamente riconosciuto la qualità di creditore di
dette prestazioni nell'incarto IU.2004.10 richiamato dalle parti (cfr. verbale
16 marzo 2004). Il fatto che le fatture non siano state formalmente emesse
dall'istante bensì dalla __________ è irrilevante, poiché la sola intestazione della fattura
non consente di trarre indicazioni circa la titolarità del rapporto
contrattuale (II CCA 4 ottobre 1999 in re M. SA/B. e llcc. e riferimenti), che
va invece determinato sulla base delle pattuizioni intervenute tra le parti,
che, come detto, la convenuta ha ammesso essere intervenute con l'istante (cfr.
inc. IU.2004.10 avente per oggetto un'istanza inoltrata dalla __________ per
l'incasso, tra le altre, anche delle due fatture qui in discussione).
6. Alla
luce di quanto sopra esposto la conclusione del primo giudice, che ha riconosciuto
all'istante la legittimazione attiva, non può pertanto essere considerata
arbitraria. Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato, deve quindi essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il
ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 160.-
b) spese fr.
40.
-
fr.
200.
-
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
al resistente fr. 70.- a valere quale indennità per questa sede.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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