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Decisione

16.2004.87

rigetto provvisorio - errori nella stesura del PE - reclamo alla CEF - ditta individuale - notifica PE al titolare - giudice competente

15 giugno 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di causa o di prove;

che nel

caso di specie il giudice di pace, anziché pronunciarsi sulla domanda di rigetto

provvisorio dell'opposizione formulata dall'istante, si è limitato a stralciare

la causa dai ruoli a dipendenza dell'eccezione sollevata dal convenuto secondo

il quale il PE non sarebbe stato allestito correttamente;

che come

correttamente evidenziato dalla ricorrente, la verifica di eventuali errori

commessi nella procedura di stesura e notifica del PE non compete al giudice

del rigetto bensì alla Camera di esecuzione e fallimento quale autorità di

vigilanza ai sensi dell'art. 17 LEF, che il convenuto avrebbe dovuto adire

mediante reclamo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 20, m. 9);

che a

questo proposito va comunque ricordato che una notifica irregolare non è necessariamente

nulla, ritenuto che la stessa esplica i suoi effetti se è pervenuta al debitore

-ciò che è il caso in concreto tant'è che il convenuto, o un suo

rappresentante, ha regolarmente interposto opposizione al PE- e se questi non

l'ha impugnata mediante reclamo (Angst, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung

und Konkurs, 1998, ad art. 64, n. 23; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, ad art. 84, n. 20; Schmid, Kommentar

zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, ad art. 46, n. 25);

che trattandosi di una

ditta individuale priva di personalità giuridica, questa, ancorché iscritta a

Registro di commercio, non può essere escussa presso la sua sede, ritenuto che

responsabile per i debiti della stessa è il suo titolare che deve quindi essere

escusso al suo domicilio privato (Schmid, op. cit., ad art. 46, n. 53);

che nel

caso di specie, e contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto e fatto

proprio dal primo giudice, il PE è stato correttamente notificato al domicilio

del convenuto di Agno nella sua qualità di titolare della ditta individuale __________

CO 1, che risulta essere subentrata nel contratto di locazione alla società in

nome collettivo __________ e CO 1 sciolta il 31 dicembre 2000;

che il

Giudice di pace del circolo di Agno, competente nella sua qualità di giudice

del luogo dell'esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), avrebbe quindi dovuto

pronunciarsi sulla domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione formulata

dall'istante (D. Staehelin, op. cit., ad art. 84, n. 18 e 19; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, 2000, p. 52; Schmid, op. cit., ad art. 46, n. 6; Rep. 1996 n.

88);

che

pertanto si impone l'annullamento del decreto di stralcio con conseguente

rinvio degli atti al primo giudice affinché emani un nuovo giudizio previa

riconvocazione delle parti per la discussione dell'istanza, unico modo per

sanare la lesione del diritto di essere sentita della ricorrente che non ha

potuto esprimersi e produrre la documentazione a sostegno della sua istanza;

che alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese

l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 di RI 1 è accolto.

Di

conseguenza il decreto di stralcio 28 settembre 2004 è annullato e gli atti

sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Tasse

e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico di

CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di

questa sede.

3.

Intimazione:

- ;

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale

d’appello

La presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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