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Decisione

16.2004.84

rigetto provvisorio - errori nella stesura del PE - reclamo alla CEF - ditta individuale - notifica PE al titolare - giudice competente - foro dell'esecuzione - domicilio debitore

9 giugno 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 di RI 1 è accolto.

Di

conseguenza il decreto di stralcio 28 settembre 2004 è annullato e gli atti

sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

Considerandi

II. Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico di

CO 1 la quale rifonderà alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di

questa sede.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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