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Decisione

16.2004.83

diritto di essere sentito - restituzione in intero contro il lasso dei termini - SA convenuta assente all'udienza per malattia del direttore

26 ottobre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

137 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137, m. 9 e 10);

che nel

caso di specie, la convenuta non ha giustificato l’esistenza di un impedimento

di una gravità tale da impedirle di salvaguardare i propri interessi entro i

termini di legge, ovvero di partecipare all'udienza o di farsi rappresentare,

ciò a maggior ragione poiché la convenuta è una persona giuridica, tra i cui organi

figurano, oltre al direttore, altre due persone con diritto di firma

individuale;

che

per quanto attiene al certificato medico 26 agosto 2004, non solo lo stesso non

attesta uno stato di salute di una gravità tale da aver impedito a __________

di agire egli medesimo o comunque di farsi rappresentare, ma situa la malattia

a ben tre settimane prima dell'udienza, ciò che avrebbe permesso alla convenuta

di chiedere un rinvio della stessa, ciò che a maggior ragione vale per le

dimissioni di __________ __________ note alla convenuta già dal 29 luglio 2004;

che

pertanto nell'operato del primo giudice non è ravvisabile una lesione del

diritto di essere sentita della convenuta;

che

giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione

in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere

con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte

per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente

infondato;

che la

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza

(art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l'art. 148 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 di RI 1 è

respinto.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico

della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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