16.2004.83
diritto di essere sentito - restituzione in intero contro il lasso dei termini - SA convenuta assente all'udienza per malattia del direttore
26 ottobre 2004Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2004.83
Data decisione, Autorità:
26.10.2004, CCC
Titolo:
diritto di essere sentito - restituzione in intero contro il lasso dei termini - SA convenuta assente all'udienza per malattia del direttore
RESTITUZIONE IN INTERO DEI TERMINI
art. 137 CPC-TI
Incarto n.
16.2004.83
Lugano
26 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per
cassazione/istanza di restituzione in intero 4 ottobre 2004 presentato da
RI 1
contro
le decisioni 14 e 23 settembre 2004 del Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella procedura
inappellabile (inc. n. DI.2004.685) promossa con istanza 17 maggio 2004 da
CO 1
con la
quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'642.65 oltre interessi nonché
il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE
n. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 17 maggio 2004 CO 1, ditta specializzata nel collocamento di lavoro
temporaneo e fisso ha convenuto in giudizio RI 1 per ottenere il pagamento di
fr. 2'642.65 oltre accessori rivendicati quale controprestazione per la messa a
disposizione di quest'ultima di manodopera per il periodo dall'8 al 19 settembre
2003;
che
all'udienza di discussione indetta per il 13 settembre 2004 nessuno è comparso;
che
con sentenza del 14 settembre 2004 il Segretario assessore, accertata la conclusione
tra le parti di un contratto di prestatore d'opera ai sensi dell'art. 12 segg.
della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito e il corretto
adempimento del medesimo da parte dell'istante, ha accolto l’istanza;
che
il 23 settembre 2004 il Segretario assessore ha respinto una domanda di restituzione
in intero formulata dalla convenuta il 17 settembre 2004 siccome improponibile
avendo egli già emanato il proprio giudizio;
che
con scritto 4 ottobre 2004 RI 1 è insorta contro le predette decisioni del Segretario
assessore giustificando la propria assenza alla discussione dell'istanza per la
malattia del direttore della società e la cessazione dell'attività di __________,
unico dipendente a conoscenza dei fatti oggetto della procedura promossa
dall'istante, chiedendo di essere nuovamente convocata per quest'incombenza;
che il
ricorso deve essere respinto sia esso riferito al decreto 23 settembre 2004 che
alla decisione di merito 14 settembre 2004;
che nel
primo caso, il decreto del segretario assessore è perfettamente conforme alla
giurisprudenza poiché la domanda di restituzione in intero trova applicazione solo
fino all’emanazione della sentenza di merito, nel caso concreto emessa il 14 settembre
2004;
che il
motivo riferito all'impedimento per malattia del direttore della ricorrente va
così trattato nell'ambito del ricorso per cassazione nei confronti della
decisione di merito;
che
per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito della
ricorrente (art. 327 lett. e CPC), va rilevato che l'istituto della
restituzione in intero contro il lasso dei termini costituisce un rimedio di
natura eccezionale, giustificato solo dal verificarsi di un impedimento
indipendente dalla volontà della parte o del suo patrocinatore, ossia un motivo
reale e oggettivo, estraneo ad ogni omissione intenzionale o negligenza (art.
Fatti
137 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137, m. 9 e 10);
che nel
caso di specie, la convenuta non ha giustificato l’esistenza di un impedimento
di una gravità tale da impedirle di salvaguardare i propri interessi entro i
termini di legge, ovvero di partecipare all'udienza o di farsi rappresentare,
ciò a maggior ragione poiché la convenuta è una persona giuridica, tra i cui organi
figurano, oltre al direttore, altre due persone con diritto di firma
individuale;
che
per quanto attiene al certificato medico 26 agosto 2004, non solo lo stesso non
attesta uno stato di salute di una gravità tale da aver impedito a __________
di agire egli medesimo o comunque di farsi rappresentare, ma situa la malattia
a ben tre settimane prima dell'udienza, ciò che avrebbe permesso alla convenuta
di chiedere un rinvio della stessa, ciò che a maggior ragione vale per le
dimissioni di __________ __________ note alla convenuta già dal 29 luglio 2004;
che
pertanto nell'operato del primo giudice non è ravvisabile una lesione del
diritto di essere sentita della convenuta;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 148 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 di RI 1 è
respinto.
Considerandi
2.
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico
della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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