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Decisione

16.2004.82

mandato - legittimazione attiva - prestazioni di un membro del consiglio di amministrazione - carattere oneroso - intestazione fatture irrilevante

6 ottobre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. Per

quanto attiene al contenuto del gravame, va innanzi tutto rilevato che dinanzi

al primo giudice la convenuta non ha mai contestato l'effettiva esecuzione da parte

dell'istante delle prestazioni oggetto delle due fatture poste in esecuzione e

neppure il loro ammontare, per cui l'odierna contestazione è di per sé irricevibile

siccome tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

La

legittimazione attiva, che la convenuta ha invece contestato, non rappresenta

un presupposto processuale ma di diritto sostanziale, che il giudice verifica

d'ufficio sulla base dei fatti allegati dalle parti e da lui accertati (Cocchi/Trezzini,

CPC -TI, ad art. 181, n. 642; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese,

1989, pag. 18). Trattandosi della richiesta di pagamento di indennità rivendicate

da CO 1 per prestazioni da lui svolte quale membro del Consiglio di

amministrazione della ricorrente, legittimato a pretendere il pagamento di

dette prestazioni, il cui carattere oneroso è peraltro unanimemente

riconosciuto (Wernli, Basler Kommentar, 2.ed., 2002, ad art. 710 CO, n. 10), è

indubbiamente chi le ha fornite, ovvero lo stesso CO 1, al quale la convenuta

medesima ha peraltro espressamente riconosciuto la qualità di creditore di

dette prestazioni nell'incarto IU.2004.10 richiamato dalle parti (cfr. verbale

16 marzo 2004). Il fatto che le fatture non siano state formalmente emesse

dall'istante bensì dalla __________ è irrilevante, poiché la sola intestazione della fattura

non consente di trarre indicazioni circa la titolarità del rapporto

contrattuale (II CCA 4 ottobre 1999 in re M. SA/B. e llcc. e riferimenti), che

va invece determinato sulla base delle pattuizioni intervenute tra le parti,

che, come detto, la convenuta ha ammesso essere intervenute con l'istante (cfr.

inc. IU.2004.10 avente per oggetto un'istanza inoltrata dalla __________ per

l'incasso, tra le altre, anche delle due fatture qui in discussione).

6. Alla

luce di quanto sopra esposto la conclusione del primo giudice, che ha riconosciuto

all'istante la legittimazione attiva, non può pertanto essere considerata

arbitraria. Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione

invocato, deve quindi essere respinto.

Tasse,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 160.-

b) spese fr.

40.

-

fr.

200.

-

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

al resistente fr. 70.- a valere quale indennità per questa sede.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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